CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 30753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 03 SYLVESTER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA"iteLavviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che il ricorrente O) Sylvester contesta il mancato riconoscimento della a fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 14 aprile 2021, ha ridotto la pena da questi irrogata ad anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa rispetto all'illecita detenzione di sostanza stupefacente (circa 283 grammi di eroina) accertata in Fiumicino il 1° novembre 2020; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 m