CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30907/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3864/2019 , depositata il26/06/2019, R.G.N. 1871/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannò quest’ultima al pagamento di complessivi €. 113.7989,11, oltre accessori e spese processuali, per differenze retributive dovute in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso “per il periodo dall’1.9.95 al 31.1.99 (non formalizzato) e poi dall’8.2.99 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con formale assunzione)”; 2. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la società appellante al pagamento della minor somma pari ad €. 28.975,48, di cui €. 26.750,75 a titolo di straordinario per un’ora al giorno nel periodo 8.2.1999/19.8.2008 ed €. 2.224,73 a titolo di t.f.r., tenuto conto del predetto straordinario, oltre accessori; ha rigettato per il resto la domanda proposta con l’atto introduttivo ed ha compensato integralmente le spese del doppio grado; 3.la Corte territoriale, in sintesi, ha accolto il motivo di gravame con cui la società appellante aveva dedotto che il primo giudice aveva errato nel riconoscere allo Zamparelli le chieste differenze retributive per l’esercizio di mansioni superiori, inquadrabili nel IV livello del CCNL applicabile, in quanto il lavoratore era stato sempre inquadrato e retribuito come un IV livello; secondo la Corte “il Tribunale di Benevento effettivamente ha ritenuto che lo Zamparelli avesse diritto alle chieste differenze retributive per avere egli esercitato mansioni superiori di geometra, ascrivibili al IV livello, dall’8.2.99”, ma risultava, invece, “per tabulas dalle buste paga prodotte per l’intero periodo che lo Zamparelli era inquadrato proprio nel IV livello e che aveva ricevuto le retribuzioni ivi indicate, mai contestate”; “ne deriva – ha concluso la Corte - che nulla gli spettava a titolo di differenze lavoro ordinario avendo egli fondato la causa petendidella sua domanda sull’aver esercitato mansioni superiori rientranti nel livello […] che già aveva”; 4. quanto allo straordinario, “ riconosciuto dal primo giudice per tutto il periodo nella misura di due ore al giorno”, la Corte napoletana, scrutinando le deposizioni testimoniali, ha ritenuto che non fosse raggiunta la prova di tale misura, mentre ”resta, stante la non contestazione della società, l’espletamento, da parte del lavoratore, di un’ora al giorno di straordinario, essendo rimasto indimostrato, da parte della società, il fatto che egli restasse quell’ora di sera per recuperare ritardi”; 5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale lo Zamparelli con due motivi; ha resistito la società con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.per ragioni di priorità logica possono essere esaminati i due motivi di ricorso incidentale della società, che contestano il riconoscimento di emolumenti, in favore del lavoratore, a titolo di lavoro straordinario; con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e, con il secondo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, a mente del n. 5 della stessa disposizione; nella sostanza, con entrambi, si eccepisce che la società aveva contestato la prestazione di qualsivoglia ora di straordinario da parte dello Zamparelli e, comunque, che lo stesso non aveva provato l’eccedenza di prestazione rispetto all’orario ordinario; le censure sono inammissibili sia perché spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 3126 del 2019), sia perché con i motivi si tende ad una rivalutazione dei fatti e delle prove, invocando un controllo sulla sentenza impugnata estraneo al sindacato di legittimità; in particolare, risultano inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c. che all’art. 115 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); per l’altro aspetto, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); 2.il primo motivo del ricorso principale del lavoratore è articolato in due censure: con la prima si deduce testualmente la “violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., totale pretermissione delle differenze retributive su lavoro ordinario acclarate nel corso dei giudizi presupposti”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso “di valutare le differenze tra le ore dichiarate in busta paga dal datore di lavoro e quelle effettivamente espletate”, con la seconda si deduce la violazione dell’art. 11 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., “con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale n. 63/66” circa “il decorso del dies a quo della prescrizione”; le censure sono inammissibili; la prima perché difetta dispecificità il vizio denunciato di “violazione e/o falsa applicazione di legge”, senza neanche si individui la norma di diritto che si assume violata, e perché il vizio di omesso esame di fatto decisivo è evocato al di fuori dei canoni posti dalle Sezioniunite della Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; la seconda è inammissibile perché impugna una statuizione che non è contenuta nella sentenza della Corte napoletana che non reca cenno alla prescrizione; 3. col secondo mezzo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione di legge, in particolare in relazione all’art. 91 c.p.c., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo, criticando la “illegittima compensazione totale delle competenze del doppio grado di giudizio sancita dalla Corte territoriale”; si deduce che la Corte avrebbe “completamente omesso di motivare la compensazione totale delle spese e competenze a fronte dell’accoglimento parziale dell’appello”; la censura è infondata; in punto di liquidazione delle spese processuali, la Corte territoriale, dopo avere accolto in parte l’appello della società riducendo la somma dovuta al lavoratore dai complessivi €. 113.7989,11 a €. 28.975,48, ha compensato integralmente le spese del doppio grado, argomentando esplicitamentesulla base della “reciproca soccombenza”; ciò in conformità a quanto di recente statuito le Sezioni unite di questa Corte che hanno affermato come, in tema di spese processuali, la reciproca soccombenza sia configurabile non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (cfr. Cass. SS.UU. n. n. 32061 del 2022); è quanto accaduto nella specie, laddove è stato accolto, peraltro parzialmente, il capo di domanda dello Zamparelli relativo allo straordinario, ma è stato rigettato l’altro, relativo alle pretese differenze retributive asseritamente maturate in ragione delle rivendicate mansioni superiori; 4.conclusivamente, deve essere respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza,per entrambe le parti, dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoprincipale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific