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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 38631/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Trìbunale di Roma con ordinanza del 06/06/2024, nei confronti del Tribunale di Padova; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1959; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto di competenza; lette le memorie del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per la declaratoria di sussistenza del denunciato conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma - che procede al giudizio nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato, nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 28 febbraio 2019), dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n.1) e n.2), 219, comma 1, n.1, 223 R.d. 267/42, 223, comma 2, n.2, in relazione all'art.216, comma 1, R.d. 267/42 - ha trasmesso alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto positivo di competenza, sollevata dalla difesa del predetto sul presupposto della contemporanea pendenza, presso il Tribunale di Padova, di un procedimento, che vede [OSCURATO:PERSONA] imputato, con riferimento ai medesimi fatti, per vari episodi di truffa continuata aggravata e truffa aggravata continuata in concorso.

In particolare, secondo l'imputato, il reato di bancarotta fraudolenta assorbe quello di truffa ai sensi dell'art. 15 cod. pen., di talché si rende necessaria la risoluzione del conflitto vertendosi in ipotesi di litispendenza per continenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto positivo lamentato dall'imputato è in realtà insussistente.

2. In proposito, il Collegio rammenta che l'istituto in esame trova la sua ratio nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio - avente portata generale, e riflesso anche dalle disposizioni di cui agli artt. 649 (divieto di secondo giudizio) e 669 (pluralità di sentenze riguardanti una stessa reiudicanda) cod. proc. pen. - del ne bis in idem, volto a scongiurare che, per lo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penali, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n.1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864- 01).

2.1. La decisione sul conflitto positivo serve, dunque, a regolare un'ipotesi di litispendenza e a prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, confl. comp. in proc.

Consorte, Rv. 250873-01).

Avendo necessariamente a base la predetta nozione di bis in idem (stesso fatto, attribuito alla stessa persona), l'istituto non può servire a prospettare mere questioni relative alla competenza (Sez. 1, n. 3731 del 11/10/1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189759-01; Sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 18669-01).

Il suo ambito applicativo può comprendere la continenza (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01), ma non la mera connessione tra fatti-reato diversi (cfr., nella vigenza del codice del 1930, ma sulla base di principi tuttora validi: Sez.

U, n. 16 del 23/11/1985, Crugnale, Rv. 172172-01; Sez. 1, n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto, Rv. 1.79979-01; Sez. 1, n. 3078 del 05/12/1980, Orazi, Rv. 147792-01; Sez. 1, n. 119 del 23/01/1981, Napolitano, Rv. 148642-01), come si pretende nella specie.

2.2. Il conflitto positivo di competenza, in sostanza, presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista — come nel caso in esame — un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i contestati reati di bancarotta fraudolenta e di truffa (Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc.

Zummo, Rv. 257178- 01).

2.3. In particolare, con riferimento ai reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di beni poi oggetto di distrazione non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio dei beni derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati (in fattispecie assimilabile: Sez. 5, n. 13399 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275094 - 01).

3. Per le ragioni sopra indicate il denunciato conflitto deve quindi essere dichiarato insussistente, con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Trìbunale di Roma con ordinanza del 06/06/2024, nei confronti del Tribunale di Padova; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1959; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto di competenza; lette le memorie del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per la declaratoria di sussistenza del denunciato conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma - che procede al giudizio nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato, nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 28 febbraio 2019), dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n.1) e n.2), 219, comma 1, n.1, 223 R.d. 267/42, 223, comma 2, n.2, in relazione all'art.216, comma 1, R.d. 267/42 - ha trasmesso alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto positivo di competenza, sollevata dalla difesa del predetto sul presupposto della contemporanea pendenza, presso il Tribunale di Padova, di un procedimento, che vede [OSCURATO:PERSONA] imputato, con riferimento ai medesimi fatti, per vari episodi di truffa continuata aggravata e truffa aggravata continuata in concorso. In particolare, secondo l'imputato, il reato di bancarotta fraudolenta assorbe quello di truffa ai sensi dell'art. 15 cod. pen., di talché si rende necessaria la risoluzione del conflitto vertendosi in ipotesi di litispendenza per continenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto positivo lamentato dall'imputato è in realtà insussistente. 2. In proposito, il Collegio rammenta che l'istituto in esame trova la sua ratio nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio - avente portata generale, e riflesso anche dalle disposizioni di cui agli artt. 649 (divieto di secondo giudizio) e 669 (pluralità di sentenze riguardanti una stessa reiudicanda) cod. proc. pen. - del ne bis in idem, volto a scongiurare che, per lo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penali, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01; Sez. 6, n.1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864- 01). 2.1. La decisione sul conflitto positivo serve, dunque, a regolare un'ipotesi di litispendenza e a prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01). Avendo necessariamente a base la predetta nozione di bis in idem (stesso fatto, attribuito alla stessa persona), l'istituto non può servire a prospettare mere questioni relative alla competenza (Sez. 1, n. 3731 del 11/10/1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189759-01; Sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 18669-01). Il suo ambito applicativo può comprendere la continenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01), ma non la mera connessione tra fatti-reato diversi (cfr., nella vigenza del codice del 1930, ma sulla base di principi tuttora validi: Sez. U, n. 16 del 23/11/1985, Crugnale, Rv. 172172-01; Sez. 1, n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto, Rv. 1.79979-01; Sez. 1, n. 3078 del 05/12/1980, Orazi, Rv. 147792-01; Sez. 1, n. 119 del 23/01/1981, Napolitano, Rv. 148642-01), come si pretende nella specie. 2.2. Il conflitto positivo di competenza, in sostanza, presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista — come nel caso in esame — un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i contestati reati di bancarotta fraudolenta e di truffa (Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178- 01). 2.3. In particolare, con riferimento ai reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di beni poi oggetto di distrazione non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio dei beni derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati (in fattispecie assimilabile: Sez. 5, n. 13399 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275094 - 01). 3. Per le ragioni sopra indicate il denunciato conflitto deve quindi essere dichiarato insussistente, con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Roma. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma
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