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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17923/2026

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erale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 349/2/2022, depositata il 31.05.2021 e pubblicata in data 01.03.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’emissione daparte del Giudice di Pace di Grosseto di un decreto ingiuntivo per ilpagamento della somma di euro 3.926,22 a titolo di onorari dovuti da uncliente per una prestazione professionale.2.

Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate chiedeva, inrelazione al predetto decreto ingiuntivo, l’imposta di registro nella misurafissa di euro 400, trattandosi di compensi assoggettati ad IVA ed in virtùdel principio di alternatività IVA/imposta di registro.

L’importo complessivoera calcolato considerando euro 200, quale imposta in misura fissa inrelazione al decreto ingiuntivo, nonché ulteriori 200 euro, in relazioneall’atto di conferimento dell’incarico professionale che costituivapresupposto del provvedimento giudiziale.3.

Avverso l’atto impositivo la contribuente presentava ricorso pressola [OSCURATO:PERSONA] competente, sostenendo la debenzadella sola somma di euro 200 a titolo di imposta fissa in relazione al decretoingiuntivo, ritenendo non dovuto il tributo relativo al contratto di patrociniolegale presupposto al decreto ingiuntivo.4.

Il ricorso veniva rigettato.5.

Avverso la sentenza la contribuente proponeva appello davanti allaCommissione Tributaria della Toscana, che accoglieva la tesi sostenutanell’impugnazione, così motivando: «Nel caso di specie … il negozio giuridicoè sempre lo stesso: il mandato professionale che ha dato luogo al mancatopagamento oggetto di decreto ingiuntivo.

Benché il mandato professionalesia citato in occasione della registrazione del decreto ingiuntivo, lo stessonon costituisce un diverso negozio, ma solo il presupposto giuridicodell’emissione di parcella (che a sua volta ha dato luogo al titolo esecutivo).Inoltre, il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione non fa menzione delmandato che è citato solo in sede di registrazione da parte del contribuente.Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026Non sussiste perciò il titolo impositivo richiesto dall’Ufficio relativo allacosiddetta tassa di titolo in quanto non vi sono diversi negozi giuridici dasottoporre a tassazione».6.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso per la suacassazione l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo.7.

La contribuente è rimasta intimata.8.

In relazione all’unico motivo di ricorso è stata depositata proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. del 19.10.2025.9.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltrato istanza di fissazione udienza exart. 380 bis, secondo comma, c.p.c.10.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 40 del d.P.R. n. 131 del1986, nonché dell’art. 1 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] II al d.P.R. n. 131 del 1986Tariffa Parte II allegata allo stesso d.P.R., nonché degli artt. 636, 641 e 643c.p.c., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.L’ufficio, dopo avere riportato nel ricorso le immagini scannerizzatedella richiesta di decreto ingiuntivo e del conseguente provvedimento delGiudice di Pace, ha osservato che «l’imposta di registro è un’imposta d’attoe, quindi, si applica all’atto e non al negozio giuridico sottostante».

Lasentenza impugnata, dunque, sarebbe, a parere dell’Amministrazione,incorsa in violazione di legge, nella parte in cui ha escluso la correttezzadella doppia imposizione con la seguente motivazione: «Il negozio giuridicoè sempre lo stesso: il mandato professionale che ha dato luogo al mancatopagamento oggetto di decreto ingiuntivo».Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026L’Ufficio, inoltre, contesta la fondatezza dell’assunto che il contratto diprestazione professionale non fosse enunciato nel decreto ingiuntivo – comeinvece ritenuto dal giudice di secondo grado –.Aggiunge che «il decreto ingiuntivo, a differenza della sentenza che hauna sua totale autonomia, individuando le ragioni di fatto e giuridiche delladecisione, non vive mai di vita autonoma, ma è legato indissolubilmente alricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando un’appendice del ricorso,essendo intrinsecamente legato a questo per quanto riguarda le ragionigiuridiche e di fatto dell’accoglimento della domanda monitoria.

Ciò sievince, a chiare lettere, dai disposti di cui agli artt. 636, 641 e 643 c.p.c.;in particolare, proprio l’art. 643 c.p.c. statuisce tale simbiosi tra decretoingiuntivo e ricorso, stabilendo che “l’originale del ricorso e del decretorimane depositato in cancelleria”».

Per tali motivi, il ricorso per decretoingiuntivo, in quanto «appendice» del ricorso, deve essere consideratocome parte integrante dello stesso, così che deve ritenersi erronea lasentenza, nella parte in cui fa riferimento al solo decreto ingiuntivo al finedi accertare l’eventuale enunciazione dell’atto presupposto e verificare sequesto debba essere sottoposto ad imposizione.2.

Il motivo è infondato, ancorché nei limiti che verranno di seguitoprecisati.2.1.

E’ condivisibile, infatti, l’argomentazione, perorata dall’Agenziadelle Entrate, secondo la quale, in tema di imposta di registro, ai fini dellatassazione per enunciazione, ai sensi dell’articolo 22 del decreto delPresidente della Repubblica numero 131 del 1986, il decreto ingiuntivo deveessere integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiarestruttura del provvedimento e la natura sommaria della procedura che portaalla sua emissione.

E’ stato sostenuto, infatti, che, già in linea teorica, lanarrativa del ricorso con il quale si chiede l’emissione di un provvedimentomonitorio si caratterizzi per l’avere un inscindibile rapporto di collegamentoNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026e compenetrazione con il decreto ingiuntivo che ne consegue, in quanto lastruttura di tale tipologia di provvedimento, privo sostanzialmente dianalitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplinal’emissione, presuppone il necessario rinvio agli elementi del rapportogiuridico sotteso, come emergenti dal ricorso per ingiunzione, che, una voltaconfluito nelle determinazioni di cui al decreto, viene ad essere ivinecessariamente incluso, anche per relationem (cfr. Cass. n. 20055/24).2.2.

Nella vicenda in esame, tuttavia, pur procedendosi ad una letturacongiunta del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio, non èpossibile ritenere che sussistano le condizioni per reputare legittima latassazione per enunciazione.2.3.

Come è noto, presupposto dell’imposta di registro è il compimentodi atti giuridici soggetti o comunque oggetto di registrazione, così chel’imposta medesima si struttura come «tributo non […] volto a colpire iltrasferimento di ricchezza, ma ine[rente] direttamente all'atto, preso inconsiderazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinatoa produrre» (Cass. n. 6365/25).

In virtù delle caratteristiche delpresupposto impositivo e della finalità di applicazione di tale tributo, sonosoggetti allo stesso, singolarmente e a prescindere dalla identità delle particoinvolte e dell’oggetto, tutti gli atti oggetto di registrazione (Cass. n. 6365cit.).

L’art. 22 del TUR, infatti, quale corollario delle caratteristichestrutturali e finalistiche dell’imposta di registro, sancisce, al fine di evitarel’aggiramento del tributo sugli atti presupposti rispetto a quello oggetto diregistrazione che li enunci, l’applicazione dell’imposizione anche ai primi (v.comma 1 della norma citata: «Se in un atto sono enunciate disposizionicontenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere frale stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'impostasi applica anche alle disposizioni enunciate»).Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4.

Deve, pertanto, condividersi, in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, anche a SS.UU. (n. 14432/2023) e del Giudice delle leggi (v.Corte Cost. n. 7/1999), che l’imposta di registro è «imposta d’atto» e nonimposta inerente il rapporto o il trasferimento di ricchezza, comecorrettamente riportato nel ricorso.2.5.

Deve, inoltre, osservarsi che, pronunciandosi in merito allaspecifica ipotesi del decreto ingiuntivo, questa Corte, come già osservato,ha evidenziato che ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art.22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il provvedimento giudiziale va integrato conil contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura delprovvedimento medesimo e la relativa procedura sommaria che porta allasua emissione.2.6.

Tale principio afferisce, tuttavia, ai soli casi in cui, come precisatodalle SS.UU. (Cass. Sez.

U. n. 14432/2023), sussistano l'autonomiagiuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate),l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", lapermanenza degli effetti di quest'ultimo.

L’autonomia dell’enunciazionepresuppone, dunque, la precisa possibilità di individuazione dell’atto, aprescindere dal fatto che esso costituisca la premessa logica e giuridicadell’emissione del decreto ingiuntivo, così che non possa essere consideratarilevante «qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario,di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base dellapropria decisione (Corte cost. n. 7/99)».

In particolare, questa Corte haavuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la “enunciazione”, ènecessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamoal negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contrattoverbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso cheservono ad identificarne la natura ed il contenuto, in modo tale che lo stessopossa essere registrato come atto a sé stante: pertanto, la tassazione perNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026enunciazione non può operare se nell’atto soggetto a registrazione sianomenzionati elementi dai quali possa solo dedursi che esiste tra le parti ilrapporto giuridico non denunciato.

È, piuttosto, sempre necessario, perchépossa operare la tassazione dell’atto presupposto, che le circostanzeenunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorreread elementi non contenuti nell’atto medesimo, a dare certezza di quelrapporto giuridico (così, Cass. n. 27755/2023; Cass. n. 25706/2020; Cass.n. 28559/2019), così da consentire di identificare l’operazione negozialesottostante, sia in ordine ai soggetti, sia in ordine al contenuto oggettivo edalla reale portata del negozio (cfr. Cass. n. 11757/24).2.7.

Nel caso di specie, nel ricorso monitorio (che integra, come si èdetto, il decreto ingiuntivo) difettano i presupposti della vera e propria“enunciazione” dell’atto presupposto, ossia il patrocinio professionale, delquale non sono riportati né contenuto né estremi di riferimento (quali data,circostanze della stipula, accordi anche economici intrapresi con lacontroparte ecc.), limitandosi il ricorso medesimo a fare riferimentoall’attività svolta dalla contribuente «nella qualità di codifensore edomiciliataria» del cliente, senza neanche menzionare la nomina da parte diquest’ultimo e precisare quali fossero i poteri conferiti all’altro legale citato(il quale, tra l’altro, è stato indicato in una parte del ricorso come dominus,così da non rendere ulteriormente comprensibile la natura effettiva delrapporto tra la contribuente e il cliente, il contenuto del citato “mandato”, ilrapporto professionale e gli accordi intrapresi con l’altro legale).

Taliriferimenti – come si è detto, sommamente generici – non sono idonei adelucidare sul contenuto, in tutti i suoi risvolti essenziali, del rapportoprofessionale, riguardo al quale, in virtù dell’indeterminatezza del datotestuale, permane una sostanziale incertezza, che non permette dipredicarne la tassabilità per enunciazione, trattandosi di richiamiinsufficienti a rappresentarne l’esatta natura ed a circoscriverneNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026precisamente il regolamento negoziale, con le obbligazioni specificamenteassunte dalle parti.

Nel caso che occupa, dunque, il contratto d'operaprofessionale, sulla base del quale l'avvocato svolge la propria attivitàdifensiva nell'interesse del cliente, non viene menzionato, ma costituiscesolamente un implicito presupposto logico, emergendo dalla lettura delricorso solo un riferimento compiuto ad una procura e non ad uncircostanziato e definito mandato al professionista, suscettibile di autonomaregistrazione come atto recante tutti i presupposti che lo caratterizzanocome tale.3.

Ancorché, dunque, la sentenza sia erroneamente motivata in diritto– sia per il riferimento al negozio e non agli atti, sia per la valutazione delsolo decreto ingiuntivo senza il ricorso monitorio –, tuttavia il dispositivorisulta conforme al diritto, per cui questa Corte si limita a correggerne lamotivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.4.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con la sola correzione dellasentenza di appello ex art. 384, quarto comma, c.p.c.5.

Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, in quanto la controricorrente è rimasta intimata.6.

La ricorrente, invece, deve essere condannata al pagamento a favoredella Cassa delle Ammende della somma di euro 500,00 ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c.7.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, acarico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis delmedesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazionidello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa dellaNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’amministrazione al pagamento ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 349/2/2022, depositata il 31.05.2021 e pubblicata in data 01.03.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’emissione daparte del Giudice di Pace di Grosseto di un decreto ingiuntivo per ilpagamento della somma di euro 3.926,22 a titolo di onorari dovuti da uncliente per una prestazione professionale.2. Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate chiedeva, inrelazione al predetto decreto ingiuntivo, l’imposta di registro nella misurafissa di euro 400, trattandosi di compensi assoggettati ad IVA ed in virtùdel principio di alternatività IVA/imposta di registro. L’importo complessivoera calcolato considerando euro 200, quale imposta in misura fissa inrelazione al decreto ingiuntivo, nonché ulteriori 200 euro, in relazioneall’atto di conferimento dell’incarico professionale che costituivapresupposto del provvedimento giudiziale.3. Avverso l’atto impositivo la contribuente presentava ricorso pressola [OSCURATO:PERSONA] competente, sostenendo la debenzadella sola somma di euro 200 a titolo di imposta fissa in relazione al decretoingiuntivo, ritenendo non dovuto il tributo relativo al contratto di patrociniolegale presupposto al decreto ingiuntivo.4. Il ricorso veniva rigettato.5. Avverso la sentenza la contribuente proponeva appello davanti allaCommissione Tributaria della Toscana, che accoglieva la tesi sostenutanell’impugnazione, così motivando: «Nel caso di specie … il negozio giuridicoè sempre lo stesso: il mandato professionale che ha dato luogo al mancatopagamento oggetto di decreto ingiuntivo. Benché il mandato professionalesia citato in occasione della registrazione del decreto ingiuntivo, lo stessonon costituisce un diverso negozio, ma solo il presupposto giuridicodell’emissione di parcella (che a sua volta ha dato luogo al titolo esecutivo).Inoltre, il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione non fa menzione delmandato che è citato solo in sede di registrazione da parte del contribuente.Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026Non sussiste perciò il titolo impositivo richiesto dall’Ufficio relativo allacosiddetta tassa di titolo in quanto non vi sono diversi negozi giuridici dasottoporre a tassazione».6. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso per la suacassazione l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo.7. La contribuente è rimasta intimata.8. In relazione all’unico motivo di ricorso è stata depositata proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. del 19.10.2025.9. L’Agenzia delle Entrate ha inoltrato istanza di fissazione udienza exart. 380 bis, secondo comma, c.p.c.10. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 40 del d.P.R. n. 131 del1986, nonché dell’art. 1 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] II al d.P.R. n. 131 del 1986Tariffa Parte II allegata allo stesso d.P.R., nonché degli artt. 636, 641 e 643c.p.c., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.L’ufficio, dopo avere riportato nel ricorso le immagini scannerizzatedella richiesta di decreto ingiuntivo e del conseguente provvedimento delGiudice di Pace, ha osservato che «l’imposta di registro è un’imposta d’attoe, quindi, si applica all’atto e non al negozio giuridico sottostante». Lasentenza impugnata, dunque, sarebbe, a parere dell’Amministrazione,incorsa in violazione di legge, nella parte in cui ha escluso la correttezzadella doppia imposizione con la seguente motivazione: «Il negozio giuridicoè sempre lo stesso: il mandato professionale che ha dato luogo al mancatopagamento oggetto di decreto ingiuntivo».Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026L’Ufficio, inoltre, contesta la fondatezza dell’assunto che il contratto diprestazione professionale non fosse enunciato nel decreto ingiuntivo – comeinvece ritenuto dal giudice di secondo grado –.Aggiunge che «il decreto ingiuntivo, a differenza della sentenza che hauna sua totale autonomia, individuando le ragioni di fatto e giuridiche delladecisione, non vive mai di vita autonoma, ma è legato indissolubilmente alricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando un’appendice del ricorso,essendo intrinsecamente legato a questo per quanto riguarda le ragionigiuridiche e di fatto dell’accoglimento della domanda monitoria. Ciò sievince, a chiare lettere, dai disposti di cui agli artt. 636, 641 e 643 c.p.c.;in particolare, proprio l’art. 643 c.p.c. statuisce tale simbiosi tra decretoingiuntivo e ricorso, stabilendo che “l’originale del ricorso e del decretorimane depositato in cancelleria”». Per tali motivi, il ricorso per decretoingiuntivo, in quanto «appendice» del ricorso, deve essere consideratocome parte integrante dello stesso, così che deve ritenersi erronea lasentenza, nella parte in cui fa riferimento al solo decreto ingiuntivo al finedi accertare l’eventuale enunciazione dell’atto presupposto e verificare sequesto debba essere sottoposto ad imposizione.2. Il motivo è infondato, ancorché nei limiti che verranno di seguitoprecisati.2.1. E’ condivisibile, infatti, l’argomentazione, perorata dall’Agenziadelle Entrate, secondo la quale, in tema di imposta di registro, ai fini dellatassazione per enunciazione, ai sensi dell’articolo 22 del decreto delPresidente della Repubblica numero 131 del 1986, il decreto ingiuntivo deveessere integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiarestruttura del provvedimento e la natura sommaria della procedura che portaalla sua emissione. E’ stato sostenuto, infatti, che, già in linea teorica, lanarrativa del ricorso con il quale si chiede l’emissione di un provvedimentomonitorio si caratterizzi per l’avere un inscindibile rapporto di collegamentoNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026e compenetrazione con il decreto ingiuntivo che ne consegue, in quanto lastruttura di tale tipologia di provvedimento, privo sostanzialmente dianalitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplinal’emissione, presuppone il necessario rinvio agli elementi del rapportogiuridico sotteso, come emergenti dal ricorso per ingiunzione, che, una voltaconfluito nelle determinazioni di cui al decreto, viene ad essere ivinecessariamente incluso, anche per relationem (cfr. Cass. n. 20055/24).2.2. Nella vicenda in esame, tuttavia, pur procedendosi ad una letturacongiunta del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio, non èpossibile ritenere che sussistano le condizioni per reputare legittima latassazione per enunciazione.2.3. Come è noto, presupposto dell’imposta di registro è il compimentodi atti giuridici soggetti o comunque oggetto di registrazione, così chel’imposta medesima si struttura come «tributo non […] volto a colpire iltrasferimento di ricchezza, ma ine[rente] direttamente all'atto, preso inconsiderazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinatoa produrre» (Cass. n. 6365/25). In virtù delle caratteristiche delpresupposto impositivo e della finalità di applicazione di tale tributo, sonosoggetti allo stesso, singolarmente e a prescindere dalla identità delle particoinvolte e dell’oggetto, tutti gli atti oggetto di registrazione (Cass. n. 6365cit.). L’art. 22 del TUR, infatti, quale corollario delle caratteristichestrutturali e finalistiche dell’imposta di registro, sancisce, al fine di evitarel’aggiramento del tributo sugli atti presupposti rispetto a quello oggetto diregistrazione che li enunci, l’applicazione dell’imposizione anche ai primi (v.comma 1 della norma citata: «Se in un atto sono enunciate disposizionicontenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere frale stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'impostasi applica anche alle disposizioni enunciate»).Numero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4. Deve, pertanto, condividersi, in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, anche a SS.UU. (n. 14432/2023) e del Giudice delle leggi (v.Corte Cost. n. 7/1999), che l’imposta di registro è «imposta d’atto» e nonimposta inerente il rapporto o il trasferimento di ricchezza, comecorrettamente riportato nel ricorso.2.5. Deve, inoltre, osservarsi che, pronunciandosi in merito allaspecifica ipotesi del decreto ingiuntivo, questa Corte, come già osservato,ha evidenziato che ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art.22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il provvedimento giudiziale va integrato conil contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura delprovvedimento medesimo e la relativa procedura sommaria che porta allasua emissione.2.6. Tale principio afferisce, tuttavia, ai soli casi in cui, come precisatodalle SS.UU. (Cass. Sez. U. n. 14432/2023), sussistano l'autonomiagiuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate),l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", lapermanenza degli effetti di quest'ultimo. L’autonomia dell’enunciazionepresuppone, dunque, la precisa possibilità di individuazione dell’atto, aprescindere dal fatto che esso costituisca la premessa logica e giuridicadell’emissione del decreto ingiuntivo, così che non possa essere consideratarilevante «qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario,di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base dellapropria decisione (Corte cost. n. 7/99)». In particolare, questa Corte haavuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la “enunciazione”, ènecessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamoal negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contrattoverbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso cheservono ad identificarne la natura ed il contenuto, in modo tale che lo stessopossa essere registrato come atto a sé stante: pertanto, la tassazione perNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026enunciazione non può operare se nell’atto soggetto a registrazione sianomenzionati elementi dai quali possa solo dedursi che esiste tra le parti ilrapporto giuridico non denunciato. È, piuttosto, sempre necessario, perchépossa operare la tassazione dell’atto presupposto, che le circostanzeenunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorreread elementi non contenuti nell’atto medesimo, a dare certezza di quelrapporto giuridico (così, Cass. n. 27755/2023; Cass. n. 25706/2020; Cass.n. 28559/2019), così da consentire di identificare l’operazione negozialesottostante, sia in ordine ai soggetti, sia in ordine al contenuto oggettivo edalla reale portata del negozio (cfr. Cass. n. 11757/24).2.7. Nel caso di specie, nel ricorso monitorio (che integra, come si èdetto, il decreto ingiuntivo) difettano i presupposti della vera e propria“enunciazione” dell’atto presupposto, ossia il patrocinio professionale, delquale non sono riportati né contenuto né estremi di riferimento (quali data,circostanze della stipula, accordi anche economici intrapresi con lacontroparte ecc.), limitandosi il ricorso medesimo a fare riferimentoall’attività svolta dalla contribuente «nella qualità di codifensore edomiciliataria» del cliente, senza neanche menzionare la nomina da parte diquest’ultimo e precisare quali fossero i poteri conferiti all’altro legale citato(il quale, tra l’altro, è stato indicato in una parte del ricorso come dominus,così da non rendere ulteriormente comprensibile la natura effettiva delrapporto tra la contribuente e il cliente, il contenuto del citato “mandato”, ilrapporto professionale e gli accordi intrapresi con l’altro legale). Taliriferimenti – come si è detto, sommamente generici – non sono idonei adelucidare sul contenuto, in tutti i suoi risvolti essenziali, del rapportoprofessionale, riguardo al quale, in virtù dell’indeterminatezza del datotestuale, permane una sostanziale incertezza, che non permette dipredicarne la tassabilità per enunciazione, trattandosi di richiamiinsufficienti a rappresentarne l’esatta natura ed a circoscriverneNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026precisamente il regolamento negoziale, con le obbligazioni specificamenteassunte dalle parti. Nel caso che occupa, dunque, il contratto d'operaprofessionale, sulla base del quale l'avvocato svolge la propria attivitàdifensiva nell'interesse del cliente, non viene menzionato, ma costituiscesolamente un implicito presupposto logico, emergendo dalla lettura delricorso solo un riferimento compiuto ad una procura e non ad uncircostanziato e definito mandato al professionista, suscettibile di autonomaregistrazione come atto recante tutti i presupposti che lo caratterizzanocome tale.3. Ancorché, dunque, la sentenza sia erroneamente motivata in diritto– sia per il riferimento al negozio e non agli atti, sia per la valutazione delsolo decreto ingiuntivo senza il ricorso monitorio –, tuttavia il dispositivorisulta conforme al diritto, per cui questa Corte si limita a correggerne lamotivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con la sola correzione dellasentenza di appello ex art. 384, quarto comma, c.p.c.5. Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, in quanto la controricorrente è rimasta intimata.6. La ricorrente, invece, deve essere condannata al pagamento a favoredella Cassa delle Ammende della somma di euro 500,00 ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c.7. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, acarico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis delmedesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazionidello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa dellaNumero registro generale 20052/2022Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 17923/2026Data pubblicazione 04/06/2026loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’amministrazione al pagamento ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Decreto Cassazione n. 17923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris