CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 02674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 72-» [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge sotto il profilo dell'art. 627 cod. proc. pen. con riguardo al bilanciamento e alla determinazione della pena perché non sarebbero state rispettate le indicazioni della Corte di legittimità sulla mancanza di finalizzazione del furto rispetto all'omicidio, è generico poiché la negativa valutazione formulata dal giudice di rinvio riguarda il gesto omicida, mentre la riprovevolezza del successivo comportamento, obiettivamente caratterizzato dalla finalità di arricchimento stigmatizzata dalla Corte di merito, è stata logicamente sottolineata ex art. 133 cod. pen. per qualificare la personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente