CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dedotta inoffensività del fatto - è generico e manifestamente infondato, atteso che: - nel caso in esame, quanto alla grossolanità del falso, la Corte di merito in maniera congrua e logica ha evidenziato come la contraffazione della tessera sanitaria non fosse percepibile con immediatezza ma sia stata compiutamente acclarata a seguito degli accertamenti della polizia scientifica; e il ricorso sul punto contiene censure generiche, che si sostanziano nella reiterazione di quanto già prospettato con il gravame; - quanto al falso innocuo, per giurisprudenza consolidata, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele --)44attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01); «il falso innocuo (o inutile o superfluo)» sussiste «quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936); in altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui esso appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) ossia quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; cfr. pure Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnoli, Rv. 243897 - 01); nel caso di specie, come si trae già dalla pronuncia di primo grado, la contraffazione ha alterato la funzione documentale della tessera rispetto ai dati contenuti nel microchip da essa rimosso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MCAND• F1A / 7 23 G 026 [OSCURATO:PERSONA] 5