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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18500/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24981/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7216/07/19 depositata in data 20/12/2019, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero sezionale 4949/2022Numero di raccolta generale 18500/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione e rettifica con il quale l’Ufficio rideterminava il valore del terreno da essa acquistato dalla curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame ritenendo che l’esperimento della procedura di cui all’art. 107 del r.d. n. 267 del 1942, in forza di adeguata pubblicità e tramite procedure di tipo competitivo per l’individuazione del compratore, fosse stata idonea a realizzare i presupposti previsti dall’art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. testo unico del registro o TUR) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR capitolina erroneamente ritenuto inapplicabile il potere di accertare la congruità del valore dei beni compravenduti, per i quali è stata utilizzata la procedura di cui all’art. 107 del r.d. 267 del 1942 vigente ratione temporis, che secondo la prospettazione di parte ricorrente non sarebbe annoverabile tra quelle alle quali fa riferimento l’art. 44 del TUR; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressasi sul punto (Cass. 4053/2019, e ancora Cass. Sez. 5, ord. n.25526 F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 del 12/10/2018; in precedenza Cass. 6403/2003 e Cass.

Numero sezionale 4949/2022Numero di raccolta generale 18500/2022 3220/2002 e 763/2001) secondo la quale l'art. 44, comma 1, Data pubblicazione 08/06/2022 del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, “costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali”; - nel caso di specie, nel ritenere equipollente la modalità qui utilizzata dalla curatela ex art. 107 del r.d. n. 267 del 1942 quale modalità c.d.

“competitiva” (pubblicizzazione della vendita con invito a formulare offerte migliorative rispetto a quella pervenuta; esame delle offerte pervenute dopo l’autorizzazione del G.D.; aggiudicazione dopo il pubblico incanto, quindi stipula dell’atto notarile di compravendita) alternativa a quella espressamente prevista in via generale dal codice di rito, la CTR ha commesso errore di diritto; - infatti, la procedura qui esperita dalla curatela non permette di addivenire a una determinazione amministrativa o giudiziale del valore, poiché l’indicazione del prezzo nell’atto di compravendita deriva da una procedura la cui finalità non è quella di realizzare il maggiore prezzo possibile, ma, più semplicemente, di perseguire la maggiore convenienza economica dei creditori; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà in tal senso esaminare nuovamente il meritus causae; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 Numero sezionale 4949/2022 P.Q.M.

Numero di raccolta generale 18500/2022Data pubblicazione 08/06/2022 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24981/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7216/07/19 depositata in data 20/12/2019, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero sezionale 4949/2022Numero di raccolta generale 18500/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione e rettifica con il quale l’Ufficio rideterminava il valore del terreno da essa acquistato dalla curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame ritenendo che l’esperimento della procedura di cui all’art. 107 del r.d. n. 267 del 1942, in forza di adeguata pubblicità e tramite procedure di tipo competitivo per l’individuazione del compratore, fosse stata idonea a realizzare i presupposti previsti dall’art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. testo unico del registro o TUR) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR capitolina erroneamente ritenuto inapplicabile il potere di accertare la congruità del valore dei beni compravenduti, per i quali è stata utilizzata la procedura di cui all’art. 107 del r.d. 267 del 1942 vigente ratione temporis, che secondo la prospettazione di parte ricorrente non sarebbe annoverabile tra quelle alle quali fa riferimento l’art. 44 del TUR; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressasi sul punto (Cass. 4053/2019, e ancora Cass. Sez. 5, ord. n.25526 F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 del 12/10/2018; in precedenza Cass. 6403/2003 e Cass. Numero sezionale 4949/2022Numero di raccolta generale 18500/2022 3220/2002 e 763/2001) secondo la quale l'art. 44, comma 1, Data pubblicazione 08/06/2022 del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, “costituisce norma eccezionale, come tale insuscettiva di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell'esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali”; - nel caso di specie, nel ritenere equipollente la modalità qui utilizzata dalla curatela ex art. 107 del r.d. n. 267 del 1942 quale modalità c.d. “competitiva” (pubblicizzazione della vendita con invito a formulare offerte migliorative rispetto a quella pervenuta; esame delle offerte pervenute dopo l’autorizzazione del G.D.; aggiudicazione dopo il pubblico incanto, quindi stipula dell’atto notarile di compravendita) alternativa a quella espressamente prevista in via generale dal codice di rito, la CTR ha commesso errore di diritto; - infatti, la procedura qui esperita dalla curatela non permette di addivenire a una determinazione amministrativa o giudiziale del valore, poiché l’indicazione del prezzo nell’atto di compravendita deriva da una procedura la cui finalità non è quella di realizzare il maggiore prezzo possibile, ma, più semplicemente, di perseguire la maggiore convenienza economica dei creditori; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà in tal senso esaminare nuovamente il meritus causae; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 24981/2020 Numero sezionale 4949/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 18500/2022Data pubblicazione 08/06/2022 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di Legittimità. Così
Sentenza Cassazione n. 18500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris