CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 comma 2 e 625 n. 2 cod. pen., per avere, in qualità Presidente dell'associazione sportiva che gestiva la palestra [OSCURATO:PERSONA], sottratto energia elettrica all'ente di distribuzione, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. Formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale, in ordine al disposto degli artt. 157, 161, 179 e 601 cod. proc. pen.. Osserva che il ricorrente è sempre stato domiciliato in Messina, all'indirizzo di via Ducezio, [OSCURATO:PERSONA]. C). Il decreto di citazione in appello, non è stato notificato presso il domicilio eletto dall'imputato, e ciò comporta la nullità del provvedimento impugnato. Sostiene che sia inidonea al raggiungimento dello scopo la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., in assenza delta prova dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto. Con il secondo motivo, fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Rileva l'assoluta impossibilità che il reato sia stato commesso da chiunque, tantomeno dal ricorrente, posto che "il secondo contatore non può che essere stato installato dall'Enel, come risultato dall'istruttoria dibattimentale. E', infatti, emerso che quella tipologia di misuratori si trova esclusivamente nella disponibilità dell'ente distributore. Il primo motivo è inammissibile. Invero, questa Corte ha chiarito che "È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 6, Sentenza n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito, in tema di notificazione del decreto di citazione giudizio, che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen. "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile". "In un processo basato sull'iniziativa delle parti, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice né di procurarne l'acquisizione" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). La seconda censura è inammissibile, in quanto introduce delle doglianze relative alla mera ricostruzione dei fatti il cui vaglio non è consentito in questa sede. (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. n. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 255), peraltro riproduttive di censure già formulate con l'atto di appello e disattese dal giudice del gravame con adeguata motivazione. Invero, il giudice di seconda cura motiva adeguatamente sulle ragioni per le quali deve ritenersi integrato il furto avente ad oggetto l'energia elettrica distribuita dall'Enel, posto che erano presenti due contatori, collegati da un meccanismo per il quale quello che avrebbe dovuto registrare i consumi era distaccato, mentre l'erogazione avveniva attraverso quello non censito dall'ENEL, collegato in parallelo con il primo. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 610/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente