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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20160/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C & B [OSCURATO:PERSONA] B.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei residui ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 4 giugno 2020, la Corte di appello di Messina, pronunziandosi a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11242 del 26 ottobre 2018, dep. 2019, ha, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Messina il 5 dicembre 2013, revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., nonché la confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata disposta, tra l'altro, la confisca di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, intestati a terzi.

2. La decisione della cui legittimità, in questa sede, si discute è stata adottata nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], portatori di pericolosità sia generica che qualificata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento — emessa in epoca anteriore, va opportunamente precisato, alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto l'illegittimità costituzionale di quella sub a), che consacra la pericolosità di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi — ha individuato, nell'originario decreto del 2 novembre 2017 della Corte di appello di Messina, taluni vizi, per emendare i quali ha disposto la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.

2.1. Con riferimento, innanzitutto, alla pericolosità qualificata dei germani Bonaffini, discendente dall'affermazione della loro appartenenza ad una associazione mafiosa, ha ritenuto l'apparenza della motivazione offerta dalla Corte peloritana in ordine agli indici rinvenuti nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed alcune informative di p.g., che il giudice di primo grado non aveva utilizzato.

Rilevato che detti elementi risultano, nel provvedimento cassato, soltanto genericamente evocati, senza l'individuazione di specifiche, ulteriori condotte sintomatiche, ha evidenziato la conseguente violazione del principio, affermato dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), secondo cui il concetto di «appartenenza» ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

2.2. La Corte di cassazione ha stimato, del pari, apparente la motivazione offerta dalla Corte di appello di Messina con riferimento alla pericolosità generica.

In proposito, ha osservato che, «Se da un lato, infatti, il giudizio di pericolosità risulta fondato su elementi di indiscussa sintomaticità (il precedente in tema di stupefacenti per Bonaffini), dall'altro la Corte territoriale ha trascurato alcuni elementi valorizzati dal Tribunale (precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]), fondando il predetto giudizio di pericolosità generica prevalentemente con riferimento all'attività di evasione fiscale, ritenendo che i soggetti proposti rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 lett. a) (ovvero coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi) e b) (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose)».

Il giudice di legittimità ha sottolineato, al riguardo, la necessità di non deflettere da un approccio tassativizzante nella ricognizione dei contenuti normativi della predetta disposizione e ricordato, subito dopo, che «la situazione riguardante i soggetti di cui all'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 è caratterizzata dall'essere questi abitualmente dediti a traffici delittuosi e ad attività delittuose suscettive di produrre reddito illecito, destinato, almeno in parte, al sostentamento proprio e della famiglia, in cui l'avverbio 'abitualmente' postula, di necessità, pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate condotte: i traffici delittuosi di cui alla lett. a) o le attività delittuose di cui alla lett. b) dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento».

Ha, dunque, rimarcato che l'accertamento non può limitarsi alla constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato e ancor meno di «indiziabile», per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, secondo quanto dimostrato sia dalla differente struttura del sistema della pericolosità qualificata che dalla pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, nel cui solco ha ribadito che: «1) il giudizio di pericolosità deve prendere in considerazione fatti concreti e non semplici sospetti; 2) spetta al giudice valutare di volta in volta, sulla base dei medesimi elementi di fatto, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita; 3) tale delibazione deve essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, esaminando oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati; 4) la cristallizzazione degli indici di pericolosità sociale — in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale — deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati».

La Corte di cassazione ha ritenuto che, esaminato alla luce di questi criteri, il ragionamento svolto dalla Corte di merito tradisse un vizio di fondo, tale da integrare una violazione di legge, derivante dalla non corretta interpretazione dell'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159 del 2011, e comportante un'indebita dilatazione del concetto di pericolosità generica.

Nello specifico, ha rilevato, quanto al giudizio di pericolosità generica per l'attività di evasione fiscale, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il mero status di evasore fiscale non è, come già chiarito da un consolidato indirizzo interpretativo, sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili alla figura dell'evasore fiscale, in sé e per sé considerato (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata; Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, Malara, Rv. 269026).

