CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta di sostituzione con misura meno afflittiva della misura custodiale in carcere disposta nei suoi confronti in relazione al trasporto di oltre due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il giudice distrettuale ha escluso che il tempo trascorso dalla data di applicazione della misura (un anno e mezzo) potesse avere determinato un affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto del precedente penale a carico del prevenuto, del fatto che lo stesso era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione al reato ascritto, del fatto che le modalità della condotta denotavano l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in circuiti internazionali di traffico di stupefacente e che conseguentemente una misura meno afflittiva non avrebbe salvaguardato il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie. Sotto questo profilo evidenziava che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, pure evidenziata dal [OSCURATO:PERSONA], nell'ammettere le proprie responsabilità e nell'indicare i collegamenti con un correo e il radicamento con il territorio nazionale, erano elementi recessivi rispetto al pericolo di ripresa dell'attività criminosa in ragione dei collegamenti dimostrati, dell'inserimento in circuiti internazionali del narcotraffico e della fiducia nello stesso riposta dai trafficanti di droga. Per analoghe ragioni veniva escluso che le esigenze potessero essere disposte con misura detentiva domiciliare laddove anche l'impiego del braccialetto elettronico non avrebbe impedito all'imputato di riallacciare i rapporti con l'ambiente criminale di riferimento. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Andi affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando che il giudice del riesame non aveva adeguatamente valutato i fatti nuovi indicati dal ricorrente e in particolare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione al dedotto ridimensionamento delle esigenze cautelari, laddove le indicazioni fornite all'autorità giudiziaria sulla natura dell'apporto prestato e sui propri collegamenti erano tali da palesare una recisione dei legami con il mondo criminale di provenienza e che pertanto l'argomento sul pericolo di ripresa di relazioni criminose risultava speso in termini illogici e che nessuna idonea motivazione era stata altresì fornita in relazione alla valenza satisfattiva del presidio elettronico a supporto della cautela domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv.282292). 2.1 Tale principio appare oltremodo applicabile al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha avuto modo di rilevare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ascritto dal Tribunale di Firenze alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa e, in relazione alle esigenze cautelari, che non ricorrono profili di novità ai fini della valutazione dell'affievolimento della cautela laddove gli elementi pure introdotti nel giudizio di merito (ammissione dei fatti ascritti e riferimento ad un anello di collegamento con il mondo del narco traffico), pure riconosciuti rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risultano idonei a neutralizzare il pericolo di una ripresa dell'attività criminosa, sia in ragione della gravità dei fatti di cui all'imputazione, che denotano lo stabile inserimento in circuiti di traffico internazionale di sostanze stupefacenti capaci di movimentare quantitativi significativi di droga (oltre due chilogrammi di cocaina), sia in ragione di profili personalistici del ricorrente, a cui carico ricorre un precedente penale, e il cui contributo nella perpetrazione dell'illecito era assistito da un giudizio di affidabilità e di utilità da parte degli organizzatori del traffico. 2.2 La motivazione sotto questo profilo appare coerente con gli elementi acquisiti al giudizio e non manifestamente illogica e contraddittoria e sotto questo profilo si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Quanto poi alla selezione della misura cautelare altrettanto logicamente, partendo dalle premesse sopra riportate, il Tribunale del riesame ha riconosciuto che affatto sufficiente risulterebbe la misura cautelare domiciliare, pure assistita da presidi elettronici di controllo a distanza, laddove in ragione della peculiarità della condotta ascritta e della personalità dell'imputato, la stessa non sarebbe comunque sufficiente a escludere la ripresa di collegamenti con i sodali ai fini della commissione di ulteriori reati, in costanza di un pericolo concreto di recidivanza reso attuale dagli indici sintomatici desumibili dalla personalità del prevenuto e dalla portata criminale della condotta ascritta (sez.6, n.1084 del 12/11/2015, Masella, Rv.265891; sez.3, n.44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv.265494). 3.1 In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo sullo stesso gravante di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp.att. cod.