CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03MLE94 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ERITREA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e valutata la successiva memoria; rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla supposta inidoneità dell'azione, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo è privo di fondamento, avendo i giudici di merito, con logica motivazione, ritenuto del tutto inattendibile la versione di Beraki e riconosciuto la sussistenza del dolo di ricettazione, dopo avere verificato l'assenza di elementi dimostrativi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto; considerato che anche l'ultimo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione incensurabile, fatto riferimento a specifiche circostanze di fatto che rendono non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il