CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; .-ricorrente-contropersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 341/2024depositata il 11/03/2024.Numero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corted’appello di L’Aquila che aveva accolto l’impugnazione della società F.lliNapoleone P. e T. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. concessionaria delservizio di trasporto pubblico locale avverso la sentenza del Tribunale diL’Aquila che aveva deciso sull’opposizione proposta dalla medesimaRegione al decreto ingiuntivo emesso a favore della concessionaria per ilpagamento dell’importo di euro 250.188,00 a titolo di contributi dovutidalla Regione per i rinnovi del CCNL del settore autoferrotramvieri del2003, 2004 e 2005, in base alla consistenza media del personale alledipendenze della società per l’anno 2016.2.Il tribunale accoglieva l’opposizione affermando, dopo la puntualericognizione normativa in materia di oneri derivanti dai rinnovi dei CCNLafferenti il trasporto pubblico locale, che a seguito della fiscalizzazionedella quota da destinare al TPL confluita nell’unico Fondo nazionale per ilTPL istituto con l’art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 convertito con mod. con lalegge 135/2012 e a seguito dell’espunzione dal nostro ordinamento delledisposizioni di cui all’art. 1 comma 295 della legge 244/2007, la Regioneaveva ritenuto nell’esercizio della sua discrezionalità di non riconosceredetti contributi. Veniva dunque accolta l’opposizione e revocato il decretoingiuntivo.3.Proposto appello da parte della società concessionaria e costituitasi laRegione, la corte territoriale ha sostenuto di non condividere leconseguenze logiche tratte dal primo giudice dalla descritta evoluzionenormativa e ha ritenuto ormai eliminato l'obbligo di contribuzionestatale/regionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali ederivante dall’abrogazione del comma 295 e seguenti dell'articolo 1 dellalegge 244/2007. Al contrario la corte d’appello ha ritenuto che deveNumero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/2026considerarsi ancora sussistente la contribuzione per i maggiori oneriderivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali negli anni 2004-2007e previsti per l'anno 2016, dovendo la regione contribuire a tali costisostenuti dalle aziende concessionarie del settore del TPL secondo ilsistema normativo delineato dai decreti-legge 47/2004, n.16/2005 en.296/2006, dalla legge quadro originaria n.151/1981 e per la RegioneAbruzzo dalla legge regionale n.62/1983.4.In tale contesto la corte territoriale ha affermato che deve ritenersil’irretroattività dell’art. 56 ultimo comma della L.R. 62/1983, comeintegrato dalla L.R. 38/2017, atteso che la circostanza che il legislatoreabbia stabilito con la legge regionale 38/2017 la decurtazione dalconguaglio delle erogazioni disposte al contributo per i maggiori oneriderivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotramvieri, oltre avalere per il periodo successivo al 2016, evidenziava con chiarezza lasussistenza ed esistenza di tali contributi per i maggiori oneri derivanti dairinnovi dei CCNL, come contributi autonomi da conteggiare come dovutidalla Regione secondo le indicazioni di legge, che non possono ritenersiabrogate dall’intervento sul [OSCURATO:PERSONA], non potendosi attribuireall’art. 56 sopra citato natura meramente ricognitiva.5.Sulla scorta di tali assunti la corte d’appello riconosceva il credito dellasocietà concessionaria nella misura accertata a seguito di ctu e pari adeuro 203.133,00 con integrale compensazione delle spese del doppiogrado di giudizio.6.La cassazione della sentenza d’appello n.341/2024 pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è chiesta dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il16/10/2024 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cuiresiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]CONSIDERATO CHENumero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/20267.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis deld.l. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. 135 del 2012,recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini, nella parte in cui è stato tacitamenteabrogato, per le sole Regioni a statuto ordinario, il sistema difinanziamento previsto dai commi 295 e ss. dell’art. 1 della l. 277/2007.8.La censura è fondata9.Deve rilevarsi che ai sensi della L.R. Abruzzo n. 1/2011 (art. 64) e dellaL.R. n. 9/2012, la gestione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale èomnicomprensive per coprire i costi dei servizi, inclusi – ove previsti –eventuali oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi.10.Come è stato già osservato da questa Corte in materia di trasportipubblici locali, la delega conferita dalla regione agli enti locali, ai sensidell'art. 1 della legge n. 151 del 1981, rientra nella figura delladelegazione amministrativa intersoggettiva, con la conseguenza che tuttele obbligazioni scaturenti dall'esercizio dei poteri concessori trasferitiall'ente locale gravano esclusivamente su quest'ultimo (cfr.Cass.23803/2006).11.L’art. 64 delle L. Regione Abbruzzo n.1/2011 inserito nel [OSCURATO:PERSONA]“Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionalee locale” - e che comprende gli artt. 59-70 - disciplina il “Trasferimento dirisorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia” e al primo commadispone quanto segue: “1. [OSCURATO:PERSONA] regionale, sulla base dei programmipresentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo diProvincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani. 2. Iltrasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio dellaDirezione regionale [OSCURATO:PERSONA]' e Logistica. Esso e'stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro ilNumero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/2026successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivantidall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro ilmese successivo al trasferimento da parte dello Stato. 3. Le risorsefinanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sonoomnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani ditrasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.4. I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambitodei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioniamministrative: a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propriarete urbana in conformità con l'art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008,n.112convertito con modificazioni nella legge 6 agosto , n.133 e successivemodificazioni; b) stipula dei contratti di servizio, erogazione deicorrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazionedelle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale; c) controllo dellasicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, ericonoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni edell'ubicazione delle fermate.5. Restano ferme le competenze dei Comuni relative a: a) approvazionedei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e deipiani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; b) definizione deiservizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarieassegnate dalla Regione; c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi aquelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propribilanci o delle aziende affidatarie; d) le funzioni riconosciute dalle leggiregionali in materia di trasporto pubblico locale.6. Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate allacorresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla L.R. 22dicembre 2005, n.44 e successive modificazioni e al pagamento dellabuonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della leggeregionale 9 settembre 1983, n.62.Numero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/20266-bis . Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara. 6-ter. A fardata dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescaraesercita in materia di TPL le seguenti funzioni: a) controllo della sicurezzae della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimentodell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione dellefermate; b) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione socialee i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in baseagli indirizzi regionali; c) funzione di programmazione dei servizi sulla retedi competenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della leggeregionale 23 dicembre 1998 n.152 (Norme per il trasporto pubblicolocale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di areaurbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino; d) istituzione dieventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con onerifinanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi inbase al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana coni servizi suburbani ed interurbani di bacino. “12.In forza di tale previsione la Regione non agisce come ente erogatorediretto, ma trasferisce fondi ai Comuni sulla base di programmi e bilancida questi predisposti.13.E ciò vale anche per quanto riguarda il contributo per i rinnovi delCCNL 2004–2007 non più previsto dalla normativa vigente atteso che lanormativa a cui si richiama la società ricorrente (L. 244/2007, art. 1,commi 295-297) è stata abrogata con l’art. 16-bis del D.L. 95/2012,convertito in L. 135/2012, che ha istituito il [OSCURATO:PERSONA] per il TPL.14.Dal 2013, non esistono più trasferimenti statali specifici vincolati airinnovi contrattuali, poiché tutte le risorse confluiscono in un fondo unico ela cui distribuzione interna delle risorse rientra nella discrezionalitàgestionale delle Regioni.Numero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/202615.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essere rivoltaall’ente concedente nel contesto dei contributi riconosciuti in via generalea compensazione dell’obbligo di servizio oggetto della concessione di cui ilgestore ha assunto la responsabilità.16.Peraltro il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualitàantecedenti, non tocca l’odierna questione poiché riguardava contributiper annualità 2008-2010, anteriori all’introduzione del nuovo fondonazionale nel 2013. Di conseguenza, tale ordinanza non rileva al fine didimostrare l’esistenza di un obbligo contributivo per l’anno 2016.17.Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e,decidendo nel merito, ricorrendone i presupposti dell’art. 384, comma 2,cod. proc. civ. va respinta la domanda di condanna della Regione Abruzzoal pagamento a favore della società controricorrente dei contributi per irinnovi del CCNL del settore autoferrotranvieri del 2003, 2004 e 2005 inbase alla consistenza media del personale alle dipendenze della societàper l’anno 2016.18.Con riguardo alle spese di lite ed atteso il carattere recente delprincipio giurisprudenziale applicato (cfr. Cass.21049/2025) si ravvisanogiusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio per tutti i gradi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nelmerito respinge la domanda di condanna della Regione Abruzzo alpagamento a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. dei contributi per i rinnovi del CCNL del settoreautoferrotranvieri del 2003,2004, 2005 in base alla consistenza media delpersonale alle dipendenze della società per l’anno 2016.Compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteNumero registro generale 21565/2024Numero sezionale 4488/2025Numero di raccolta generale 8795/2026Data pubblicazione 08/04/2026Marco Marulli