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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06758/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna inflitta dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 76 d.P.R. 445/2000, in relazione all'art. 483 c.p., e 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152/2006 a lui ascritti (il primo capo ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato).

2. Riteneva, in particolare, la Corte pienamente dimostrata la prospettazione accusatoria, secondo cui il Celotti, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., compagine incaricata delle relazioni tecniche da allegare ai piani di utilizzo dei materiali di scavo e del prelievo e consegna dei terreni al laboratorio di analisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva rilasciato dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà mendaci, presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva dichiarato il rispetto dei limiti di legge in relazione al sito di destinazione dei materiali utilizzati e l'avvenuta verifica che questi ultimi non costituissero fonte di contaminazione per le acque sotterranee; ciò in base ad una valutazione che si affermava essere stata effettuata sulla base di un piano di accertamento adeguatamente condotto, a riscontro del quale erano allegati otto certificati di analisi apparentemente rilasciati da [OSCURATO:SOCIETA]. e risultati integralmente contraffatti.

Lo stesso Celotti veniva dichiarato responsabile del reato di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza le prescritte autorizzazioni, tali dovendosi qualificare le terre da scavo conferite nell'area di destinazione, di proprietà de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. Avverso tale decisione propone ricorso il Celotti, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo di essi si deduce mancanza della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, rese ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.

In particolare, si censura il fatto che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, ha fondato le proprie valutazioni esclusivamente su tali dichiarazioni, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che, d'accordo con il Celotti, le analisi non erano state effettuate e, di conseguenza, le stesse non erano state fatturate dalla sua società alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; i giudici di merito, peraltro, avevano omesso di verificare se tali dichiarazioni fossero assistite e corroborate da altri elementi di prova confermativi della loro attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non potendo considerarsi tali la mancanza di fatturazione e/o il presunto risparmio di spesa da parte del Celotti, definiti quali «semplici presunzioni».3.2.

Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione, risultante dal confronto fra il testo del provvedimento impugnato e l'atto di appello, in ordine alle ragioni della inattendibilità degli argomenti a discarico svolti nel gravame, in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie di reato ascritta.

3.3. Con il terzo motivo si deduce analoga mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b), atteso che l'affermazione che l'imputato, consapevole di non aver fatto analizzare i terreni, aveva quantomeno accettato il rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge è da ritenersi illogica e sostanzialmente apodittica, oltre che contraria alle risultanze probatorie.

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Pur in mancanza di istanza di trattazione orale, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo, rileva la Corte che esso risulta manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto non solo meramente assertivo ma, altresì, privo di confronto con le ragioni della decisione indicate dalla sentenza di appello, che forma con quella di primo grado un compendio motivazionale unitario.

Va, in tal senso, precisato che nella specie ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Invero, laddove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, organico e inscindibile, al quale, dunque, occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione.

1.2. Va ulteriormente premesso, ai fini di opportuno inquadramento delle questioni prospettate, che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, nel ricostruire la vicenda ha evidenziato che, dagli elementi testimoniali e documentali acquisiti, era emerso che la società "[OSCURATO:PERSONA]", interessata alla riqualificazione ambientale di una ex cava in base ad una convezione con il comune di Inzago, si era rivolta per l'attività di riempimento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il Celotti era legale rappresentante, il quale aveva incaricato a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, di predisporre le relazioni tecniche da allegare ai piani di utilizzo dei materiali di scavo e di far eseguire le prescritte analisi dei campioni di terreno e materiali di demolizioni; il movimento terra, in particolare, doveva essere accompagnato da autocertificazioni in cui il committente garantiva la provenienza dei materiali e la verifica che essi non costituissero fonte di contaminazione per le acque sotterranee.

Era, in seguito, emerso, sulla base della deposizione testimoniale del tecnico dipendente del laboratorio analisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva effettuato le analisi di campioni per conto del Celotti (campioni materialmente consegnati al laboratorio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto, altresì, a ritirare le analisi) che i certificati di cui all'imputazione, segnalati al predetto laboratorio dal Comune di Inzago, risultavano contraffatti (in particolare, presentavano difformità sui timbri apposti ed i numeri delle certificazioni corrispondevano ad analisi effettuate per conto di altri clienti).

Era, altresì, emerso dall'esame delle fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA] che per tali analisi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva sostenuto alcun costo.

Infine, il concorde tessuto motivazionale delle decisioni di merito ha posto in risalto il fatto che il comune di Inzago aveva accertato che per circa 3.100-3.200 metri cubi di terreno non vi era contezza delle caratteristiche qualitative, con superamento, peraltro, dei valori limite per gli idrocarburi, onde, in assenza delle condizioni previste dalla legge le terre movimentate erano da considerarsi quali rifiuti e l'attività di movimentazione si configurava come smaltimento non autorizzato.

1.3. In tale cornice ricostruttiva, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione in separato giudizio, aveva reso dichiarazioni ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., affermando che, in pieno accordo con il Celotti, per alcuni campioni le analisi non erano state effettuate ed erano state contraffatte; di conseguenza, le stesse non erano state neppure fatturate dalla sua società alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici del gravame, anche in ciò convalidando l'iter ricostruttivo e le considerazioni valutative della decisione di primo grado, non hanno mancato di annotare puntualmente che il portato accusatorio scaturente da tali dichiarazioni trovava conferma sia in un dato probatorio di tipo fattuale, sia in un corrispondente elemento di riscontro di ordine logico-dimostrativo.

Invero, una volta assodato che le analisi dei campioni di terreno in oggetto erano state contraffatte, entrambe le decisioni di merito hanno rilevato che dall'esame del complesso di fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA] era emerso inequivocabilmente che per le indagini di laboratorio contraffatte prodotte a corredo delle autocertificazioni presentate dalla società del Celotti, quest'ultima non aveva sostenuto alcun costo (tali analisi non erano state, come detto, neppure fatturate), con ciò riscontrando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sotto un profilo fondamentale, che giustificava il conseguente argomento logico in base al quale il Celotti era obiettivamente l'unico soggetto ad aver tratto vantaggio dalla condotta illecita, posto che dalle autocertificazioni prodotte dallo stesso Celotti, cui erano allegate le analisi contraffatte, era dipeso il buon esito dell'incarico di cui alla convenzione con il comune di Inzago.

1.4. La Corte di merito, nel concordare con tale impostazione logico- argomentativa, ha particolarmente evidenziato, a specifica confutazione delle doglianze dell'appellante, che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] (di cui sono stati riportati, a migliore illustrazione dell'assunto, stralci testuali) era stata assolutamente chiara, esplicita ed inequivocabile in ordine al coinvolgimento dell'odierno ricorrente, perfettamente consapevole e d'accordo con il primo in ordine alla mancata effettuazione delle analisi chimiche dei campioni in esame, aggiungendo che la credibilità di tali dichiarazioni era corroborata dal dato obiettivo che, non avendo ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] alcun pagamento per le analisi non effettuate e, di conseguenza, non fatturate (a differenza di quanto era avvenuto per le analisi effettivamente eseguite), questi non aveva alcun interesse personale a non far eseguire gli accertamenti di laboratorio, mentre il Celotti, per contro, era l'effettivo interessato ad evitare il relativo esborso, lucrando comunque il compenso per l'attività di riempimento.

Di qui la certezza in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1) e, altresì, di cui al capo 2), atteso che l'imputato, consapevole di non aver fatto analizzare i terreni conferiti, aveva quantomeno accettato il rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge: conclusioni su cui non incidevano - ha precisato la Corte territoriale - le osservazioni del consulente della difesa sulle possibili ragioni del superamento dei limiti per gli idrocarburi.

1.5. Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di ricorso palesa la sua manifesta infondatezza e la sua carenza di specificità, non sussistendo alcuna mancanza di motivazione in punto di individuazione e valutazione del portato dichiarativo accusatorio e dei correlativi elementi di riscontro: a fronte della congrua analisi effettuata da parte della decisione impugnata, è, piuttosto, l'argomentazione del ricorrente, nello svalutare apoditticamente quali «semplici presunzioni» gli elementi di riscontro sopra evidenziati, a postulare una differente ricostruzione sul piano del merito che, come tale, non può trovare ingresso in sede di, legittimità.

1.6. Il complesso argomentativo frutto delle conformi decisioni di merito si presenta, parimenti, come del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia di ordine rappresentativo che logico (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Rv. 260607 - 01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005.

Rv. 231301 - 01).

2. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni sopra illustrate, è il secondo motivo con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della inattendibilità degli argomenti a discarico svolti nel gravame ed in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie di reato ascritta.

2.1. È opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).

