CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2020
Cassazione n. 14453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Marsalaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione,revocava – ai sensi degli artt. 168, terzo comma, cod. pen. e 164, quarto comma, cod. pen.– la sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzadel Tribunale di Marsala in data 14 dicembre 2022, irrevocabile il 24 ottobre 2024.2. Avverso l'indicata ordinanza il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, avv.artt. 666 e 127 cod. proc. pen.Lamenta, in particolare, la violazione dei diritti di difesa e contradditorio perchél'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunziata, dopo che il procedimento era stato rinviatoad altra udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia e, dunque, senza che leparti avessero potuto rendere le necessarie conclusioni.Ad avviso del ricorrente si sarebbe verificata una nullità che travolgerebbe ilprovvedimento impugnato, nonostante nel provvedimento impugnato si faccia un erroneoriferimento al fatto che, dinanzi al Tribunale, siano state «sentite le parti», lasciando intuireche vi sia stata la discussione e che il Giudice si sia riservato per la decisione; in realtà dalmedesimo verbale risulta che il procedimento è stato rinviato, in accoglimento dell’istanza didifferimento del difensore.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 ottobre 2025, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.2. Risulta dagli atti – la cui consultazione è consentita al Collegio attesa la naturaprocessuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) –che la situazione fattuale realizzata all’udienza dell’11 luglio 2025 è esattamente quellasintetizzata dal ricorrente.Segnatamente, nonostante nel provvedimento impugnato si faccia un erroneoriferimento al fatto che, dinanzi al Tribunale, siano state «sentite le parti», lasciando intuireche vi sia stata la discussione e che il Giudice si sia riservato per la decisione, dal verbaledella relativa udienza risulta incontrovertibilmente che il procedimento è stato rinviato,dandosi atto, alla presenza del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], che il difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato istanza di differimento di udienza in quanto impegnatodinanzi ad altra Autorità giudiziaria, come da certificazione allegata; a tale richiesta ilPubblico ministero non si era opposto, sicché il Tribunale aveva rinviato la trattazioneall’udienza del 6 novembre 2025. Del resto, in nessuna parte del verbale risulta leconclusioni delle parti.Inopinatamente, lo stesso giorno, risulta invece essere stata pronunziata l'ordinanza direvoca della sospensione condizionale della pena nella quale si afferma erroneamente che ilTribunale ha sentito le parti. In realtà, come detto, non solo le parti non avevano conclusoma il procedimento era stato rinviato ad altra udienza; ciò che esclude l'ipotesi che si siatrattato di una mera omissione.A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e cui intende darecontinuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione è affetta da nullità di ordine generaleai sensi dell'art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza adottata, in assenzadelle conclusioni delle parti e prima dell'udienza alla quale la trattazione del procedimentoera stata rinviata per qualsiasi motivo (Sez. 4, n. 48373 del 25/11/2009, Somma, Rv. 245730– 01). Si è in proposito chiarito che si tratta di una nullità non assoluta, in quanto non rientranei casi previsti dall'art. 179 cod. proc. pen., ma riguarda l'inosservanza di una normaconcernente l'intervento delle parti nel processo, che si realizza con la partecipazione incontraddittorio all'acquisizione e alla formazione della prova, con la possibilità di interloquirea fronte delle richieste delle altre parti e di esprimere le proprie valutazioni conclusive in esitoal procedimento.Se, infatti, a una delle parti viene preclusa la partecipazione a uno di questi momenti sirealizza una non consentita limitazione dei suoi poteri di intervento nel processo che nesminuisce irrimediabilmente le sue facoltà difensive. Invero, l'art. 127, comma 3, cod. proc.pen. prescrive che il pubblico ministero e i difensori siano sentiti se compaiono e questaprevisione non può che riferirsi anche alle conclusioni che vengono adottate al termine delprocedimento.Possono sul punto richiamarsi, per la definizione dei poteri di intervento, gli arresti chehanno ritenuto concretizzare la violazione di questi poteri della parte, per esempio, il rigettoimmotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva (Sez. I, n. 31245, del07/07/2009, Pascali, Rv. 244321; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv. 232702) cheuna lesione dei poteri di intervento verosimilmente inferiore a quella che si verifica nel casooggi in esame. E può, ancora, utilmente richiamarsi la giurisprudenza che ha ritenuto chel'estinzione del reato prima del dibattimento non possa essere dichiarata senza l'audizionepreventiva delle parti (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 – 01; Sez. 3, n.8831 del 13/01/2009, Iannò, Rv. 243003 – 01; Sez. 2, n. 41498 del 06/10/2004, Morgante,Rv. 230577 - 01).3.Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento del provvedimento impugnato.3.1. In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi alpiù recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B.,Rv. 288161 – 01; Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv.279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casitassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentitodalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de planol'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, inconcreto, male esercitato.In conseguenza della ravvisata nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio,deve disporsi l'annullamento con rinvio, che costituisce, del resto, la regola generale previstanel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi,recita la clausola di esordio dell'art. 623 cod. proc. pen., «fuori dei casi previsti dagli artt. 620e 622».D'altro canto, l'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ipotesi alla quale occorre quifare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all'annullamento di una sentenza -stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte dilegittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità exart. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.3.2. Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento concui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice apronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020,Marcello, Rv. 278461).4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alGiudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di MarsalaCosì è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]