CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21218-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5050/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo contro alcuni ruoli e relative cartelle di pagamento, deducendone l'omessa rituale notifica. Si costituiva l'Agenzia delle entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo la chiamata in causa dell'agente della riscossione. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso. L'appello proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 26 maggio 2021, sul rilievo - di carattere assorbente - che non si era perfezionata la notifica delle cartelle di pagamento impugnate in quanto le stesse erano state consegnate al portiere senza l'invio della prescritta raccomandata informativa. Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 112/1999, nonché dell'art. 101 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per avere la CTR ritenuto il difetto di notifica delle cartelle di pagamento senza che l'agente della riscossione, unico soggetto Ric. 2021 n. 21218 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- legittimato a contraddire e litisconsorte necessario, fosse stato evocato in giudizio. Il motivo va disatteso. Invero, l'assunto sul quale si fonda la censura, e cioè che l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di merito non poteva essere altri che l'agente della riscossione in quanto soggetto legittimato ad emettere e notificare le cartelle di pagamento, risulta smentito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tardività (e a fortiori l'omessa notifica) della cartella di pagamento non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (cfr. Cass. n. 10019 del 2018, Cass. n. 10477 del 2014). Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 139 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che non si era perfezionato il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, pur risultando dalla documentazione prodotta che era stata inviata la raccomandata informativa, anche se ciò risultava dalla dicitura prestampata «Della consegna ho informato il destinatario della raccomandata». Il motivo è inammissibile. Anzitutto la censura si presenta carente sotto il profilo dell'autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso gli avvisi di ricevimento relativi alla consegna delle cartelle di pagamento nelle mani del portiere su entrambi i lati, Ric. 2021 n. 21218 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- onde consentire al Collegio di valutare se effettivamente la raccomandata informativa sia stata inviata, verificando il numero della raccomandata e la data di spedizione (cfr. Cass.n. 30923 del 2018, in motivazione). Va poi rammentato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Questa Corte ha poi affermato che «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 2022, Cass. n. 1229 del 2019, Cass. n. 27000 del 2016). Si è inoltre osservato che «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del Ric. 2021 n. 21218 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017; conf. Cass. n. 3572 del 2021). Orbene, la censura formulata dalla ricorrente prospetta in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito. Nella specie, la CTR, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ufficio ritenendola inidonea a comprovare la regolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto le stesse erano state consegnate al portiere senza l'invio della prescritta raccomandata informativa. In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 21218 sez. MT - ud. 13-04-2022 -5- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200