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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06530/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato "T due motivi di ricorso propost4 da [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente in quanto deducono entrambi il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivatq5 ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: l'assenza di documenti di trasporto e di formulari, la mancanza di elementi da cui desumere l'avvenuto pagamento delle forniture, la totale assenza di documentazione contrattuale; oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato che la società, per i medesimi periodi, ha fruito di prestazioni di servizi identici da parte di diverse società, anche per importi rilevantt da ciò desumendo, in maniera non certo implausibile, che le prestazioni indicate nelle fatture nemmeno trovano alcuna logica spiegazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato "T due motivi di ricorso propost4 da [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente in quanto deducono entrambi il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivatq5 ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: l'assenza di documenti di trasporto e di formulari, la mancanza di elementi da cui desumere l'avvenuto pagamento delle forniture, la totale assenza di documentazione contrattuale; oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato che la società, per i medesimi periodi, ha fruito di prestazioni di servizi identici da parte di diverse società, anche per importi rilevantt da ciò desumendo, in maniera non certo implausibile, che le prestazioni indicate nelle fatture nemmeno trovano alcuna logica spiegazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023
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