CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 febbraio 2020
Cassazione n. 06562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21417/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E Bonifica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.165/2020 depositata il 05/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 21417/2020 Numero sezionale 642/2026 Numero di raccolta generale 6562/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21417/2020 Numero sezionale 642/2026 Numero di raccolta generale 6562/2026 Data pubblicazione 19/03/2026