CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il GUP di quella stessa città, in data [23320211, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Fortunato lamentando, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione: premessa la incontestata ed incontroversa materialità del fatto come ricostruito dai giudici di merito, contesta tuttavia che potesse ricorrere, nel caso di specie, l'elemento dell'ingiusto profitto non ravvisabile nel fine perseguito dal ricorrente nell'impossessarsi della chiave di accesso alle celle della diversa sezione del penitenziario onde raggiungere la fazione avversaria ed ingaggiare una colluttazione. La difesa del Fortunato ha trasmesso una memoria in cui contesta la valutazione di manifesta inammissibilità del ricorso e la sua assegnazione alla VII Sezione di questa Corte insistendo, invocando precedenti giurisprudenziali su casi reputati simili a quello che ci occupa, per la rimessione del processo alla pubblica udienza. Il motivo è manifestamente infondato essendo pacifico che, nel delitto di rapina, il "profitto" può concretarsi in ogni utilità, anche solo di natura morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr., Cass. Pen., 2, 10.3.2015 n. 11.467, Carbone; Cass. Pen., 2, 7.12.2012 n. 49.265, Iudice; Cass. Pen., 2, 6.3.2009 n. 12.800, Vivian). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci