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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00490/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen; violazione degli artt. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., 56, 624-bis cod. pen., 133 cod. pen.

Rilevato che la sentenza di secondo grado è stata deliberata in data 14 maggio 2021 e che la Corte di appello, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha fissato in giorni settantacinque il termine per il deposito della motivazione, che scadeva quindi in data 28 luglio 2021.

Rilevato che la motivazione della sentenza risulta tempestivamente depositata in data 19 luglio 2021.

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. il termine per proporre ricorso in cassazione è pari a giorni quarantacinque decorrenti, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c) prima parte, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ossia dal 28 luglio 2021.

Ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data 12 ottobre 2021, tenuto conto della sospensione feriale prevista per il mese di agosto.

Rilevato che il ricorso in cassazione è stato depositato in data 18/11/2021, come risulta dall'attestazione di cancelleria in calce alla sentenza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di legge indicato sopra.

Ritenuto che deve adottarsi la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488).

Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen; violazione degli artt. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., 56, 624-bis cod. pen., 133 cod. pen. Rilevato che la sentenza di secondo grado è stata deliberata in data 14 maggio 2021 e che la Corte di appello, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha fissato in giorni settantacinque il termine per il deposito della motivazione, che scadeva quindi in data 28 luglio 2021. Rilevato che la motivazione della sentenza risulta tempestivamente depositata in data 19 luglio 2021. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. il termine per proporre ricorso in cassazione è pari a giorni quarantacinque decorrenti, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c) prima parte, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ossia dal 28 luglio 2021. Ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data 12 ottobre 2021, tenuto conto della sospensione feriale prevista per il mese di agosto. Rilevato che il ricorso in cassazione è stato depositato in data 18/11/2021, come risulta dall'attestazione di cancelleria in calce alla sentenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di legge indicato sopra. Ritenuto che deve adottarsi la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488). Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 00490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris