CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma,previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto lasentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 4 aprile 2025 dal G.i.p.del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in tentata rapina impropriae lesioni volontarie (capi A e B della rubrica delle imputazioni), nonché dientrambi gli imputati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.(capo C) commessi rispettivamente in data 1° luglio 2024 e 15 settembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione i difensori degli imputati, deducendo:1. per [OSCURATO:PERSONA]:1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.con riferimento alla correttezza dei calcoli relativi al trattamento sanzionatorio;1.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 81, comma 2, cod. pen. essendosi la Corte di appello limitata arideterminare la sola pena relativa al capo A così violando il disposto dell’art. 533cod. proc. pen. con riferimento all’art. 81, comma 2, cod. pen. che prevedeun'unica pena per tutti i reati compiuti in esecuzione del medesimo disegnocriminoso;2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi inammissibili in quantocaratterizzati da assenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento delledoglianze non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;che, infatti, a voler seguire il ragionamento formulato dalla difesa sigiungerebbe ad un risultato deteriore per l’imputato in relazione alladeterminazione della multa (inalterata rimarrebbe, invece la pena detentiva);che, che le ulteriori doglianze formulate dalla difesa del ricorrente sonolegate a meri “sospetti” della difesa stessa in ordine alla modalità di calcolo deltrattamento sanzionatorio che non trovano alcun riscontro documentale e che,pertanto, non possono portare ad un annullamento della sentenza impugnata;considerato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interessedell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta abase della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezzaperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI