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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32434/2023

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la seguehte SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/10/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusa chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano, ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 21/11/2019, con la quale BERTONI Angiolino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di associazione per delinquere (a lui ascritto al capo A, con attribuzione di ruolo apicale), riciclaggio continuato ed aggravato (capi C, E), dichiarazione fraudolenta continuata (capo F).

In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il BERTONI dalle imputazioni di riciclaggio, e ha dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i reati di dichiarazione fraudolenta posti in essere in data 23/09/2011, 23/03/2011, 26/03/2012; la Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Ricorre per cassazione il BERTONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Omessa motivazione sui motivi di appello articolati in ordine alla responsabilità per il reato associativo di cui al capo A).

Si censura il mancato esame della doglianza centrale dell'atto di appello, in cui era stato rilevato che, dalle intercettazioni captate per un brevissimo periodo (dicembre 2013 - febbraio 2014) era stata ritenuta sussistere la prova di un reato contestato nel precedente triennio (dal 2011 al 2014), in totale assenza di elementi probatori nel periodo precedente e successivo.

Non si era dunque trattato, come erroneamente ritenuto in sentenza, di una generica contestazione della valenza probatoria delle intercettazioni, ma di una censura specificamente rivolta alla proiezione delle risultanze captative in un arco temporale molto più ampio.

2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello concernente l'attribuzione al BERTONI di un ruolo apicale nell'associazione.

Si lamenta la sostanziale mancanza di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata ad evocare "il ruolo di primo piano ricoperto dal ricorrente".

2.3. Vizio di motivazione, sostanzialmente omessa, con riferimento al capo F).

Si censura la sentenza impugnata per aver affrontato il tema della estensione della responsabilità all'amministratore di fatto, su cui l'atto di appello non si era in realtà focalizzato: essendo stato devoluto il diverso tema, già ricordato a proposito del reato associativo, concernente l'assenza di prove a carico, dato che il breve arco temporale coperto dalle intercettazioni era ampiamente posteriore al periodo in cui sarebbero state commesse le condotte in contestazione (2010-2012).

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere generico ed attinente al merito delle doglianze devolute. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso impone, come meglio verrà in seguito illustrato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato continuato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo F), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte dirette per l'anno di imposta 2011, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione (non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alle residue imputazioni.

2. Con il primo motivo, il BERTONI ha censurato la motivazione della sentenza impugnata che non aveva dato risposta alla questione, prospettata con i motivi di appello, relativa all'estensione della portata probatoria delle intercettazioni: in particolare, la difesa aveva osservato che il compendio probatorio a carico del ricorrente si riduceva alle sole risultanze captative, peraltro limitate ad un brevissimo periodo (dal dicembre 2013 al febbraio 2014), e che la valenza accusatoria di tali risultanze era stata impropriamente estesa a tutto al triennio precedente dal 2011 al 2014, ovvero all'arco temporale interessato dall'imputazione associativa di cui al capo A).

Il rilievo è fondato, e consente di ritenere assorbita l'ulteriore questione sollevata con riferimento alla posizione apicale attribuita al BERTONI.

La Corte ha invero affermato che "a fronte delle molteplici circostanze di fatto già sopra esposte, riguardanti sia l'esistenza del sodalizio criminosa sia il ruolo di primo piano ricoperto nel sodalizio dal BERTONI, l'appellante si limita a negare la valenza delle prove acquisite e l'interpretazione delle medesme senza formulare argomentazioni contrarie a sostegno di un'ipotesi alterativa" (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione chiaramente elusiva della specifica questione proposta: né la criticità può in alcun modo ritenersi superata dal rinvio, del tutto generico ed indeterminato, alle "circostanze di fatto già esposte".

3. Con il terzo motivo, concernente le accuse di dichiarazione fraudolenta rubricate sub F), la difesa ha sollevato censure per certi versi sovrapponibili.

È stato invero osservato che la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità del BERTONI per la qualifica di amministratore di fatto della TEKNO B a lui attribuibile: profilo peraltro non affrontato dai motivi di appello, in cui era stata invece censurata la valorizzazione delle intercettazioni effettuate in un periodo successivo agli anni di imposta cui si riferiscono le accuse di dichiarazione fraudolenta.

Anche in questo caso, la censura è fondata, dovendo riscontrarsi una omessa motivazione sulla questione specificamente dedotta con il motivo di appello.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, come già inizialmente accennato, l'annullamento della sentenza impugnata.

Occorre peraltro distinguere, a tal proposito, tra il reato di dichiarazione fraudolenta ai fini delle imposte dirette per l'anno 2011, per il quale è ormai interanieetpt£ decorso il termine massimo decennale di prescrizione in data 26/09/f2M-S, e le restanti imputazioni ascritte al BERTONI, per le quali tale causa estintiva non è ancora maturata.

In relazione al primo, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo alla articolata ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata.

Per altro verso, l'anteriorità dei fatti per cui è causa rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. impone la revoca in parte qua della già disposta confisca, alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01).

Per le residue imputazioni ascritte al BERTONI, il termine di prescrizione non risulta ancora interamente decorso: deve quindi disporsi, in relazione a tali capi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che provvederà anche alla rideterminazione dell'importo della confisca, alla luce dell'annullamento senza rinvio cui si è fatto riferimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo F) dell'imputazione limitatamente alla dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa al 2011 perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano quanto alle re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguehte SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/10/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusa chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano, ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 21/11/2019, con la quale BERTONI Angiolino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di associazione per delinquere (a lui ascritto al capo A, con attribuzione di ruolo apicale), riciclaggio continuato ed aggravato (capi C, E), dichiarazione fraudolenta continuata (capo F). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il BERTONI dalle imputazioni di riciclaggio, e ha dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i reati di dichiarazione fraudolenta posti in essere in data 23/09/2011, 23/03/2011, 26/03/2012; la Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione il BERTONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione sui motivi di appello articolati in ordine alla responsabilità per il reato associativo di cui al capo A). Si censura il mancato esame della doglianza centrale dell'atto di appello, in cui era stato rilevato che, dalle intercettazioni captate per un brevissimo periodo (dicembre 2013 - febbraio 2014) era stata ritenuta sussistere la prova di un reato contestato nel precedente triennio (dal 2011 al 2014), in totale assenza di elementi probatori nel periodo precedente e successivo. Non si era dunque trattato, come erroneamente ritenuto in sentenza, di una generica contestazione della valenza probatoria delle intercettazioni, ma di una censura specificamente rivolta alla proiezione delle risultanze captative in un arco temporale molto più ampio. 2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello concernente l'attribuzione al BERTONI di un ruolo apicale nell'associazione. Si lamenta la sostanziale mancanza di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata ad evocare "il ruolo di primo piano ricoperto dal ricorrente". 2.3. Vizio di motivazione, sostanzialmente omessa, con riferimento al capo F). Si censura la sentenza impugnata per aver affrontato il tema della estensione della responsabilità all'amministratore di fatto, su cui l'atto di appello non si era in realtà focalizzato: essendo stato devoluto il diverso tema, già ricordato a proposito del reato associativo, concernente l'assenza di prove a carico, dato che il breve arco temporale coperto dalle intercettazioni era ampiamente posteriore al periodo in cui sarebbero state commesse le condotte in contestazione (2010-2012). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere generico ed attinente al merito delle doglianze devolute. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso impone, come meglio verrà in seguito illustrato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato continuato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo F), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte dirette per l'anno di imposta 2011, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione (non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alle residue imputazioni. 2. Con il primo motivo, il BERTONI ha censurato la motivazione della sentenza impugnata che non aveva dato risposta alla questione, prospettata con i motivi di appello, relativa all'estensione della portata probatoria delle intercettazioni: in particolare, la difesa aveva osservato che il compendio probatorio a carico del ricorrente si riduceva alle sole risultanze captative, peraltro limitate ad un brevissimo periodo (dal dicembre 2013 al febbraio 2014), e che la valenza accusatoria di tali risultanze era stata impropriamente estesa a tutto al triennio precedente dal 2011 al 2014, ovvero all'arco temporale interessato dall'imputazione associativa di cui al capo A). Il rilievo è fondato, e consente di ritenere assorbita l'ulteriore questione sollevata con riferimento alla posizione apicale attribuita al BERTONI. La Corte ha invero affermato che "a fronte delle molteplici circostanze di fatto già sopra esposte, riguardanti sia l'esistenza del sodalizio criminosa sia il ruolo di primo piano ricoperto nel sodalizio dal BERTONI, l'appellante si limita a negare la valenza delle prove acquisite e l'interpretazione delle medesme senza formulare argomentazioni contrarie a sostegno di un'ipotesi alterativa" (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione chiaramente elusiva della specifica questione proposta: né la criticità può in alcun modo ritenersi superata dal rinvio, del tutto generico ed indeterminato, alle "circostanze di fatto già esposte". 3. Con il terzo motivo, concernente le accuse di dichiarazione fraudolenta rubricate sub F), la difesa ha sollevato censure per certi versi sovrapponibili. È stato invero osservato che la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità del BERTONI per la qualifica di amministratore di fatto della TEKNO B a lui attribuibile: profilo peraltro non affrontato dai motivi di appello, in cui era stata invece censurata la valorizzazione delle intercettazioni effettuate in un periodo successivo agli anni di imposta cui si riferiscono le accuse di dichiarazione fraudolenta. Anche in questo caso, la censura è fondata, dovendo riscontrarsi una omessa motivazione sulla questione specificamente dedotta con il motivo di appello. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, come già inizialmente accennato, l'annullamento della sentenza impugnata. Occorre peraltro distinguere, a tal proposito, tra il reato di dichiarazione fraudolenta ai fini delle imposte dirette per l'anno 2011, per il quale è ormai interanieetpt£ decorso il termine massimo decennale di prescrizione in data 26/09/f2M-S, e le restanti imputazioni ascritte al BERTONI, per le quali tale causa estintiva non è ancora maturata. In relazione al primo, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo alla articolata ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata. Per altro verso, l'anteriorità dei fatti per cui è causa rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. impone la revoca in parte qua della già disposta confisca, alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Per le residue imputazioni ascritte al BERTONI, il termine di prescrizione non risulta ancora interamente decorso: deve quindi disporsi, in relazione a tali capi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che provvederà anche alla rideterminazione dell'importo della confisca, alla luce dell'annullamento senza rinvio cui si è fatto riferimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo F) dell'imputazione limitatamente alla dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa al 2011 perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano quanto alle re
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