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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 44714/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del Gip del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., e 73 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena della reclusione di mesi otto ed euro 1.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena t subordinata alla prestazione di attività lavorativa in favore dei servizi sociali, per la durata di mesi otto.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità per la durata di mesi otto, sul rilievo che nella richiesta di pena concordata con il Pubblico Ministero la durata dei lavori di pubblica utilità, cui era stato condizionato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non era stata fissata in mesi otto, ma bensì in giorni quindici.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo essendo stato proposto in data 5 marzo 2021 oltre il termine di legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Va osservato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza di patteggiamento emessa in sede di udienza preliminare essendo rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare.

Dagli atti emerge che la motivazione della sentenza impugnata è stata pubblicata contestualmente alla lettura del dispositivo all'udienza preliminare del 27 gennaio 2021, con conseguente scadenza del termine di giorni quindici utile per impugnare in data 11 febbraio 2021, ex art. 585, commi 1, lett. a), 2, lett. b), cod. proc. pen.

Trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in sede di udienza preliminare con contestuale motivazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione deve farsi riferimento all'art.585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza.

Non può farsi riferimento alla lett. a) del medesimo comma del citato articolo, che fissa il dies a quo dalla notificazione del provvedimento impugnato emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, poiché per l'udienza preliminare non trovano applicazione né l'art. 128 cod. proc. pen., che prevede la notificazione dell'avviso di deposito al difensore per i provvedimenti camerali depositati entro i cinque giorni dalla deliberazione, né l'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che impone la necessaria notificazione del provvedimento emesso nel procedimento camerale.

Con la legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza e riformato la disciplina sulla contumacia, è stato abrogato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. che prevedeva l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.

Pertanto, a nulla rileva che la sentenza sia stata notificata all'imputato assente in data 19 febbraio 2021, come addotto dal ricorrente, trattandosi di un adempimento non dovuto e quindi irrilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del Gip del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., e 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena della reclusione di mesi otto ed euro 1.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena t subordinata alla prestazione di attività lavorativa in favore dei servizi sociali, per la durata di mesi otto. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità per la durata di mesi otto, sul rilievo che nella richiesta di pena concordata con il Pubblico Ministero la durata dei lavori di pubblica utilità, cui era stato condizionato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non era stata fissata in mesi otto, ma bensì in giorni quindici. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo essendo stato proposto in data 5 marzo 2021 oltre il termine di legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Va osservato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza di patteggiamento emessa in sede di udienza preliminare essendo rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. Dagli atti emerge che la motivazione della sentenza impugnata è stata pubblicata contestualmente alla lettura del dispositivo all'udienza preliminare del 27 gennaio 2021, con conseguente scadenza del termine di giorni quindici utile per impugnare in data 11 febbraio 2021, ex art. 585, commi 1, lett. a), 2, lett. b), cod. proc. pen. Trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in sede di udienza preliminare con contestuale motivazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione deve farsi riferimento all'art.585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza. Non può farsi riferimento alla lett. a) del medesimo comma del citato articolo, che fissa il dies a quo dalla notificazione del provvedimento impugnato emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, poiché per l'udienza preliminare non trovano applicazione né l'art. 128 cod. proc. pen., che prevede la notificazione dell'avviso di deposito al difensore per i provvedimenti camerali depositati entro i cinque giorni dalla deliberazione, né l'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che impone la necessaria notificazione del provvedimento emesso nel procedimento camerale. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza e riformato la disciplina sulla contumacia, è stato abrogato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. che prevedeva l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. Pertanto, a nulla rileva che la sentenza sia stata notificata all'imputato assente in data 19 febbraio 2021, come addotto dal ricorrente, trattandosi di un adempimento non dovuto e quindi irrilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare. 4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 novembre 202