In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012).Pertanto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

2.2. In tale cornice ermeneutica, il motivo risulta del tutto aspecifico, non indicando in alcun modo quali sarebbero gli argomenti difensivi e gli elementi di prova a sostegno dell'assenza di responsabilità del ricorrente asseritamente non considerati nella motivazione della decisione impugnata; né tale carenza risulta minimamente colmata dal riferimento, irrimediabilmente generico, all'atto di appello, che avrebbe richiamato le «fonti probatorie a sostegno dell'innocenza del Celotti»: fonti di cui lo stesso ricorrente non fornisce gli elementi individuativi, né dimostra la mancata considerazione da parte della Corte, né, ancora, il carattere di decisività al fine del giudizio.

3. Non dissimili conclusioni valgono quanto al terzo nnotivo•si deduce analoga / mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b).

Il motivo è, invero, inammissibile in quanto meramente assertivo e apodittico, non individuando le ragioni per le quali la motivazione sarebbe da ritenersi carente o, quantomeno, manifestamente illogica e contraddittoria.

La Corte, nell'affermare che la consapevolezza dell'imputato di non aver fatto analizzare i campioni di terreno di cui sopra comportava, quantomeno, l'accettazione del rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge, ha fornito, alla luce delle complessive argomentazioni ampiamente elaborate nell'unitario tessuto motivazionale che sostanzia la c.d. doppia conforme, una motivazione contenente l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che sorreggono l'accertamento di responsabilità del ricorrente, sulla base di un disCorso giustificativo effettivo e non meramente apparente, oltre che privo di contraddizioni e di illogicità evidenti.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.Non possono essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano in quanto, premesso che non è stata formulata alcuna istanza di trattazione orale del procedimento, le stesse risultano tardive, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

Invero, come già affermato da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148-01); ciò in ragione della sovrapponibilità della disciplina emergenziale - in parte qua — con quella dettata in via generale dall'art. 611 c.p.p. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non facendo la prima riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche.

Da tanto consegue che deve estendersi alla fattispecie in esame l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01), neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040-01).

Ne deriva, pertanto, che non può essere accolta l'istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa di parte civile in questa fase.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna inflitta dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 76 d.P.R. 445/2000, in relazione all'art. 483 c.p., e 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 152/2006 a lui ascritti (il primo capo ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato). 2. Riteneva, in particolare, la Corte pienamente dimostrata la prospettazione accusatoria, secondo cui il Celotti, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., compagine incaricata delle relazioni tecniche da allegare ai piani di utilizzo dei materiali di scavo e del prelievo e consegna dei terreni al laboratorio di analisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva rilasciato dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà mendaci, presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva dichiarato il rispetto dei limiti di legge in relazione al sito di destinazione dei materiali utilizzati e l'avvenuta verifica che questi ultimi non costituissero fonte di contaminazione per le acque sotterranee; ciò in base ad una valutazione che si affermava essere stata effettuata sulla base di un piano di accertamento adeguatamente condotto, a riscontro del quale erano allegati otto certificati di analisi apparentemente rilasciati da [OSCURATO:SOCIETA]. e risultati integralmente contraffatti. Lo stesso Celotti veniva dichiarato responsabile del reato di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza le prescritte autorizzazioni, tali dovendosi qualificare le terre da scavo conferite nell'area di destinazione, di proprietà de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Avverso tale decisione propone ricorso il Celotti, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 3.1. Con il primo di essi si deduce mancanza della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, rese ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. In particolare, si censura il fatto che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, ha fondato le proprie valutazioni esclusivamente su tali dichiarazioni, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che, d'accordo con il Celotti, le analisi non erano state effettuate e, di conseguenza, le stesse non erano state fatturate dalla sua società alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; i giudici di merito, peraltro, avevano omesso di verificare se tali dichiarazioni fossero assistite e corroborate da altri elementi di prova confermativi della loro attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non potendo considerarsi tali la mancanza di fatturazione e/o il presunto risparmio di spesa da parte del Celotti, definiti quali «semplici presunzioni».3.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione, risultante dal confronto fra il testo del provvedimento impugnato e l'atto di appello, in ordine alle ragioni della inattendibilità degli argomenti a discarico svolti nel gravame, in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie di reato ascritta. 3.3. Con il terzo motivo si deduce analoga mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b), atteso che l'affermazione che l'imputato, consapevole di non aver fatto analizzare i terreni, aveva quantomeno accettato il rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge è da ritenersi illogica e sostanzialmente apodittica, oltre che contraria alle risultanze probatorie. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Pur in mancanza di istanza di trattazione orale, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, rileva la Corte che esso risulta manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto non solo meramente assertivo ma, altresì, privo di confronto con le ragioni della decisione indicate dalla sentenza di appello, che forma con quella di primo grado un compendio motivazionale unitario. Va, in tal senso, precisato che nella specie ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Invero, laddove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, organico e inscindibile, al quale, dunque, occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione. 1.2. Va ulteriormente premesso, ai fini di opportuno inquadramento delle questioni prospettate, che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, nel ricostruire la vicenda ha evidenziato che, dagli elementi testimoniali e documentali acquisiti, era emerso che la società "[OSCURATO:PERSONA]", interessata alla riqualificazione ambientale di una ex cava in base ad una convezione con il comune di Inzago, si era rivolta per l'attività di riempimento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il Celotti era legale rappresentante, il quale aveva incaricato a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, di predisporre le relazioni tecniche da allegare ai piani di utilizzo dei materiali di scavo e di far eseguire le prescritte analisi dei campioni di terreno e materiali di demolizioni; il movimento terra, in particolare, doveva essere accompagnato da autocertificazioni in cui il committente garantiva la provenienza dei materiali e la verifica che essi non costituissero fonte di contaminazione per le acque sotterranee. Era, in seguito, emerso, sulla base della deposizione testimoniale del tecnico dipendente del laboratorio analisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva effettuato le analisi di campioni per conto del Celotti (campioni materialmente consegnati al laboratorio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto, altresì, a ritirare le analisi) che i certificati di cui all'imputazione, segnalati al predetto laboratorio dal Comune di Inzago, risultavano contraffatti (in particolare, presentavano difformità sui timbri apposti ed i numeri delle certificazioni corrispondevano ad analisi effettuate per conto di altri clienti). Era, altresì, emerso dall'esame delle fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA] che per tali analisi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva sostenuto alcun costo. Infine, il concorde tessuto motivazionale delle decisioni di merito ha posto in risalto il fatto che il comune di Inzago aveva accertato che per circa 3.100-3.200 metri cubi di terreno non vi era contezza delle caratteristiche qualitative, con superamento, peraltro, dei valori limite per gli idrocarburi, onde, in assenza delle condizioni previste dalla legge le terre movimentate erano da considerarsi quali rifiuti e l'attività di movimentazione si configurava come smaltimento non autorizzato. 1.3. In tale cornice ricostruttiva, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione in separato giudizio, aveva reso dichiarazioni ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., affermando che, in pieno accordo con il Celotti, per alcuni campioni le analisi non erano state effettuate ed erano state contraffatte; di conseguenza, le stesse non erano state neppure fatturate dalla sua società alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici del gravame, anche in ciò convalidando l'iter ricostruttivo e le considerazioni valutative della decisione di primo grado, non hanno mancato di annotare puntualmente che il portato accusatorio scaturente da tali dichiarazioni trovava conferma sia in un dato probatorio di tipo fattuale, sia in un corrispondente elemento di riscontro di ordine logico-dimostrativo. Invero, una volta assodato che le analisi dei campioni di terreno in oggetto erano state contraffatte, entrambe le decisioni di merito hanno rilevato che dall'esame del complesso di fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA] era emerso inequivocabilmente che per le indagini di laboratorio contraffatte prodotte a corredo delle autocertificazioni presentate dalla società del Celotti, quest'ultima non aveva sostenuto alcun costo (tali analisi non erano state, come detto, neppure fatturate), con ciò riscontrando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sotto un profilo fondamentale, che giustificava il conseguente argomento logico in base al quale il Celotti era obiettivamente l'unico soggetto ad aver tratto vantaggio dalla condotta illecita, posto che dalle autocertificazioni prodotte dallo stesso Celotti, cui erano allegate le analisi contraffatte, era dipeso il buon esito dell'incarico di cui alla convenzione con il comune di Inzago. 1.4. La Corte di merito, nel concordare con tale impostazione logico- argomentativa, ha particolarmente evidenziato, a specifica confutazione delle doglianze dell'appellante, che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] (di cui sono stati riportati, a migliore illustrazione dell'assunto, stralci testuali) era stata assolutamente chiara, esplicita ed inequivocabile in ordine al coinvolgimento dell'odierno ricorrente, perfettamente consapevole e d'accordo con il primo in ordine alla mancata effettuazione delle analisi chimiche dei campioni in esame, aggiungendo che la credibilità di tali dichiarazioni era corroborata dal dato obiettivo che, non avendo ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] alcun pagamento per le analisi non effettuate e, di conseguenza, non fatturate (a differenza di quanto era avvenuto per le analisi effettivamente eseguite), questi non aveva alcun interesse personale a non far eseguire gli accertamenti di laboratorio, mentre il Celotti, per contro, era l'effettivo interessato ad evitare il relativo esborso, lucrando comunque il compenso per l'attività di riempimento. Di qui la certezza in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1) e, altresì, di cui al capo 2), atteso che l'imputato, consapevole di non aver fatto analizzare i terreni conferiti, aveva quantomeno accettato il rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge: conclusioni su cui non incidevano - ha precisato la Corte territoriale - le osservazioni del consulente della difesa sulle possibili ragioni del superamento dei limiti per gli idrocarburi. 1.5. Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di ricorso palesa la sua manifesta infondatezza e la sua carenza di specificità, non sussistendo alcuna mancanza di motivazione in punto di individuazione e valutazione del portato dichiarativo accusatorio e dei correlativi elementi di riscontro: a fronte della congrua analisi effettuata da parte della decisione impugnata, è, piuttosto, l'argomentazione del ricorrente, nello svalutare apoditticamente quali «semplici presunzioni» gli elementi di riscontro sopra evidenziati, a postulare una differente ricostruzione sul piano del merito che, come tale, non può trovare ingresso in sede di, legittimità. 1.6. Il complesso argomentativo frutto delle conformi decisioni di merito si presenta, parimenti, come del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia di ordine rappresentativo che logico (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Rv. 260607 - 01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005. Rv. 231301 - 01). 2. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni sopra illustrate, è il secondo motivo con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della inattendibilità degli argomenti a discarico svolti nel gravame ed in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi della fattispecie di reato ascritta. 2.1. È opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012).Pertanto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 2.2. In tale cornice ermeneutica, il motivo risulta del tutto aspecifico, non indicando in alcun modo quali sarebbero gli argomenti difensivi e gli elementi di prova a sostegno dell'assenza di responsabilità del ricorrente asseritamente non considerati nella motivazione della decisione impugnata; né tale carenza risulta minimamente colmata dal riferimento, irrimediabilmente generico, all'atto di appello, che avrebbe richiamato le «fonti probatorie a sostegno dell'innocenza del Celotti»: fonti di cui lo stesso ricorrente non fornisce gli elementi individuativi, né dimostra la mancata considerazione da parte della Corte, né, ancora, il carattere di decisività al fine del giudizio. 3. Non dissimili conclusioni valgono quanto al terzo nnotivo•si deduce analoga / mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'effettiva responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo b). Il motivo è, invero, inammissibile in quanto meramente assertivo e apodittico, non individuando le ragioni per le quali la motivazione sarebbe da ritenersi carente o, quantomeno, manifestamente illogica e contraddittoria. La Corte, nell'affermare che la consapevolezza dell'imputato di non aver fatto analizzare i campioni di terreno di cui sopra comportava, quantomeno, l'accettazione del rischio che gli stessi non fossero rispondenti ai requisiti di legge, ha fornito, alla luce delle complessive argomentazioni ampiamente elaborate nell'unitario tessuto motivazionale che sostanzia la c.d. doppia conforme, una motivazione contenente l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che sorreggono l'accertamento di responsabilità del ricorrente, sulla base di un disCorso giustificativo effettivo e non meramente apparente, oltre che privo di contraddizioni e di illogicità evidenti. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.Non possono essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano in quanto, premesso che non è stata formulata alcuna istanza di trattazione orale del procedimento, le stesse risultano tardive, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Invero, come già affermato da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148-01); ciò in ragione della sovrapponibilità della disciplina emergenziale - in parte qua — con quella dettata in via generale dall'art. 611 c.p.p. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, pur non facendo la prima riferimento allo "scambio" di memorie e repliche, bensì alla sola formulazione delle richieste secondo la scansione per la quale è prevista la preventiva formulazione delle richieste della parte pubblica e successivamente quelle delle parti private, senza consentire reciproche repliche. Da tanto consegue che deve estendersi alla fattispecie in esame l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01), neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040-01). Ne deriva, pertanto, che non può essere accolta l'istanza di liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa di parte civile in questa fase. P.Q.M. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 06758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris