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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16929/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto generiche ed in fatto in relazione alla affermazione di responsabilità ed alla pretesa scriminante dello stato di necessità, Ritenuto che il secondo motivo sulle attenutnti c.d. generiche è del tutto generico rispetto alla corretta motivazione a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Angelq, [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA] 02 MA 2 1,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto generiche ed in fatto in relazione alla affermazione di responsabilità ed alla pretesa scriminante dello stato di necessità, Ritenuto che il secondo motivo sulle attenutnti c.d. generiche è del tutto generico rispetto alla corretta motivazione a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Angelq, [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA] 02 MA 2 1,[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris