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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 02799/2022

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NTERLOCUTORIA sul ricorso 3531-2020 proposto da: (:AMPI( )N1:1 URA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]110 KRR,ANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato .\1,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO NAZIONA1,E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM •`„ [OSCURATO:PERSONA] ',S,ARF, BECCARLA 29, presso lo studio dell'avv4)cato I .1 i.1.10 MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli tvvocati LEI», DI:, ROSE, [OSCURATO:PERSONA], C.\ R1,.\ D'.\1,01S10, AN'fONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 651/2019 della CORTE D'APPELLO di l'Al i '11010, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il.

RILEVATO che con sentenza n. 651 del 2019, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 29.593,23 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute ed integrazione TFR; in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto del tutto lacunose le risultanze probatorie acquisite in ordine all'attività svolta dalla ricorrente in favore della [OSCURATO:PERSONA] non ritenendo configurabile il rapporto di lavoro subordinato dedotto; ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente, oltre IVA e CP:n; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I,aura Campione, affidandolo ad un unico motivo; Giovanna 1,o Cocci è rimasta intimata - cute -114' "e /A.) tc( dt:I.>z, 2 ? t t-Ce; e stata comunicad alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ric. 2020 n. 03531 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.P.

R. n. 633 del 1972 con riguardo alla corresponsione dell'IV:\ in favore dell'avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale; la questione, che riveste carattere di novità ed assume rilievo n( )mofilamie() deve essere rimessa alla valutazione della Sezione quarta; P.Q.M.

I,a Corte, ritenuta la novità della questione e il rilievo nomofilattico della pronunzia, rinvia la causa a nuovo ruolo per assegnazione alla Sezione Quarta.

Così deciso nella i\ dunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) i Df_PdSITATA I'Sithlt, 31 GEN 2022 [OSCURATO:PERSONA]',‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 3531-2020 proposto da: (:AMPI( )N1:1 URA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]110 KRR,ANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato .\1,[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO NAZIONA1,E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM •`„ [OSCURATO:PERSONA] ',S,ARF, BECCARLA 29, presso lo studio dell'avv4)cato I .1 i.1.10 MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli tvvocati LEI», DI:, ROSE, [OSCURATO:PERSONA], C.\ R1,.\ D'.\1,01S10, AN'fONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 651/2019 della CORTE D'APPELLO di l'Al i '11010, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il. RILEVATO che con sentenza n. 651 del 2019, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 29.593,23 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute ed integrazione TFR; in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto del tutto lacunose le risultanze probatorie acquisite in ordine all'attività svolta dalla ricorrente in favore della [OSCURATO:PERSONA] non ritenendo configurabile il rapporto di lavoro subordinato dedotto; ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente, oltre IVA e CP:n; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I,aura Campione, affidandolo ad un unico motivo; Giovanna 1,o Cocci è rimasta intimata - cute -114' "e /A.) tc( dt:I.>z, 2 ? t t-Ce; e stata comunicad alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2020 n. 03531 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.P. R. n. 633 del 1972 con riguardo alla corresponsione dell'IV:\ in favore dell'avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale; la questione, che riveste carattere di novità ed assume rilievo n( )mofilamie() deve essere rimessa alla valutazione della Sezione quarta; P.Q.M. I,a Corte, ritenuta la novità della questione e il rilievo nomofilattico della pronunzia, rinvia la causa a nuovo ruolo per assegnazione alla Sezione Quarta. Così deciso nella i\ dunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) i Df_PdSITATA I'Sithlt, 31 GEN 2022 [OSCURATO:PERSONA]',‘
Sentenza Cassazione n. 02799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris