CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento in cui sono parti civili: Ass.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coord.iniziative [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibili i restanti ricorsi (proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Uditi i difensori delle parti civili: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per le parti civili da lui rappresentate, ovvero: Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa, per la parte civile associazione antiracket, alle richieste del Procuratore generale; in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa, per la parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alle richieste del Procuratore generale; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per la parte civile associazione [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per le parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; in veste di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per le parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA]Ippona, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] discute i motivi di ricorso, si associa alle richieste del Procuratore generale e deposita conclusioni e nota spese per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che discute i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Lette le conclusioni rassegnate per iscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nel lamentare “la scorretta considerazione dell’accordo” raggiunto in sede di concordato, rappresentando che la Corte di merito avrebbe dovuto determinare la pena finale nella misura di anni dodici di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di trattazione orale, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene ai predetti inflitte dal Tribunale sulla base del concordato raggiunto dalle parti in appello. La medesima Corte di appello ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, lamentando che la Corte di appello ha erroneamente recepito l’accordo delle parti in punto di determinazione della pena, che avevano concordato sull’accoglimento del solo motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio. Segnatamente si era richiesto di ridurre la pena base prevista per il reato più grave di cui al capo A dell’imputazione, di riconoscere le circostanza attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, c.p., e di ridurre l’aumento di pena in relazione al reato fine di cui al capo 3, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello. La Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena finale in anni dodici di reclusione. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 192 del codice di rito, e la mancanza di motivazione in riferimento agli elementi di prova su cui si è fondato il giudizio di responsabilità. Il giudice avrebbe dovuto verificare l’insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e dare conto delle ragioni dell’esito negativo. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis e 129 del codice di rito per l’omessa valutazione della ricorrenza dei presupposti, quanto meno in negativo, per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. In caso di patteggiamento in appello, secondo la Suprema Corte, resta comunque in capo al giudice l’obbligo di verificare che non sussistono le condizioni che impongono il proscioglimento dell’imputato, e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica, laddove nel caso di specie nulla si rinviene in tal senso nella sentenza impugnata. Eppure, dagli atti non si rinviene alcuna indicazione degli elementi motivazionali sui quali si è fondato il convincimento dei giudici. All'imputato è contestata la condotta inerente la veicolazione di informazioni tra le consorterie senza alcuna specificazione delle informazioni e senza individuare sulla base di cosa lo stesso fosse “veicolo”, nonché di collaborare nella soluzione di vicende contrattuali/negoziali relative alla compravendita/gestione di terreni. Nulla di tutto ciò è emerso nel corso del dibattimento di primo grado e la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto anche e soprattutto in ragione della genericità dell'imputazione che si è riverberata in una carente motivazione della sentenza di primo grado traslata nell’asettica sentenza della Corte di appello di Catanzaro. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la mancanza di motivazione in riferimento agli elementi di prova su cui si è fondato il giudizio di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, rilevando la violazione degli articoli 129 e 192 del codice di rito. La sentenza di appello è mancante della motivazione in fatto, in essa si legge solo che è possibile accogliere la rinuncia ai motivi essendo l'entità della pena concordata corretta. La possibilità di applicazione dell'art. 129 c.p.p. assume, invece, carattere preliminare rispetto all'accordo intervenuto in quanto il giudice sulla base degli atti a sua disposizione, indipendentemente dal consenso prestato, è tenuto all'accertamento negativo in ordine alla ricorrenza di possibili cause di proscioglimento prima di procedere alla verifica dei limiti di legittimità della proposta e dell'applicazione della pena. 7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce identica violazione degli articoli 129 e 192 del codice di rito, esponendola nei medesimi termini esplicitati col ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che erroneamente sia stato dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 12 agosto 2024, nell'interesse del predetto imputato, avverso la sentenza di condanna alla pena sospesa di anni uno e mesi 8 di reclusione, pronunciata nel giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito ordinario, in assenza del [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, si era rilevato dinnanzi alla Corte di appello, a fronte dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla Procura, che il difensore dell'imputato non aveva ricevuto la notifica del provvedimento di proroga del termine di deposito della sentenza di primo grado. In particolare, la difesa, essendo la notifica di tale provvedimento intervenuta attraverso l'indirizzo depositoatti bis, per la proposizione dell'appello sarebbe scaduto il 11/08/2024 (domenica) prorogato ex lege al 12/08/2024. 9. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni di seguito indicate. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ovvero di coloro che hanno concordato, in appello, la pena col Procuratore Generale rinunciando agi altri motivi proposti, sono inammissibili. Tali ricorsi deducono tutti – tranne quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – la violazione degli artt. 129 e 192 del codice di rito lamentando la mancata verifica, sia pure in negativo, da parte della Corte di merito della ricorrenza dei presupposti di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Va premesso che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103 - da ultimo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha mantenuto le connotazioni strutturali dell'istituto in parola introducendo, con l'art. 34, comma 1, lett. f), nell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. il termine, a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza di appello per la proposizione del concordato; e ha abrogato, con l'art. 98, comma 1, lett. a), sia l'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen., ovvero le ipotesi di esclusione correlate ai reati più gravi ed ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sia l'art. 602, comma 1- bis, cod. proc. pen., ovvero la facoltà di proporre il concordato nella fase dibattimentale) - come ha avuto modo di precisare la pronuncia Sez. U, n. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello. Con la conseguenza che in virtù dell’intervenuto accordo il devoluto rimane circoscritto ai motivi non rinunciati – salva l’ipotesi di una causa di non punibilità evincibile dagli atti rispetto alla quale non possa ritenersi formato il giudicato sostanziale, così per la prescrizione secondo le Sezioni Unite Fazio sopra indicate - e che ove si denuncino in cassazione vizi afferenti invece i motivi rinunciati – nel caso di specie, è, in particolare, il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] a denunciare, oltre che, genericamente, la mancata verifica/applicazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., anche, sempre in via del tutto generica, la insussistenza del fatto-reato nei termini contestati per non essere emersi elementi al riguardo - la inammissibilità del ricorso per cassazione è rilevabile con la procedura de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La corretta interpretazione di tale art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. non comporta affatto, secondo quanto precisato nella pronuncia Fazio, che l’unico rimedio esperibile avverso la sentenza che recepisce il concordato in appello sia il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Il raggiungimento dell’accordo mentre non implica di per sé – sempre secondo quanto affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite citata – la rinuncia alla prescrizione del reato già maturata, non può, invece, che implicare la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi oggetto di espressa rinuncia, in quanto tali definitivamente accantonati e rimasti quindi anche fuori dall’accordo. Discende che ove le doglianze proposte col ricorso per cassazione avverso la sentenza recettiva del concordato in appello lamentino genericamente la mancata verifica delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero agitino questioni, sia pure tramite il generico richiamo del disposto normativo di cui all’art. 129 del codice di rito, che non hanno più ragion d’essere perché inerenti ai motivi rinunciati, esse sono inammissibili. Si può quindi giungere ad affermare, in tema di obblighi del giudice di secondo grado rispetto al concordato in appello, che esso, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, deve motivare sulla insussistenza di cause di proscioglimento dell'imputato previste dall'art. 129 cod. proc. pen. solo ove rispetto ad esse non possa ritenersi intervenuta rinuncia, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27452201). Quanto alla pena, devono richiamarsi i principi già affermato da questa Corte in tema di pena oggetto di concordato in appello. Va ribadito, innanzitutto, quello secondo cui in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01); indi, quello secondo cui in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01); nonché quello secondo il quale è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01). Ed invero, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedie (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15801 del 01/04/2025, Rv. 287834 – 01). In definitiva, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, quelle che lamentano genericamente la mancata valutazione/rilevazione delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché quelle afferenti vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. in tema, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001). Applicando i principi sopra richiamati, devono ritenersi inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per questi con le precisazioni sopra indicate). Deve ritenersi inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultando il predetto condannato alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, così come indicata nell’accordo siglato col Procuratore generale (esattamente indicata anche nei passaggi intermedi). 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è da accogliere. Nella sentenza di appello la vicenda processuale sfociata nella declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stata impostata nei seguenti termini. La Corte di appello afferma che nel caso di specie il dies a quo, da cui fare decorrere il termine per impugnare la sentenza di primo grado - pronunciata a seguito di giudizio in cui è stato assente il [OSCURATO:PERSONA] – coincide con la data di scadenza del termine prorogato essendo intervenuta la notificazione del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione, e non con quella della notificazione dell’avviso di deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] territoriale non ritiene fondata la deduzione difensiva con cui si era fatto notare che la notifica del decreto di proroga del termine per il deposito della sentenza di primo grado era intervenuta tramite l’indirizzo p.e.c. depositoattipenali.tribunale. L’indirizzo in questione, evidenziava ed evidenzia la difesa col ricorso in scrutinio, trova utilizzo per il solo deposito di atti da parte dei legali e non per comunicazioni delle cancellerie ai medesimi rivolte. Da ciò sarebbe conseguita l'irritualità della notifica del decreto di proroga al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. In ordine all'obiezione difensiva, la Corte territoriale fa presente come l’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] risulti censito sulla pagina web del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra gli indirizzi p.e.c. in uso, in assenza di distinzione rispetto alla p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. Tanto avrebbe consentito di affermare, secondo la sentenza impugnata, l’ortodossia e la legittimità del ricorso all’ indirizzo p.e.c. contestato dalla difesa, da parte dell’operatore, per la comunicazione del provvedimento di proroga previsto dall'art. 154, comma 4-bs, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Ritenuta la ritualità della comunicazione del provvedimento di proroga, la Corte di appello ha rilevato che il termine ultimo di deposito della motivazione, di originari giorni 90, prorogato di ulteriori giorni 90, andava a scadere il successivo 18.05.2024. Attesa la ritenuta regolarità della notifica del provvedimento di proroga, la Corte di merito ha reputato che il termine per impugnare di giorni 45, integrato dell'ulteriore lasso di quindici giorni previsto al comma l-bis dell'art. 585 c.p.p. per l’imputato assente, dovesse farsi decorrere a partire dalla data in questione del 18.5.2024, con la conseguenza che esso era scaduto il 17.7.2024. Risultando l'appello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello lo ha ritenuto tardivo. Ciò posto, osserva il [OSCURATO:PERSONA] che nel caso di specie viene in rilievo non già il profilo dell’inesistenza, o meno, di una differenza formale tra i vari indirizzi di posta elettronica facenti capo all’autorità giudiziaria e di cui questa o la cancelleria potessero avvalersi per comunicare con i difensori, bensì quello dell’affidamento del destinatario di una p.e.c. effettuata dal mittente con un indirizzo di posta elettronica di nome, di fatto, e per legge, destinato al deposito di atti da parte dei difensori, e non alle notifiche agli avvocati. In tale ipotesi, l’asettica applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, che consentirebbe di superare l’uso non appropriato dell’indirizzo di posta elettronica per essere la notificazione comunque giunta al destinatario, non appare corrispondente al principio del ragionevole affidamento, dovendosi, in un siffatto caso, piuttosto comprendere le ragioni di chi, pur avendo formalmente ricevuto l’atto, adduca di non avere concretamente preso contezza del suo contenuto per essere stato sviato dal tipo di indirizzo di posta elettronica adoperato dal mittente, che rimanda al deposito di atti e non alla ricezione di essi. Tale giustificazione appare, a questa [OSCURATO:PERSONA], ragionevole. D’altronde questa Corte, sia pure in relazione al diverso caso della deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha affermato che non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. 6, Sentenza n. destinatario della notificazione possa non essersi avveduto di essa a causa del tipo di indirizzo di posta elettronica adoperato dal mittente-cancelleria, istituzionalmente deputato al deposito degli atti da parte della difesa. D’altronde alla giurisprudenza di questa Corte non è estraneo il rilievo della situazione di fatto in relazione alla notificazione di un atto, pur non affetta da nullità (cfr. ad es. Sez. 3, Sentenza n. 3959 del 12/11/2021, dep. 04/02/2022, Rv. 282711 – 01 che, in tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, ha affermato che l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto non è causa di nullità quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicché grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto. Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283–01). Da ciò consegue che, non dovendosi tener conto del precedente inoltro del decreto di proroga, si sarebbe dovuto far decorrere il termine per impugnare dalla data di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza. Notificazione che, per quanto qui risulta sulla scorta degli atti successivamente inviati a questa Corte dalla Corte di appello, è intervenuta, sia per l’imputato che per il difensore, il giorno 12.6.2024. Con la ulteriore conseguenza che il termine per impugnare di giorni 45, esteso di giorni quindici ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. andava a scadere il 11.8.2024, ossia in periodo feriale, e quindi, attesa la sospensione feriale del termine per impugnare, la scadenza slittava al 11.9.2024, mentre l’appello era stato depositato tempestivamente in data 12.8.2024. In altri termini, il termine per proporre appello, calcolato includendo anche il termine di sospensione feriale, non era decorso alla data di presentazione dell’appello da parte della difesa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei predetti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguenti parti civili, Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di Filadari, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA] valentia, al comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comue di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di Pzzo, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA].associazioni nomi e numeri contro le mafie aps", come liquidate in dispositivo, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge. Consegue, inoltre, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] antiracket ed antiusura della provincia di [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo in euro 3.500,00, oltre accessori di legge; nonché la condanna, infine, di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida, quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA] valentia, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, al Comune di [OSCURATO:PERSONA], al Comune di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA].associazioni nomi e numeri contro le mafie aps", in complessivi euro 3.500,00, per ciascuna delle predette parti civili, oltre accessori di legge; condanna, altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] antiracket ed antiusura della provincia di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge; condanna, infine, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/10/2025.