CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2025
Cassazione n. 14529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato1869e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 211/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 12/05/2025 R.G.N. 601/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12952/2025Numero di raccolta generale 14529/20261. [OSCURATO:PERSONA], individuato qualeDa ta pubblicazione 16/05/2026trasgressore, e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., individuata quale obbligatain solido, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di ReggioEmilia l’INPS, chiedendo l’annullamento, per quanto in questasede ancora rileva, del verbale unico prot. ITL n. 27537 e prot.INPS n. 6800.10/10/2022.0314443 del 10 ottobre 2022,contenente contestuale diffida di pagamento INPS per euro85.3437,66 per oneri previdenziali ed euro 19.185,74 a titolodi somme aggiuntive (sanzioni).1.1. Tale pretesa contributiva seguiva l’accertamento e lacontestazione per il periodo settembre 2017/giugno 2021 dellasussistenza dei requisiti tipici della subordinazione con riguardoai contratti di lavoro del personale docente dell’Istituto NobileAviation College di [OSCURATO:PERSONA], gestito da Flygest TeamS.r.l., personale assunto formalmente come “co.co.co.” e delcalcolo dei contributi in base al CCNL [OSCURATO:PERSONA], inluogo del CCNL Filins applicato dall’azienda.1.2. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.1.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la fondatezza dellarichiesta contributiva dell’INPS in ragione del correttoinquadramento dei rapporti di lavoro nell’ambito dellasubordinazione, accoglieva il ricorso limitatamente all’accertatamaturazione del termine prescrizionale quinquennale relativoalle mensilità di settembre ed ottobre 2017, rigettava nel restola domanda.2. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. proponevano appello. L’INPS si costituiva nel giudizio disecondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con lasentenza n. 211/2025 depositata in data 12/05/2025 la Cortedi Appello di Bologna, sezione lavoro, accoglieva parzialmenteNumero registro generale 12952/2025l’appello e riformando sul punto la sentenza, dichiarava il dirittoN umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026di parte appellante a compensare, con quanto dovuto ad INPSD,a ta pubblicazione 16/05/2026la contribuzione già versata nella gestione separata per ilavoratori interessati dall’accertamento, rigettava nel restol’impugnazione.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA],individuato quale trasgressore, e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hannoproposto ricorso in cassazione in via principale articolando tremotivi. L’INPS si è costituito con controricorso e ha propostoricorso incidentale.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 16/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e 4, c.p.c., e si critica la sentenza impugnata «peravere erroneamente affermato che i testi dell’INPS potevanodeporre. I testi avversari (Fabbri, Grasselli, Guidetti) sonoincapaci a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto hanno“un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione algiudizio”». Secondo la parte ricorrente il lavoratore interessatonon potrebbe, alla luce della giurisprudenza di questa Corte dilegittimità, testimoniare nelle controversie relative aqualificazione del rapporto e a controversie contributive.2. Il motivo è infondato e va respinto perché invoca unorientamento giurisprudenziale ormai superato.2.1. Si consideri, in proposito, il principio affermato da Cass.20/08/2025, n. 23594 secondo il quale: «nella causa tra enteprevidenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributiomessi non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore,difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lolegittimi ad intervenire in giudizio - il quale non è ravvisNaubmeilroe r egistro generale 12952/2025Numero sezionale 1869/2026nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga Ndumeecrois dai r accolta generale 14529/2026in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolarità deDla ta pubblicazione 16/05/2026credito contributivo in capo all'ente- in coerenza con l'esclusivatitolarità del credito contributivo in capo all'ente [...]»2.2. La medesima pronuncia afferma in motivazione:«l'incapacità a deporre, prevista dall'art 246 c.p.c., si verificasolo quando il teste è titolare di un interesse personale, attualee concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, allastregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale cioèda legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la suatestimonianza, con riferimento alla materia in discussione(Cass. nr. 9353 del 2012; Cass. nr. 167 del 2018; in ult. inmotiv., Cass. nr. 6324 del 2025, punto 18). Tale interesse nonsi identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone puòavere a che venga decisa in un certo modo la controversia incui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti(tra le tante, Cass. nr. 26044 del 2023). […] Con specificoriferimento alla posizione del lavoratore nel giudizio tra l'enteprevidenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto ilrapporto contributivo ed il pagamento di contributi previdenzialiche si assumono evasi, la Corte ha, in più occasioni, esclusol'incapacità a testimoniare, in assenza di un interesse giuridicointervenire in giudizio (Cass. nr. 20711 del 2015; Cass. nr.14123 del 2015, entrambe sulla scia della Corte costituzionalenelle sentenze nr. 248 del 1974, nrr. 62 del 1995 enell'ordinanza n. 143 del 2009; Cass. nr. 18036 del 2014; Cass.nr. 2075 del 2013; Cass. nr. 3051 del 2011). Tale conclusione,coerente con l’esclusiva titolarità del credito contributivo incapo all’Inps, non appare efficacemente contraddetta da altreNumero registro generale 12952/2025e più recenti pronunce (Cass. nr. 1256 del 2016 e successiveN umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026che la richiamano) che, a prescindere dagli argomenti giuridicDia ta pubblicazione 16/05/2026spesi, si limitano, in realtà, ad affermare la possibilità, per ilgiudice, di avvalersi dei poteri conferiti dall'art. 421 c.p.c. e diinterrogare liberamente i lavoratori sui fatti di causa, nei giudiziintrapresi dall’INPS per inadempimento contributivo».3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza erroneamenteaffermato che il rapporto dei docenti di Flygest era di naturasubordinata. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnatasarebbe incorsa in un errore di diritto perché nei contratti conil personale docente era scritto chiaramente che l’attività erasvolta senza vincolo di subordinazione ed era scelto il contrattocollettivo applicabile. La sentenza non avrebbe considerato chel’onere della prova circa la subordinazione incombeva sull’INPSe non avrebbero adeguatamente considerato le emergenzedella prova testimoniale, specie quella indotta dalla societàricorrente.3.1. Il motivo è infondato e va respinto. In diritto la sentenzaimpugnata non conduce alcuna inversione dell’onere probatorioma afferma, in modo incensurabile, che l’onere della provacirca la natura subordinata del rapporto gravava sull’enteimpositore (si veda a pagina 6, infine).3.2. Per il resto il motivo di ricorso lamenta una erroneavalutazione del materiale istruttorio, ma sul punto la sentenzadella Corte di Appello, peraltro confermando analogavalutazione del Tribunale, conduce uno specifico e ampioesame del materiale istruttorio. Per questa via il motivo diricorso si riduce ad una inammissibile richiesta di rivalutazionedel materiale istruttorio, irriferibile a questa Corte. Si consideriNumero registro generale 12952/2025che: la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,N umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primoDa ta pubblicazione 16/05/2026comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c.) (Cass. 29/05/2018, n.13395) e, di seguito, che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea alvizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasicensura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esitoall'esame del materiale istruttorio mediante la valutazionedella maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass.19/07/2021, n.20553).4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2077 c.c. e dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente affermato che siapplica il CCNL scuole private laiche e non il CCNL Filins / UGLpiano della autonomia.4.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi della sentenza impugnata atteso che la pronuncia,Numero registro generale 12952/2025dopo aver qualificato con operazione esente da censure inN umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026diritto, il rapporto tra le parti, alla luce di un quadro probatorioDa ta pubblicazione 16/05/2026ricostruito con attività riservata al giudice di merito, afferma,in modo consequenziale e incensurabile, che il contrattocollettivo applicabile è quello scuole private laiche perché sitratta del contratto pacificamente applicato dalla società alpersonale inquadrato fin dall’inizio come personalesubordinato, sicché l’applicazione del contratto discende dallaqualificazione del rapporto.5. Con il ricorso spiegato in via incidentale l’INPS deduceviolazione e falsa applicazione dell’articolo 1243 c.c. ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. L’Istituto si duoleperché la Corte d’Appello – una volta accertata la fondatezzadella pretesa contributiva dell’Inps – ha ritenuto che potesseoperare l’istituto della compensazione atecnica tra i contributidovuti al [OSCURATO:PERSONA] e i contributiversati dal datore di lavoro e dagli stessi lavoratori, in relazioneallo stesso periodo, alla Gestione separata presso l’Inps.5.1. La Corte d’Appello, in particolare, ha accolto il motivo diimpugnazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed ha ritenuto che - conriferimento agli undici lavoratori assunti come docenti di cui alverbale ispettivo oggetto della controversia, in relazione aiquali entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto sussistere ipresupposti per l’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] LavoratoriDipendenti - potesse operare l’istituto della compensazioneLavoratori Dipendenti e i contributi versati dal datore di lavoroe dai lavoratori interessati, in relazione allo stesso periodo, allaGestione separata dell’Inps.5.2. Il motivo è fondato: il Collegio ritiene meritevole diconferma l’orientamento esposto da Cass. 23/03/2022, n. 9484Numero registro generale 12952/2025pronuncia che, richiamando la precedente Cass. 02/10/2019,N umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026n. 24618, ha affermato che l'invocata forma di compensazioneDa ta pubblicazione 16/05/2026presenza di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza,datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulterioreparticolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce ilversamento dei differenti contributi di lavoro autonomo edipendente, con la conseguenza che eventuali eccedenzescaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore dilavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inpsrelativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita adun eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza deipresupposti per l'esercizio di una tale azione, ma non di certoalla creazione di una posta contabile da regolare con lacompensazione impropria, per le ragioni sopra esposte.6. In accoglimento del ricorso incidentale la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appellocompetente. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassala sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale erinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione,cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente in via principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto;Numero registro generale 12952/2025Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaN umero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 14529/2026Sezione civile, del 16 aprile 2026. Data pubblicazione 16/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])