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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33192/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 settembre 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle valutazioni effettuate sulla propria consulenza di parte; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta determinazione dell'orario di verificazione del fatto.

Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la 2dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli (cfr. p. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle valutazioni effettuate sulla propria consulenza di parte; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta determinazione dell'orario di verificazione del fatto. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate doglianze, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la 2dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli (cfr. p. 3). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M
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