CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2959-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona Oggetto R.G.N.2959/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3062/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 5580/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.7.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare all’INPGI somme per contributi omessi su importi già corrisposti a vari giornalisti a titolo di incentivo all’esodo; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura; che l’INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, per come modificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini dell’esclusione dell’obbligo contributivo, dovesse essere data prova dell’effettiva imputabilità delle somme corrisposte ai giornalisti al titolo di incentivo all’esodo figurante nei verbali di conciliazione con costoro sottoscritti; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 345, 414 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stata raggiunta la prova che le somme corrisposte ai giornalisti avessero realmente la funzione di incentivarli a risolvere il rapporto e avere reputato all’uopo tardive le allegazioni svolte nella memoria di costituzione in appello; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito esaminato la documentazione attestante che le erogazioni erano correlate alla risoluzione dei rapporti e non ad aspettative retributive e/o a rinuncia alle medesime; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 comma 6° Cost. per avere la Corte territoriale resomotivazione apparente sulle questioni di cui ai primi tre motivi di censura; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito rilevato che, nell’ambito delle somme corrisposte alla giornalista Airoldi, era stata assoggettata a contribuzione “anche una figurativa ‘indennità sostitutiva del preavviso’ […] non corrisposta né dovuta avendo le parti novato la risoluzione unilaterale del rapporto in una risoluzione consensuale” (così pag. 42 del ricorso per cassazione); che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta in subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, per non avere la Corte territoriale ritenuto che le somme non andavano comunque sottoposte a contribuzione in quanto corrisposte in esecuzione di una transazione; che i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che non ha formato oggetto di impugnazione alcuna la statuizione dei giudici territoriali secondo cui la prova delle circostanze di fatto che possono giustificare la non assoggettabilità a contribuzione di somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro è a carico del datore di lavoro che invochi l’esenzione;che, ciò posto, affatto correttamente i giudici territoriali, dopo aver dato atto che nell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo l’odierna ricorrente aveva affermato che dovesse essere l’INPGI a provare il fondamento della propria pretesa concernente i contributi, hanno rilevato la novità delle allegazioni concernenti le circostanze di fatto che avevano condotto alla stipula delle conciliazioni precorse con i giornalisti, ritenendole precluse ai sensi dell’art. 437 c.p.c.; che non rileva in contrario che le allegazioni di cui alla memoria di costituzione in appello poggiassero su documenti già acquisiti al giudizio, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo e non comportando di conseguenza per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione (così da ult. Cass. nn. 13625 del 2019 e 9646 del 2022, sulla scorta di Cass. nn. 18506 del 2006 e 19138 del 2004); che, ciò precisato, è evidente che le doglianze di cui ai motivi in esame, a dispetto della loro prospettazione anche in termini di violazione di legge sostanziale o processuale, mirano essenzialmente a ottenere da questa Corte un riesame di merito della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici territoriali per escludere che le somme in questione costituissero realmente incentivi all’esodo, ciò che non è tuttavia possibile in sede di legittimità; che affatto inammissibili sono le censure di cui al quinto e sesto motivo, evocando questioni di fatto di cui la sentenza nulla dice e senza che si dia compiutamente conto di quando e come esse sarebbero state introdotte nel giudizio di primo grado e quindi riproposte in appello; che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 15.200,00, di cui € 15.000,00 per compensi, oltre spese legali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato