CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28056/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aureliana n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CTR della Lombardia n. 4267/2015 , depositata il30/09/2015, notificata il 6/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a due avvisi di accertamento (relativi agli anni di imposta 2007 e 2008), con i quali il suo reddito complessivo netto era stato determinato – alla stregua dell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. l. n. 78/2010) - in € 67.312,35 per il 2007 ed € 67.049,00 per il 2008; l’accertamento sintetico-redditometrico si fondava sulla titolarità di una casa di abitazione (cointestata al 50% con il coniuge ed acquistata in forza di contratto di mutuo con rata annuale di € 11.959,68, sulla quale vi era un’assicurazione contro i rischi di furto e incendio, con rata annuale pari a € 550,00) e della quota indivisa del 25% di altri quattro immobili, nonché sul possesso (al 50% con il coniuge) di un’autovettura; la CTP di Como rigettò il ricorso, con sentenza poi riformata , in grado d’appello, dalla CTR della Lombardia, sul presupposto che il contribuente avesse fornito “le prove sufficienti a dimostrare la pregressa disponibilità economica atta a sostenere i costi di gestione della residenza adibita ad abitazione principale nonché per le rate di mutuo” (pag. 7 della sentenza impugnata) , mentre ininfluenti dovevano ritenersi le “residenze secondarie, pervenute al Conte per eredità in ragione della quota di un quarto e [l]’autoveicolo immatricolato nel lontano 2001” (pag. 8 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motiv o ; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; considerato che l’Agenzia delle Entrate ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), nonché dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito denegato l’efficacia probatoria presuntiva tipica del meccanismo dell’accertamento sintetico in discorso, a fronte di una prova non collimante con le prescrizioni del menzionato art. 38, siccome non incentrata sulla sussistenza di un “nesso causale” tra la disponibilità di redditi ulteriori e i costi di gestione dei beni- indice; il motivo è fondato; in linea generale, è utile premettere che l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis, vale a dire nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 413/1991 e del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), prevede(va), al quarto comma, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al sesto comma, la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 24/10/2005, n. 20588; Cass., 19/04/2013, n. 9539; Cass., 7/03/2014, n. 5365; Cass., 10/08/2016, n. 16912; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 20/01/2017, n. 1510); secondo quanto puntualmente messo in evidenza da Cass., 28/01/2022, n. 2631 (in motivazione), “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”; in tal senso - continua il citato precedente – “va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”; pertanto, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( nel testo applicabile ratione temporis), l'ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727e ss. c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione non corrisponde alla realtà (nel senso della natura di presunzione legale relativa di capacità contributiva di detta presunzione, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. primo settembre 2016, n. 17487); Cass., 19/10/2016, n. 21143, sulla base del principio di diritto secondo cui, “in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate”, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione della prova contraria in discorso, l'intestazione del contratto di assicurazione di un veicolo e della relativa quietanza ad un terzo; (conforme la già citata Cass., n. 28/01/2022, n. 2631); nel caso che in questa sede viene in questione, da un lato la sentenza impugnata - laddove , a pag. 7, afferma che “non è sufficiente per l’ufficio impositore elencare i beni indicatori di capacità contributiva dovendo quest’ultimo farsi carico anche dell’onere probatorio al pari di ogni altro tipo di accertamento” – addossa all’amministrazione un onere probatorio ulteriore, non collimante con lo schema normativo della presunzione (sia pure) relativa di cui all’art. 2728 c.c. ; dall’altro, ai fini della prova contraria ex art. 38 d.p.r. n. 600/1973, si appaga della dimostrazione dell’avvenuta accensione di un mutuo pluriennale per l’acquisto dell’immobile, la quale, però, di per sé non integra anche quella della provenienza non reddituale delle relative somme (v. Cass., 03/12/2018, n. 31124; si veda anche Cass., 03/12/2010, n. 24597- alla cui stregua , “ in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati”- , nonché, in senso conforme, le più recenti Cass., 24/02/2017, n. 4797 e Cass., 17/07/2019, n. 19192); ciò che è mancato(e che dev’essere svolto dal giudice del rinvio) è, in altri termini, la puntuale valutazione dell’incidenza del mutuo in discorso in ordine alla capacità contributiva del controricorrente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della