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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28882/2026

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di SORVEGLIANZA di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il reclamo presentato, ex art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di 1.856euro a titolo di risarcimento per il periodo di detenzione patito in condizioniinumane e degradanti presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, per untotale di 232 giorni.1.1.

A seguito del reclamo con cui il Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria aveva dedotto l’eccezione di compensazione tra il credito diCiubotaru e quello dell'Amministrazione, verso cui il detenuto era obbligato alpagamento della pena pecuniaria di 400 euro in forza del provvedimento diunificazione delle pene concorrenti emesso in data 5 luglio 2019 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza, conordinanza del 14 maggio 2024, rigettò l’impugnazione, ritenendo non provata lacertezza del credito opposto in compensazione.1.2.

A seguito del ricorso per cassazione con cui l'Avvocatura dello Stato avevadedotto, per la prima volta, l'esistenza di una multa di 7.000 euro, con sentenzan. 39289/2024 del 4 ottobre 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazioneannullò il provvedimento impugnato, affermando che la prova dell’esistenza delcredito da opporre in compensazione era ricavabile dall'ordine di esecuzioneemesso, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli il 10 novembre 2017, da cui risultava una penapecuniaria da pagare pari a 7.000 euro.1.3.

Con ordinanza del 21 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoliha accolto il reclamo proposto nell’interesse del Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria, dichiarando compensata la somma di 1.856 euro dovuta ad AdrianCiubotaru con la multa di 7.000 euro, respingendo l’eccezione della difesa circa ilfatto che la compensazione dovesse essere circoscritta alla somma di 400 euro dicui all'originario reclamo, essendo tale pena riferita a un titolo non compresonell'ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli (n.

SIEP 468/2016).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell'art. 394 cod.proc. civ. in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 71-ter Ord.pen., la violazione del principio del tantum devolutum, quantum appellatum,nonché l’eccesso di potere giurisdizionale.Il Tribunale avrebbe ritenuto compensabile un credito di 7.000 euro, maidedotto nel reclamo originario del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria., che aveva invece eccepito la compensazione esclusivamente per lasomma di 400 euro.

Tuttavia, secondo il ricorrente, il giudizio di rinvio avrebbedovuto rimanere circoscritto all’oggetto del precedente reclamo e all’applicazionedel principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in relazione a quel solocredito, senza poter estendere l’indagine a ulteriori titoli o importi.

L’introduzionedel credito di 7.000 euro e della distinzione tra diversi titoli esecutivi avrebbe,dunque, ampliato illegittimamente il thema decidendum, in violazione dellepreclusioni del giudizio di rinvio e del giudicato formatosi sulle questioni già definitedalla sentenza rescindente.

Per tale ragione, il Tribunale si sarebbe pronunciatooltre i limiti della sua cognizione, compensando un credito mai ritualmente dedottonel procedimento originario.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 35-ter Ord. pen.,in relazione agli artt. 1243 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché l’erroneaapplicazione dei principi in materia di compensazione e la violazione del principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

L'art. 112 cod. proc. civ.,applicabile in ragione della natura civilistica del rimedio previsto dall’art. 35-terOrd. pen., imporrebbe al giudice di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda edelle eccezioni originariamente formulati dalle parti.

Pertanto, l'estensione dellacompensazione da 400 euro a 7.000 euro integrerebbe una inammissibile modificadell'oggetto del giudizio, in violazione del divieto posto dall’art. 394 cod. proc. civ.per il giudizio di rinvio.3.

Con requisitoria scritta in data 26 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Con memoria pervenuta in data 8 giugno 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso per avere il Tribunaledi sorveglianza violato, nel giudizio di rinvio, il principio del tantum devolutumquantum appellatum, decidendo sulla compensazione di un credito di 7.000 euromai dedotto nel reclamo originario del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria.

Infatti, anche nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen.opererebbero il principio devolutivo, l’onere di allegazione delle parti e i limitipropri del giudizio di rinvio, che impedirebbero l’introduzione di nuove eccezioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dellaloro stretta connessione logico-giuridica, muovono entrambi dal presuppostosecondo cui il Tribunale di sorveglianza, nel giudizio di rinvio, avrebbeindebitamente esteso l’oggetto della cognizione, pronunciandosi sullacompensazione del credito dell’interessato con una pena pecuniaria pari a 7.000euro, diversa da quella di 400 euro indicata nel reclamo originariamente propostodal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Secondo la prospettazionedifensiva, tale estensione avrebbe violato, da un lato, i limiti del giudizio di rinvioe il principio del tantum devolutum quantum appellatum e, dall’altro, il principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato dettato dall’art. 394 cod. proc. civ.,applicabile al rimedio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. in ragione della sua naturasostanzialmente civilistica.Tale impostazione non può essere condivisa.3.

Deve, in primo luogo, escludersi che al giudizio di reclamo in materia dirimedio compensativo previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. possa trovareapplicazione la disciplina dell’art. 394 cod. proc. civ.Il procedimento in esame è disciplinato, infatti, dall’art. 35-bis Ord. pen.,modellato sullo schema camerale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.; essoconserva, pertanto, la natura propria del procedimento di sorveglianza, purquando venga in rilievo, quale questione incidentale, la compensabilità del creditovantato dal detenuto con il credito vantato dallo Stato per il pagamento della penapecuniaria.Né la dedotta natura civilistica della compensazione consente di ritenereoperante, nei termini prospettati dal ricorrente, il principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.In argomento, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di rimedi ex art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto ingiudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., il creditomaturato nei confronti del detenuto per il pagamento della pena pecuniaria,trattandosi di mera entrata patrimoniale certa dello Stato, suscettibile diriscossione mediante ruolo (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv.284432 - 01; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 6-1, n. 10130 del 2018; Sez. 3, n. 31552del 06/12/2018, Rv. 651945 - 01).Tuttavia, la compensazione opposta dall’Amministrazione non trasforma ilprocedimento di sorveglianza in un giudizio civile di cognizione, ma integra unaquestione rilevante ai fini della determinazione dell’effettiva spettanza dellasomma riconosciuta a titolo di rimedio compensativo.4.

Quanto, poi, ai limiti del giudizio di rinvio, va ribadito che la cognizione delgiudice ad quem è certamente delimitata dal principio di diritto enunciato dallasentenza rescindente e dal divieto di reiterare l’errore censurato; tuttavia, essa siriespande a tutte le questioni che dal punto annullato discendano secondo unrapporto di inferenza logica e progressiva (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019,Diotallevi, Rv. 277438 - 01).Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva espressamente demandatoal giudice del rinvio il compito di verificare «se esista nel caso in esame uncontrocredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della penapecuniaria ed a quanto esso esattamente ammonti».

Ne consegue che l’oggettodel giudizio di rinvio non era limitato alla verifica della correttezza dell’importo di400 euro menzionato nell’originario reclamo, ma investiva l’accertamentodell’effettiva consistenza del controcredito erariale opponibile in compensazionealla somma riconosciuta all’interessato.Il Tribunale di sorveglianza si è, dunque, mantenuto entro i limiti del mandatorescindente, procedendo proprio all’accertamento dell’esistenza e dell’esattoammontare del credito dello Stato che la Corte di cassazione gli aveva demandato.5.

In tale quadro, non ricorre alcuna indebita dilatazione del themadecidendum.Il tema devoluto al giudice del rinvio non era rappresentato dall’importo di 400euro indicato nel reclamo originario, bensì dall’accertamento dell’esistenza, dellacertezza e dell’esatta consistenza del controcredito erariale opponibile incompensazione alla somma riconosciuta all’interessato a titolo di rimediocompensativo.Ne consegue che il riferimento alla pena pecuniaria di 7.000 euro risultantedall’ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 non ha introdotto una domanda oun’eccezione nuova, ma ha costituito il risultato dell’accertamento demandatodalla sentenza rescindente in ordine all’effettiva consistenza del credito delloStato.6.

Né assume rilievo il fatto che l’effettiva entità del credito non fosse stataadeguatamente evidenziata nel reclamo originario.6.1.

Il Tribunale di sorveglianza, investito dapprima del reclamo e,successivamente, del giudizio di rinvio, ben poteva tenere conto delladocumentazione ritualmente acquisita nel corso del procedimento, anche alla lucedei poteri riconosciutigli dagli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen., checonsentono di valutare le informazioni pervenute o acquisite anche d’ufficio,purché rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio,Rv. 278691 - 01; Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 - 01).L’ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 è stato, infatti, ritualmenteacquisito nel contraddittorio delle parti, sicché la difesa ha avuto piena possibilitàdi interloquire sul suo contenuto.6.2.

Deve, pertanto, escludersi che il giudice del rinvio abbia pronunciato ultrapetita o abbia introdotto un tema decisorio diverso da quello devoluto, essendosilimitato ad accertare, nei confini tracciati dalla sentenza di annullamento,l’effettivo ammontare del controcredito statuale opponibile in compensazione.Vengono meno, di conseguenza, sia il denunciato vizio di violazione dell’art.394 cod. proc. civ. e del principio del tantum devolutum quantum appellatum, siala dedotta violazione degli artt. 1243 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., conconseguente infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.7.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il reclamo presentato, ex art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di 1.856euro a titolo di risarcimento per il periodo di detenzione patito in condizioniinumane e degradanti presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, per untotale di 232 giorni.1.1. A seguito del reclamo con cui il Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria aveva dedotto l’eccezione di compensazione tra il credito diCiubotaru e quello dell'Amministrazione, verso cui il detenuto era obbligato alpagamento della pena pecuniaria di 400 euro in forza del provvedimento diunificazione delle pene concorrenti emesso in data 5 luglio 2019 dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza, conordinanza del 14 maggio 2024, rigettò l’impugnazione, ritenendo non provata lacertezza del credito opposto in compensazione.1.2. A seguito del ricorso per cassazione con cui l'Avvocatura dello Stato avevadedotto, per la prima volta, l'esistenza di una multa di 7.000 euro, con sentenzan. 39289/2024 del 4 ottobre 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazioneannullò il provvedimento impugnato, affermando che la prova dell’esistenza delcredito da opporre in compensazione era ricavabile dall'ordine di esecuzioneemesso, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli il 10 novembre 2017, da cui risultava una penapecuniaria da pagare pari a 7.000 euro.1.3. Con ordinanza del 21 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoliha accolto il reclamo proposto nell’interesse del Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria, dichiarando compensata la somma di 1.856 euro dovuta ad AdrianCiubotaru con la multa di 7.000 euro, respingendo l’eccezione della difesa circa ilfatto che la compensazione dovesse essere circoscritta alla somma di 400 euro dicui all'originario reclamo, essendo tale pena riferita a un titolo non compresonell'ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli (n. SIEP 468/2016).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell'art. 394 cod.proc. civ. in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 71-ter Ord.pen., la violazione del principio del tantum devolutum, quantum appellatum,nonché l’eccesso di potere giurisdizionale.Il Tribunale avrebbe ritenuto compensabile un credito di 7.000 euro, maidedotto nel reclamo originario del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria., che aveva invece eccepito la compensazione esclusivamente per lasomma di 400 euro. Tuttavia, secondo il ricorrente, il giudizio di rinvio avrebbedovuto rimanere circoscritto all’oggetto del precedente reclamo e all’applicazionedel principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in relazione a quel solocredito, senza poter estendere l’indagine a ulteriori titoli o importi. L’introduzionedel credito di 7.000 euro e della distinzione tra diversi titoli esecutivi avrebbe,dunque, ampliato illegittimamente il thema decidendum, in violazione dellepreclusioni del giudizio di rinvio e del giudicato formatosi sulle questioni già definitedalla sentenza rescindente. Per tale ragione, il Tribunale si sarebbe pronunciatooltre i limiti della sua cognizione, compensando un credito mai ritualmente dedottonel procedimento originario.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 35-ter Ord. pen.,in relazione agli artt. 1243 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché l’erroneaapplicazione dei principi in materia di compensazione e la violazione del principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L'art. 112 cod. proc. civ.,applicabile in ragione della natura civilistica del rimedio previsto dall’art. 35-terOrd. pen., imporrebbe al giudice di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda edelle eccezioni originariamente formulati dalle parti. Pertanto, l'estensione dellacompensazione da 400 euro a 7.000 euro integrerebbe una inammissibile modificadell'oggetto del giudizio, in violazione del divieto posto dall’art. 394 cod. proc. civ.per il giudizio di rinvio.3. Con requisitoria scritta in data 26 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Con memoria pervenuta in data 8 giugno 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso per avere il Tribunaledi sorveglianza violato, nel giudizio di rinvio, il principio del tantum devolutumquantum appellatum, decidendo sulla compensazione di un credito di 7.000 euromai dedotto nel reclamo originario del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria. Infatti, anche nel procedimento ex art. 35-ter Ord. pen.opererebbero il principio devolutivo, l’onere di allegazione delle parti e i limitipropri del giudizio di rinvio, che impedirebbero l’introduzione di nuove eccezioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dellaloro stretta connessione logico-giuridica, muovono entrambi dal presuppostosecondo cui il Tribunale di sorveglianza, nel giudizio di rinvio, avrebbeindebitamente esteso l’oggetto della cognizione, pronunciandosi sullacompensazione del credito dell’interessato con una pena pecuniaria pari a 7.000euro, diversa da quella di 400 euro indicata nel reclamo originariamente propostodal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Secondo la prospettazionedifensiva, tale estensione avrebbe violato, da un lato, i limiti del giudizio di rinvioe il principio del tantum devolutum quantum appellatum e, dall’altro, il principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato dettato dall’art. 394 cod. proc. civ.,applicabile al rimedio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. in ragione della sua naturasostanzialmente civilistica.Tale impostazione non può essere condivisa.3. Deve, in primo luogo, escludersi che al giudizio di reclamo in materia dirimedio compensativo previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. possa trovareapplicazione la disciplina dell’art. 394 cod. proc. civ.Il procedimento in esame è disciplinato, infatti, dall’art. 35-bis Ord. pen.,modellato sullo schema camerale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.; essoconserva, pertanto, la natura propria del procedimento di sorveglianza, purquando venga in rilievo, quale questione incidentale, la compensabilità del creditovantato dal detenuto con il credito vantato dallo Stato per il pagamento della penapecuniaria.Né la dedotta natura civilistica della compensazione consente di ritenereoperante, nei termini prospettati dal ricorrente, il principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.In argomento, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di rimedi ex art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto ingiudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., il creditomaturato nei confronti del detenuto per il pagamento della pena pecuniaria,trattandosi di mera entrata patrimoniale certa dello Stato, suscettibile diriscossione mediante ruolo (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv.284432 - 01; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 6-1, n. 10130 del 2018; Sez. 3, n. 31552del 06/12/2018, Rv. 651945 - 01).Tuttavia, la compensazione opposta dall’Amministrazione non trasforma ilprocedimento di sorveglianza in un giudizio civile di cognizione, ma integra unaquestione rilevante ai fini della determinazione dell’effettiva spettanza dellasomma riconosciuta a titolo di rimedio compensativo.4. Quanto, poi, ai limiti del giudizio di rinvio, va ribadito che la cognizione delgiudice ad quem è certamente delimitata dal principio di diritto enunciato dallasentenza rescindente e dal divieto di reiterare l’errore censurato; tuttavia, essa siriespande a tutte le questioni che dal punto annullato discendano secondo unrapporto di inferenza logica e progressiva (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019,Diotallevi, Rv. 277438 - 01).Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva espressamente demandatoal giudice del rinvio il compito di verificare «se esista nel caso in esame uncontrocredito attuale del Ministero della Giustizia al pagamento della penapecuniaria ed a quanto esso esattamente ammonti». Ne consegue che l’oggettodel giudizio di rinvio non era limitato alla verifica della correttezza dell’importo di400 euro menzionato nell’originario reclamo, ma investiva l’accertamentodell’effettiva consistenza del controcredito erariale opponibile in compensazionealla somma riconosciuta all’interessato.Il Tribunale di sorveglianza si è, dunque, mantenuto entro i limiti del mandatorescindente, procedendo proprio all’accertamento dell’esistenza e dell’esattoammontare del credito dello Stato che la Corte di cassazione gli aveva demandato.5. In tale quadro, non ricorre alcuna indebita dilatazione del themadecidendum.Il tema devoluto al giudice del rinvio non era rappresentato dall’importo di 400euro indicato nel reclamo originario, bensì dall’accertamento dell’esistenza, dellacertezza e dell’esatta consistenza del controcredito erariale opponibile incompensazione alla somma riconosciuta all’interessato a titolo di rimediocompensativo.Ne consegue che il riferimento alla pena pecuniaria di 7.000 euro risultantedall’ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 non ha introdotto una domanda oun’eccezione nuova, ma ha costituito il risultato dell’accertamento demandatodalla sentenza rescindente in ordine all’effettiva consistenza del credito delloStato.6. Né assume rilievo il fatto che l’effettiva entità del credito non fosse stataadeguatamente evidenziata nel reclamo originario.6.1. Il Tribunale di sorveglianza, investito dapprima del reclamo e,successivamente, del giudizio di rinvio, ben poteva tenere conto delladocumentazione ritualmente acquisita nel corso del procedimento, anche alla lucedei poteri riconosciutigli dagli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen., checonsentono di valutare le informazioni pervenute o acquisite anche d’ufficio,purché rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio,Rv. 278691 - 01; Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 - 01).L’ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 è stato, infatti, ritualmenteacquisito nel contraddittorio delle parti, sicché la difesa ha avuto piena possibilitàdi interloquire sul suo contenuto.6.2. Deve, pertanto, escludersi che il giudice del rinvio abbia pronunciato ultrapetita o abbia introdotto un tema decisorio diverso da quello devoluto, essendosilimitato ad accertare, nei confini tracciati dalla sentenza di annullamento,l’effettivo ammontare del controcredito statuale opponibile in compensazione.Vengono meno, di conseguenza, sia il denunciato vizio di violazione dell’art.394 cod. proc. civ. e del principio del tantum devolutum quantum appellatum, siala dedotta violazione degli artt. 1243 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., conconseguente infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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