CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 9 ottobre 2015, emessa a se- guito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa la pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (acquisto e detenzione di gr. 225 di cocaina). La Corte di appello ha affermato la responsabilità del Brunno sulla base del con- tenuto delle dichiarazioni da lui rese agli organi inquirenti, contenenti la sua ammis- sione di essere consapevole che, unitamente all'amico [OSCURATO:PERSONA], stava tra- sportando una partita'cli cocaina per conto di soggetti a lui sconosciuti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di connivenza non punibile. Si rileva che la Corte di merito ha affermato la responsabilità del Brunno a titolo di concorso esclusivamente in base alla sua presenza nell'autovettura, dove l'origi- nario coimputato [OSCURATO:PERSONA] custodiva la cocaina. t24,_ La Corte territoriale non ha verificato la consistenza del contributo causale /W__ Brunno fornito alla realizzazione del reato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva mantenuto un com- portamento meramente passivo, in quanto era solo a conoscenza della presenza della droga in auto e non'aveva fornito un contributo materiale o morale, agevolatore della condotta del Caruso. Il solo Caruso aveva concordato le modalità del trasporto e il luogo della consegna ed era l'unico ad essere retribuito per l'attività illecita svolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce che la condotta del Brunno integra un'ipotesi di mera connivenza non punibile, è manifestamente infondato. Va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il con- corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il pro- posito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implici- tamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta- mente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Si è altresì affermato che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assi- stenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'ille- cito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta crimi- nosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167, in fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di so- stanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici di merito hanno efficacemente confutato la tesi difensiva, avendo rilevato che il Brunno aveva dichiarato spontanea- mente agli organi di P.G. di essere consapevole del trasporto di cocaina operato dall'amico [OSCURATO:PERSONA] per conto di soggetti a lui sconosciuti. Alla luce della giurisprudenza sopra riportata, il dato della conoscenza del tra- sporto, evidenziato dalla Corte distrettuale, non sarebbe sufficiente a configurare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Brunno. La sentenza di primo grado, tuttavia, conteneva una descrizione maggiormente analitica della vicenda, avendo evidenziato che il personale di P.G. aveva ricevuto da fonti confidenziali la notizia relativa al sopraggiungere da Lentini nella città di Catania di un'auto Audi A3 con a bordo il Caruso e il Brunno, acquirenti di stupefacenti da fornitori catanesi. I militari, pertanto, predisponevano un servizio di osservazione e controllo sulle strade dirette verso la provincia di Siracusa e notavano transitare sull'asse dei servizi in direzione di Lentini l'auto oggetto di segnalazione, la quale, pertanto, fermata. Durante il controllo si accertava che il Caruso deteneva lo stupefacente all'interno dei propri indumenti intimi. Nell'immediatezza il Brunno di- chiarava spontaneamente di aver accompagnato il Caruso a prelevare un involucro contenente cocaina. A sua volta, il Caruso riferiva di aver ricevuto l'incarico in pre- senza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ascoltato tale dialogo. Orbene, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omo- genei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli ele- menti di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Dall'articolato passaggio motivazionale della sentenza del Tribunale sopra ripor- tato, pertanto, si può agevolmente rilevare che i giudici di merito, con motivazione logica ed immune da censure, hanno desunto che il ruolo svolto dal Brunno nella vicenda era ben più significativo rispetto a quanto illustrato dalla difesa. Egli non si era limitato ad incontrare occasionalmente l'amico, bensì aveva presenziato alla fase della trattativa, aveva ricevuto notizia della tipologia di droga trasportata esi era reso concretamente disponibile all'accompagnamento per un tragitto di una certa lunghezza. La condotta, pertanto, era proseguita per un arco di tempo apprezzabile, correttamente ritenuto indicativo quantomeno del proposito del Brunno di agevolare o di rafforzare l'altrui proposito criminoso. La doglianza del ricorrente è inammissibile in questa sede, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p