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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 1955

Cassazione n. 24748/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1955 avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato quella emessa il 27 novembre 2020 dal locale Tribunale, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche e rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato per i reati riuniti di evasione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 17 novembre 2021 senza disporre la traduzione dell'imputato, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in espiazione pena.

Deduce che lo stato detentivo dell'imputato risultava alla Corte, in quanto il perito nominato si era recato presso il luogo di detenzione per espletare l'incarico; inoltre, la Corte ha ritenuto erroneamente che l'imputato era detenuto per altra causa e lo ha dichiarato assente, tenendo l'udienza senza disporne la traduzione, benché la detenzione dell'imputato per altra causa, preesistente o sopravvenuta, comunque, conosciuta dal giudice procedente integri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in sua assenza, non incombendo all'imputato l'onere di tempestiva comunicazione al giudice perché ne disponga la traduzione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene non richiesta nell'atto di appello, e l'illogicità della motivazione sulla obiettiva gravità del fatto e del grado di colpevolezza, non assumendo rilievo gli elementi tratti dai precedenti penali.

La Corte non avrebbe spiegato quali elementi siano stati ritenuti ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante la valutazione positiva espressa con il riconoscimento delle attenuanti generiche e in assenza di un comportamento abituale e di ulteriori condotte analoghe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato, in quanto trascura che nel caso di specie si tratta di giudizio abbreviato, svolto in appello con rito camerale, nel quale per espressa previsione normativa la presenza dell'imputato non è obbligatoria e il legittimo impedimento dell'imputato rileva solo nel caso in cui abbia manifestato la volontà di comparire.

Fermo l'insopprimibile diritto dell'imputato di partecipare al suo processo e il corrispondente obbligo per il giudice di assicurarlo, rimuovendo ogni ostacolo alla partecipazione, laddove sia venuto, comunque, a conoscenza dell'esistenza dello stato detentivo o della sottoposizione a misura limitativa della libertà personale, che non consenta la partecipazione al processo, ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino) hanno ribadito che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata, o comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone al giudice di rinviare ad una nuova udienza e di disporne la traduzione.Pertanto, è ben vero che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), ma nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dell'imputato detenuto, anche per altra causa, comunicare la volontà di comparire all'udienza, sicché, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658).

Per il giudizio camerale di appello, l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., con disposizione analoga a quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., prevede che il legittimo impedimento dell'imputato comporti il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire.

Quindi, nel giudizio camerale di appello non vige la regola generale secondo la quale l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, che di per sé, comunque risulti o appaia probabile, determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, ma vige la regola opposta, in quanto l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836).

Nel caso di specie tale volontà non risulta manifestata, pur essendo noto lo stato di detenzione agli arresti domiciliari per altra causa sin dal primo grado di giudizio al quale l'imputato aveva rinunciato a partecipare.

Va, peraltro, precisato che dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che, effettuata la regolare notificazione del decreto di citazione in appello, cui non seguiva alcuna manifestazione di volontà del detenuto di partecipare al processo, alla prima udienza del 30 giugno 2021, all'esito della camera di consiglio, la Corte di appello dispose perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto e la capacità processuale, fissando l'udienza del 15 settembre 2021 per il conferimento dell'incarico e disponendo la notifica dell'ordinanza all'imputato detenuto, che, in videoconferenza partecipò all'udienza, rinunciando, con dichiarazioni in atti, a comparire all'udienza di rinvio del 22 settembre 2021 ed a quella successiva del 17 novembre 2021 fissata per la decisione.

Dalla sequenza descritta discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo non dedotto in appello e pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773, secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque, sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conformi Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

Ma, quand'anche si seguisse l'opposto orientamento, la soluzione non muterebbe.

Anche l'orientamento che alla natura sostanziale dell'istituto correla la valutazione d'ufficio della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), precisa che l'immediata rilevabilità di tale causa di non punibilità è possibile, in sede di legittimità, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476).

Tuttavia, sul punto il ricorso è del tutto generico, in quanto la difesa lamenta la considerazione dei soli indici di natura soggettiva, valutati unicamente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tener conto che il comportamento dell'imputato non è abituale, non risultando precedenti per evasione, e dovendo considerarsi la condotta per modalità e assenza di danni di particolare entità.

Premesso che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112), la prospettazione del ricorrente trascura che, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di appello al solo fine di adeguare la pena ai fatti, entrambi i giudici di merito hanno valutato le modalità della condotta, la contestuale commissione dei reati e hanno attribuito rilievo al grado di colpevolezza, ricavato dalla consapevolezza dell'imputato di violare la misura detentiva al punto da tentare di sottrarsi alla responsabilità con lucida condotta, mentendo agli operanti sul possesso dei documenti di identità e dichiarando false generalità.Il ricorso va, dunque, dichiarato per tale ragione inammissibile, e ciò preclude la possibilità di rilevare d'ufficio qualsiasi causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di giudizio, che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1955 avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato quella emessa il 27 novembre 2020 dal locale Tribunale, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche e rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato per i reati riuniti di evasione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 17 novembre 2021 senza disporre la traduzione dell'imputato, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in espiazione pena. Deduce che lo stato detentivo dell'imputato risultava alla Corte, in quanto il perito nominato si era recato presso il luogo di detenzione per espletare l'incarico; inoltre, la Corte ha ritenuto erroneamente che l'imputato era detenuto per altra causa e lo ha dichiarato assente, tenendo l'udienza senza disporne la traduzione, benché la detenzione dell'imputato per altra causa, preesistente o sopravvenuta, comunque, conosciuta dal giudice procedente integri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in sua assenza, non incombendo all'imputato l'onere di tempestiva comunicazione al giudice perché ne disponga la traduzione. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene non richiesta nell'atto di appello, e l'illogicità della motivazione sulla obiettiva gravità del fatto e del grado di colpevolezza, non assumendo rilievo gli elementi tratti dai precedenti penali. La Corte non avrebbe spiegato quali elementi siano stati ritenuti ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, nonostante la valutazione positiva espressa con il riconoscimento delle attenuanti generiche e in assenza di un comportamento abituale e di ulteriori condotte analoghe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato, in quanto trascura che nel caso di specie si tratta di giudizio abbreviato, svolto in appello con rito camerale, nel quale per espressa previsione normativa la presenza dell'imputato non è obbligatoria e il legittimo impedimento dell'imputato rileva solo nel caso in cui abbia manifestato la volontà di comparire. Fermo l'insopprimibile diritto dell'imputato di partecipare al suo processo e il corrispondente obbligo per il giudice di assicurarlo, rimuovendo ogni ostacolo alla partecipazione, laddove sia venuto, comunque, a conoscenza dell'esistenza dello stato detentivo o della sottoposizione a misura limitativa della libertà personale, che non consenta la partecipazione al processo, ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino) hanno ribadito che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata, o comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone al giudice di rinviare ad una nuova udienza e di disporne la traduzione.Pertanto, è ben vero che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), ma nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dell'imputato detenuto, anche per altra causa, comunicare la volontà di comparire all'udienza, sicché, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658). Per il giudizio camerale di appello, l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., con disposizione analoga a quella prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., prevede che il legittimo impedimento dell'imputato comporti il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Quindi, nel giudizio camerale di appello non vige la regola generale secondo la quale l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, che di per sé, comunque risulti o appaia probabile, determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, ma vige la regola opposta, in quanto l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836). Nel caso di specie tale volontà non risulta manifestata, pur essendo noto lo stato di detenzione agli arresti domiciliari per altra causa sin dal primo grado di giudizio al quale l'imputato aveva rinunciato a partecipare. Va, peraltro, precisato che dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che, effettuata la regolare notificazione del decreto di citazione in appello, cui non seguiva alcuna manifestazione di volontà del detenuto di partecipare al processo, alla prima udienza del 30 giugno 2021, all'esito della camera di consiglio, la Corte di appello dispose perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto e la capacità processuale, fissando l'udienza del 15 settembre 2021 per il conferimento dell'incarico e disponendo la notifica dell'ordinanza all'imputato detenuto, che, in videoconferenza partecipò all'udienza, rinunciando, con dichiarazioni in atti, a comparire all'udienza di rinvio del 22 settembre 2021 ed a quella successiva del 17 novembre 2021 fissata per la decisione. Dalla sequenza descritta discende l'assoluta infondatezza dell'eccezione. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo non dedotto in appello e pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773, secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque, sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conformi Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). Ma, quand'anche si seguisse l'opposto orientamento, la soluzione non muterebbe. Anche l'orientamento che alla natura sostanziale dell'istituto correla la valutazione d'ufficio della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), precisa che l'immediata rilevabilità di tale causa di non punibilità è possibile, in sede di legittimità, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476). Tuttavia, sul punto il ricorso è del tutto generico, in quanto la difesa lamenta la considerazione dei soli indici di natura soggettiva, valutati unicamente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tener conto che il comportamento dell'imputato non è abituale, non risultando precedenti per evasione, e dovendo considerarsi la condotta per modalità e assenza di danni di particolare entità. Premesso che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112), la prospettazione del ricorrente trascura che, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di appello al solo fine di adeguare la pena ai fatti, entrambi i giudici di merito hanno valutato le modalità della condotta, la contestuale commissione dei reati e hanno attribuito rilievo al grado di colpevolezza, ricavato dalla consapevolezza dell'imputato di violare la misura detentiva al punto da tentare di sottrarsi alla responsabilità con lucida condotta, mentendo agli operanti sul possesso dei documenti di identità e dichiarando false generalità.Il ricorso va, dunque, dichiarato per tale ragione inammissibile, e ciò preclude la possibilità di rilevare d'ufficio qualsiasi causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di giudizio, che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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