Ha aggiunto (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata) che il richiamato principio di stretta interpretazione che governa l'applicazione delle norme previste dall'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento alle espressioni «traffici illeciti» ed «attività delittuose» — e che comporta, ai fini dell'individuazione dei soggetti pericolosi socialmente alla stregua della riferita tipizzazione, l'esclusione della rilevanza dei reati contravvenzionali (Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, P.G. in proc.

Crea, Rv. 252240) — esige, anche nel caso dell'evasore seriale, una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Ha, infine, osservato che nel giudizio volto alla valutazione della serialità dell'evasione fiscale, al fine di accertare che l'evasore vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, risulta necessario tenere in considerazione l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa, dovendosi avere rilievo anche all'eventuale circostanza che, in «seguito della procedura amministrativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell'esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisiti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata).

2.3. Più avanti, la Corte di cassazione ha stigmatizzato la decisione annullata per avere inserito, nel novero degli elementi da cui ha desunto la pericolosità qualificata dei fratelli Bonaffini, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle loro solide, continue ed ultratrentennali relazioni con esponenti della criminalità organizzata messinese, che, invece, il Tribunale aveva valorizzato per il solo Sanno; così come censurabile appare, nell'ottica del giudice di legittimità, la valorizzazione di alcune informative di p.g., non citate dal Tribunale, per di più non accompagnata dalla specifica indicazione di condotte, sintomatiche dell'appartenenza, ulteriori rispetto agli episodi indicati (fatti del supermercato e vicenda stupefacenti).

2.4. La Corte di cassazione ha, ancora, stimato la fondatezza delle doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva dedotto la titolarità di risorse lecite proprie — in relazione alla totale carenza di motivazione circa le ragioni del rigetto dell'appello da lei presentato.

2.5. Il giudice di legittimità ha disatteso i motivi di ricorso articolati dai fratelli Bonaffini con riferimento alla determinazione delle fonti reddituali ed al metodo utilizzato per il rilevamento della sproporzione patrimoniale, operato sulla base del raffronto, per le singole annualità, tra le entrate ufficiali e le uscite; a quest'ultimo proposito, ha aggiunto che non risulta dedotta in modo specifico una fonte lecita non presa in considerazione e ritenuto inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza le relative censure formulate, sempre in punto di sproporzione reddituale, nella parte conclusiva del motivo, che si traduce, in buona sostanza, nell'invocazione di una diversa valutazione di merito delle risultanze contabili.

Ha, del pari, sancito l'inammissibilità, per genericità, del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per non avere ella dedotto specifiche censure in ordine alla titolarità di proprie risorse lecite, con le quali avrebbe provveduto all'acquisto dei beni confiscati e che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare.Ha, invece, stimato la fondatezza dei motivi di ricorso articolati dai germani Chiofalo in relazione alla determinazione dei redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione sul rilievo che, avendo la Corte di appello ritenuto la legittima acquisizione e disponibilità delle quote e del patrimonio delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare, la cui confisca ha revocato, ne consegue che «tra i redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione vanno considerati anche quelli provenienti da tali società nel periodo di ritenuta pericolosità sociale».

3. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha innanzitutto confermato il giudizio di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA].

Premesso il richiamo alla differenza tra la nozione di «partecipazione» ad associazione mafiosa, che condiziona l'incriminazione penale, e quella di «appartenenza», che è, invece, rilevante in vista dell'applicazione di misure di prevenzione, ha ricordato che alla seconda categoria devono essere ricondotte tanto le condotte indicative di vera e propria partecipazione quanto quelle di supporto causale del non-associato, rientranti, sul versante penale, nell'area del concorso esterno o comunque idonee ad apportare un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso, con esclusione, invece, delle situazioni di contiguità o collateralità all'associazione che non si sostanzino in un apporto individuabile alla vita della compagine e funzionale agli interessi della struttura criminale.

Ha, quindi, ravvisato primo elemento sintomatico della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di intermediazione da lui svolta nell'ambito dell'attività estorsiva posta in essere ai danni di un imprenditore interessato all'apertura di un supermercato in una zona controllata dal clan malavitoso cui egli era contiguo, che gli è valsa la condanna irrevocabile per il delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen..

Ha, in secondo luogo, tratto argomento dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della prossimità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa stanziata sul territorio del rione messinese di Mangialupi, tradottasi — oltre che nella gratuita messa a disposizione dei propri locali per la celebrazione di cerimonie da parte dei malavitosi locali — nella consumazione di crimini di natura economica (finanziamenti destinati ad acquisto di partite di sostanze stupefacenti, riciclaggio dei proventi degli illeciti perpetrati mediante investimento nell'attività edilizia) e tale da garantirgli l'esenzione da eventuali richieste estorsive.

La Corte di appello ha ritenuto l'attendibilità delle propalazioni di Centorrino, confermata dagli acquisiti riscontri esterni, consistenti in dichiarazioni di altri collaboratori, nonché negli esiti di intercettazioni e di ulteriore attività investigativa, ed afferenti anche alla solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] ed ambienti criminali catanesi, manifestata offrendo, altresì, le strutture ricettive a lui riconducibili quali basi d'appoggio per i familiari di un autorevole esponente della malavita etnea, allorquando costoro si recavano in Messina per far visita ad una loro congiunta, ivi detenuta.

Il giudice del rinvio ha assegnato fondamentale rilievo, ai fini dell'apprezzamento della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA], così come di quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], alla fittizia intestazione — ad immediato ridosso del suo arresto per i fatti connessi alla menzionata estorsione in pregiudizio del titolare del supermercato — delle proprie partecipazioni in alcune delle principali società del loro gruppo in favore del socio [OSCURATO:PERSONA], comprovata tanto dalla riscontrata assenza, in capo all'acquirente, delle risorse economiche necessarie al pagamento delle quote trasferite quanto dalle conversazioni intercettate, univocamente attestanti che egli ha continuato, a dispetto dell'apparente cessione, ad interessarsi alle società, ad esempio occupandosi degli adempimenti fiscali, delle contrattazioni finalizzate all'acquisto ed alla vendita di prodotti ittici, dell'assunzione di personale.

Il quadro espressivo della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] è completato, nella ricostruzione operata dal giudice del rinvio, dalla destrezza da lui palesata allorquando, fatto bersaglio di una richiesta estorsiva in occasione della costruzione di un complesso edilizio sul litorale jonico messinese, ha mostrato la sicurezza tipica di chi è aduso a rapporti in condizioni di parità, anziché di sottomissione, con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali.

Né, conclude la Corte di appello, la precedente conclusione trova smentita nella denunzia sporta da Bonaffini nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe rivolto una richiesta estorsiva, risalente ad un'epoca in cui egli, da poco rimesso in libertà, aveva, con ogni probabilità, interesse ad esibire un'apparente estraneità a dinamiche criminali, coniugata alla fiducia nell'operato delle istituzioni.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, ritenuto soggetto di pericolosità sociale generica, perché sistematicamente dedito all'evasione fiscale ed al ricorso al «nero» come fonte di profitto da reinvestire in operazioni commerciali ed edilizie, secondo quanto ampiamente comprovato dalle intercettazioni in atti, attestanti che egli, grazie alla sottrazione dei ricavi all'imposizione tributaria, reimpiegava i profitti così conseguiti in altre operazioni, attività che, di fatto, gli consentiva di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.

3.2. La Corte di appello ha, nondimeno, revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in considerazione della risalente collocazione temporale di tutte le condotte sintomatiche, anteriori al 2010, tale da indurre ad escludere il prescritto connotato dì attualità.

4. La Corte di appello ha, ugualmente, stimato la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha, in primis, ripercorso il vissuto giudiziario, per valorizzare, poi, la caratura criminale dei figli Salvatore ed Antonino, coinvolti in vicende giudiziarie che ne attestano, rispettivamente, la pregressa íntraneità alla criminalità mafiosa e la dedizione al narcotraffico.

Ha segnalato, in specie, che la societas sceleris ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui [OSCURATO:PERSONA] era esponente di spicco, si serviva, per il trasporto della sostanza stupefacente, dei camion, muniti di cella frigorifera, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], impresa gestita da [OSCURATO:PERSONA], occultando la droga tra le cassette del pesce, ciò che presupponeva, per logica, la connivenza del proposto, con il quale, al tempo, Antonino conviveva.

Il giudice del rinvio ha tratto ulteriore argomento, in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività criminale del figlio, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]W°, che ha indicato il padre quale vero dominus della compagine criminale a base familiare, specìfìcandone il modus operandi nel commercio, su vasta scala, di sostanze stupefacenti.

Ha, ancora, ricordato la vicenda, già analizzata nell'esame della posizione del fratello, connessa alla simulata cessione delle quote dì partecipazione nelle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare in favore di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], originata — secondo l'impostazione accusatoria, validata dal giudice di merito — dal timore, rivelatosi fondato, di essere raggiunto da misure di prevenzione patrimoniale e dalla conseguente necessità di occultare il proprio patrimonio grazie alla collaborazione di compiacenti prestanome.

La Corte di appello ha, conclusivamente, affermato che «Tutti gli elementi sin qui analizzati restituiscono un soggetto incline a violare la legge, coinvolto con persone legate alla criminalità messinese, che utilizzava la propria attività commerciale quale schermo per il traffico di sostanze stupefacenti, reinvestendo i profitti illeciti... [...] ...e che, temendo di potere essere raggiunto da misure ablative, si disfaceva fittiziamente delle società a lui ricollegabili».

5. Il giudice del rinvio ha successivamente rilevato, in ordine al requisito della sproporzione patrimoniale, che il rigetto, da parte della Corte di cassazione, dei motivi dì ricorso articolati, sul punto, dai germani Bonaffini ha delimitato, in forza del principio di formazione progressiva del giudicato, la cognizione del giudice ad quem, precludendo una nuova valutazione in sede di rinvio.Ad ogni buon conto, per mera completezza espositiva, ha riportato le statuizioni contenute, in argomento, nella sentenza annullata, che ha espressamente condiviso e fatto proprie.

6. La Corte di appello ha, infine, rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale, ha osservato, non ha allegato né, tantomeno, dimostrato la percezione di redditi di fonte lecita, sì da legittimare, in accordo con il primo giudice, il convincimento che i beni confiscati in suo pregiudizio siano stati a lei solo formalmente intestati.

7. [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Immobiltre s.r.I., C&B Costruzioni s.r.I., B.C.

Costruzioni s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione affidati a tre motivi, l'ultimo dei quali è relativo alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Con il primo motivo, lamentano violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione ascrivendo alla Corte di appello di avere, innanzitutto, violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Osservano, in proposito, che la Corte messinese, incorrendo in un clamoroso errore tecnico, ha riproposto le argomentazioni già utilizzate nel decreto annullato e ritenute non idonee a dimostrare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione mafiosa e, quindi, l'essere egli portatore di pericolosità sociale qualificata.

Tanto, con riferimento, in primis, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], impalpabili e generiche, il cui riscontro è stato rinvenuto nel coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale promosso nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, come documentalmente dimostrato, Trovato, in quel procedimento, è stato definitivamente assolto e che gli addebiti a lui mossi non riguardavano, comunque, reati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti lamentano, per altro verso, l'illogicità delle considerazioni dedicate alle accertate relazioni con i familiari di Salvatore «Turi» Cappello che, rettamente intese, appaiono del tutto neutre nell'ottica della prossimità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti di criminalità organizzata, nonché l'insufficienza, nella specifica ottica dell'accertamento della pericolosità sociale qualificata, dell'episodio per cui egli è stato condannato per violenza privata aggravata.Con riferimento all'intestazione fittizia delle quote sociali in favore dei fratelli Chiofalo, eccepiscono che il procedimento penale promosso per tale fatto, tuttora pendente, poggia su un compendio probatorio composto, in via pressoché esclusiva, da intercettazioni non utilizzabili perché disposte nell'ambito di altro procedimento ed acquisite in difetto delle condizioni di legge, secondo quanto chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

I ricorrenti si dolgono, del pari, delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA], comprovata dall'esito di intercettazioni pure non utilizzabili e, comunque, non idonee ad attestare che egli abbia vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività la cui rilevanza penale, anche in termini di superamento delle soglie quantitative normativamente previste per i reati fiscali e di adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa, non è stata in alcun modo dimostrata.

7.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente confermato il giudizio di sproporzione tra i redditi del proposto ed il valore degli immobili oggetto di confisca, formulato dal primo giudice, senza considerare che la Corte di cassazione, nell'accogliere il motivo, proposto da altri ricorrenti, relativo all'incidenza della revoca della confisca delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare sulla verifica demandata al giudice, ha affermato un principio la cui applicazione avrebbe dovuto essere estesa a tutti i contitolari delle relative quote.

Più ad ampio raggio, contestano la metodologia seguita dalla Corte di appello, che ha operato un vaglio circoscritto alla sproporzione tra i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato avere la disponibilità ed i redditi di fonte lecita e non anche — in ossequio ad un'opzione ermeneutica autorevolmente recepita — alla relazione esistente tra i medesimi beni e l'attività economica esercitata.

Aggiungono, con riferimento ai redditi sottratti all'imposizione tributaria, che il loro accertamento, seguito dalla sottoposizione a tassazione ma non anche dalla promozione di iniziative giudiziarie sul piano penale, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere la complessiva compatibilità tra le risorse lecite disponibili e gli esborsi sopportati.

In tal modo, sarebbe stato possibile, in particolare, la trasparenza delle operazioni connesse al conferimento nella [OSCURATO:SOCIETA]. di anticipazioni per euro 785.000 circa, avvenuto anche grazie alla vendita di un immobile, della quale i giudizi del rinvio non hanno tenuto debito conto.

7.3. Con il terzo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che, avendo ella avanzato formale istanza volta all'esclusione, dall'oggetto della confisca, degli immobili da lei acquistati, per atto pubblico, in epoca anteriore al sequestro, la Corte di appello, dopo avere riunito il procedimento così introdotto a quello scaturito dall'annullamento del primo decreto da parte della Corte di cassazione, ha omesso di adottare, al riguardo, le dovute statuizioni.

8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere, innanzitutto, il giudice del rinvio ritenuto la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] esaltando, in spregio a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, vicende assai risalenti e, comunque, di modesto o nullo rilievo.

Nello specifico, addebitano alla Corte di appello di avere tratto argomento da una mera illazione, quale quella che vuole [OSCURATO:PERSONA] connivente, quando non addirittura concorrente, con il figlio Antonino nel trasporto, a bordo di mezzi di proprietà dell'odierno proposto, di sostanza stupefacente.

Sotto altro aspetto, obiettano che il giudice del rinvio ha illogicamente assegnato rilievo alla parola di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità non è stato possibile saggiare, e trascurato, al contrario, l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], silente in ordine alla sua contiguità, diretta o per interposta persona, alla criminalità organizzata.

In generale, lamentano che la Corte di appello, nel reiterare gli argomenti utilizzati nel decreto annullato, abbia eluso, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., le censure evidenziate dal giudice di legittimità, fondando la decisione sugli stessi elementi indiziari già ritenuti intrinsecamente inidonei a legittimare un giudizio di pericolosità qualificata, che ha delibato attraverso il medesimo iter logico motivazionale ritenuto insufficiente nella sentenza di annullamento.

Evidenziato, ulteriormente, che la documentazione versata in atti smentisce l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avrebbero convissuto sino al 2005, i ricorrenti eccepiscono la carenza delle condizioni cui il legislatore subordina il riconoscimento della pericolosità sociale, sia generica che qualificata, avuto, vieppiù, riguardo all'epoca, remota, dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai quali, peraltro, egli è stato da tempo riabilitato.

Ascrivono alla Corte di appello di avere privilegiato una errata lettura della cessione, da parte dei germani Bonaffini ed in favore di Gaetano e [OSCURATO:PERSONA], delle quote di partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. e C&B Immobiliare s.r.I., avvenuta mercè la corresponsione, nell'arco di due anni, della maggior parte del prezzo pattuito (euro 440.000, su un totale di euro 600.000) e I ' segnalano, al riguardo, che il procedimento penale relativo a tale vicenda è ancora sub judice, dovendosi verificare, in quel contesto, l'utilizzabilità, alla luce del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), delle intercettazioni poste a fondamento dell'impostazione accusatoria.

I ricorrenti contestano, del pari, la legittimità del giudizio espresso dal giudice del rinvio in merito alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un supposto status di evasore fiscale, cui non corrisponde la promozione di procedimenti penali per condotte suscettibili di incriminazione perché comportanti il superamento delle soglie di legge.

8.1. Con il secondo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge, in punto di sproporzione tra i redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare ed il valore dei beni nella sua disponibilità, esprimendo riserve di ordine metodologico analoghe a quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati e rimarcando, altresì, che la Corte di appello ha addotto, a supporto della ritenuta sproporzione, considerazioni che attengono in via esclusiva alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed omesso, per contro, di esaminare i rilievi precipuamente attinenti all'incidenza, sul complessivo vaglio di compatibilità, dei redditi prodotti dal proposto e dai figli Vittorio e Carmelo.

9. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali si duole che la Corte di appello abbia disatteso le univoche indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, sostenendo, in tangibile contrasto con il dato documentale, che ella non ha dedotto, con l'atto di appello, la titolarità di proprie risorse lecite proprie.

Deduce, in specie, che sono state depositate, nel primo giudizio di appello, due relazioni di consulenza, con acclusa documentazione contabile e fiscale, nonché una memoria difensiva, che attengono anche alla sua posizione.

Aggiunge di avere presentato, diversamente da quanto indicato dal giudice del rinvio, ricorso per cassazione autonomo rispetto a quello proposto dal marito e dal figlio, cui sono stati allegati perizie, note e documenti dimostrativi della disponibilità di redditi leciti propri.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, anche sub specie di carenza o apparenza della motivazione, in relazione alle argomentazioni utilizzate dal Tribunale, e già contestate con i motivi di appello, per dimostrare la riconducibilità al marito dei beni a lei formalmente intestati.10. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale moglie di [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, anche per mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello, in sede di rinvio, omesso di vagliare l'impugnazione da lei presentata avverso la confisca di un conto corrente a lei intestato, con saldo attivo di circa 3.500 euro, sul postulato — la cui fallacia è attestata dal tenore del dispositivo, con il quale è stata disposta la revoca della sola «confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» — dell'intervenuta revoca della confisca di tutti i beni intestati a terzi interessati e, asseritamente, nella disponibilità dei fratelli Gaetano e [OSCURATO:PERSONA].

11. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei residui ricorsi.

12. Il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, con allegata documentazione, rappresentando che il 12 ottobre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, lo ha assolto per insussistenza dell'addebito, unitamente al fratello Sanno ed a Domenico e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che si assumeva essere stato commesso attraverso la fittizia intestazione, in favore dei germani Chiofalo, delle quote delle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare già di proprietà dei Bonaffini.

L'8 novembre 2021, poi, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

13. Il 29 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta depositato motivi nuovi, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali sono stati riproposte e sviluppate le obiezioni, già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, in punto di pericolosità sociale, qualificata e generica, e di sproporzione tra redditi di fonte lecita e beni nella disponibilità del proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono — nelle parti e nei limiti che saranno, di seguito, indicati — fondati, sì da imporre l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.2.

Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale — specificamente, del dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021 — operata, in allegato ai motivi nuovi, da [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, è pertinente il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, deo, 2013, Platamone, Rv. 254302).

Espressione di tale orientamento è, con diretto riferimento alla materia in trattazione, l'affermazione per la quale «Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens" di cause estintive e di disposizioni più favorevoli. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione)» (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801).

3. Sempre in via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso.

4. La verifica da compiersi, nei limiti delle deduzioni operate con i motivi di ricorso, in questa sede attiene al rispetto, da parte del giudice del rinvio, delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, che attengono alla posizione di entrambi i proposti — oltre che a quella di taluni terzi interessati — ed alla pericolosità sociale sia generica che qualificata, ed al conseguente superamento delle enucleate deficienze.

5. Il controllo sortisce esito senz'altro positivo con riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], la cui trascorsa appartenenza ad una associazione mafiosa è stata ritenuta dalla Corte di appello sulla scorta di un apparato motivazionale che resiste alle critiche difensive.

La Corte di appello ha, innanzitutto, nitidamente tratteggiato, attraverso pertinenti riferimenti agli approdi della giurisprudenza di legittimità, la nozione di «appartenenza» ad un'associazione mafiosa, rilevante in vista dell'apprezzamento della pericolosità sociale qualificata, opportunamente distinguendola da quella di «partecipazione», che connota, invece, la condotta penalmente sanzionata dall'art. 416-bis cod. pen..

La Corte ha, quindi, debitamente valorizzato (cfr. pagg. 9-10) l'episodio che è valso a Bonaffini la condanna per il delitto di violenza privata aggravata, espressivo di fattiva solidarietà con esponenti di un accreditato clan malavitoso e della capacità del proposto di interloquire con cognizione di causa nell'ambito di vicende illecite, connesse al ferreo controllo del territorio da parte delle congreghe criminali ivi stanziate, e di favorire la composizione della vertenza in termini soddisfacenti anche per l'organismo parassitario, senza il cui benestare non sarebbe stato possibile avviare l'attività economica.

Il giudice del rinvio ha, subito dopo, dato conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto il rapporto sinallagmatico intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clan di Mangialupi in termini tali da non lasciare dubbi in merito all'appartenenza del proposto al sodalizio, tradottasi in fattiva collaborazione finanziaria e commerciale, ampiamente travalicante la sfera della compiacente contiguità.Dopo aver chiarito, in ossequio a pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939), che, in materia di prevenzione, possono valorizzarsi anche chiamate in reità o correità assistite da riscontri non individualizzanti, ha analiticamente indicato (cfr. pagg. 11-13) gli elementi che confermano, in linea generale, la piena credibilità — estesa alla riferita commistione di interessi tra il clan di Mangialupi e Bonaffini, sulla cui liquidità l'associazione poteva contare e che era in grado di reinvestire in attività lecita i proventi del traffico di stupefacenti — di Centorrino, via via rinvenuti nella conferma al suo dire proveniente da [OSCURATO:PERSONA], nell'accertata vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Trovato, in una conversazione intercorsa tra il proposto e l'arch. [OSCURATO:PERSONA], nell'ospitalità fornita da Bonaffini ai parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio ha assegnato primaria rilevanza, in vista dell'accertamento della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], così come del fratello [OSCURATO:PERSONA], al contegno da loro serbato tra il 2009 ed il 2010 — ovvero subito dopo che Sanno era stato arrestato nell'ambito del procedimento relativo all'estorsione in pregiudizio del gestore del supermercato MD Discount — tradottosi nel dismettere fittiziamente, in favore dei germani Chiofalo, le partecipazioni nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e C&B Immobiliare s.r.I., allo scopo di eludere eventuali, temute iniziative di prevenzione patrimoniale e mantenendo, nondimeno, l'effettivo controllo sulla conduzione di tali aziende.

A tal fine, la Corte di appello ha indicato, a positivo riscontro dell'impostazione accusatoria, l'esito degli accertamenti promossi sulla capacità reddituale dei Chiofalo, rivelatasi insufficiente all'effettuazione di quegli investimenti, nonché le conversazioni, oggetto di captazione occulta, plasticamente attestanti che, ancora a distanza di quasi un anno dalla cessione delle quote, [OSCURATO:PERSONA] si atteggiava a dominus delle società formalmente trasferite a terzi.

La Corte di appello ha infine indicato, a completamento dell'esposizione degli elementi che la hanno indotta a ritenere la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], l'atteggiamento da lui tenuto quale destinatario di una richiesta estorsiva, evocativo di consolidata abitudine a destreggiarsi in vicende criminali, ed escluso che le conclusioni raggiunte possano essere revocate in dubbio dalla denunzia sporta nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], formalizzata in un frangente in cui Bonaffini, da poco scarcerato, era presumibilmente mosso dall'intento di offrire una diversa, e più rassicurante, immagine di sé quale operatore economico estraneo ad ambienti criminali e disponibile alla collaborazione con le istituzioni.6.

A fronte di un iter argomentativo emendato dalle carenze evidenziate dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento e che, lungi dal concretare la dedotta mancanza o apparenza della motivazione, si palesa completo e lineare, il ricorrente introduce obiezioni prive di pregio che, con riferimento all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], si incentrano sull'effettiva dimensione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero su circostanze che, ove pure apprezzate nei termini indicati in ricorso, non perdono l'attitudine a confortare ab externo, insieme a quelle ulteriormente indicate dalla Corte di appello, il formulato giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia.

Il ricorrente si colloca, con riferimento agli indici di appartenenza mafiosa enucleati dal giudice del rinvio, in una prospettiva che, in quanto confinata nell'area della confutazione e della proposizione di letture alternative del compendio istruttorio, non vale — avuto riguardo ai sopra richiamati limiti del giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione — a configurare la dedotta violazione di legge.

Né, per pervenire ad opposta soluzione, può lecitamente porsi l'accento sull'esito del procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], per la fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della C&B Immobiliare s.r.I., pendente, all'atto dell'adozione del decreto impugnato, presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza con cui la Corte di appello di Messina aveva, in proposito, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Con il decreto impugnato, la Corte di appello ha, invero, tratto argomento, in termini tutt'altro che illogici, da elementi tratti da un procedimento penale in itinere e non contraddetti, in fatto, da alcuna pronunzia giurisdizionale, costituiti dalle conversazioni attestanti, unitamente ad elementi di natura documentale, frutto delle espletate indagini patrimoniali, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si spogliarono solo in apparenza, ed al precipuo scopo di eludere le investigazioni, delle rispettive partecipazioni nelle società trasferite.

Tanto, in perfetto ossequio al principio di reciproca autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, che consente la valutazione, nel secondo, dei fatti accertati in sede penale anche in assenza di sentenza di condanna ed alla sola condizione che gli elementi di fatto de quibus agitur non siano stati definitivamente smentiti.

Sotto questo profilo — a prescindere dal dato inerente all'attuale, perdurante pendenza del menzionato procedimento penale, che, di per sé, consente, in assenza di vincoli derivanti dal giudicato, l'utilizzo, nel procedimento di prevenzione, degli elementi considerati — irrilevanti si palesano le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA], al pari del fratello, dedica al tema dell'utilizzabilità, nel processo penale, delle menzionate intercettazioni.

Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, ha da tempo stabilito che «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione» (Sez.

U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271), non è men vero, per converso, che tale principio è destinato ad essere applicato in tutte le ipotesi di violazione delle modalità di formazione della prova normativamente previste, id est di difformità dal modello legale che, in ragione della natura compiutamente giurisdizionale del procedimento di prevenzione, non possono che incidere anche sull'utilizzabilità, in tale ultima sede, dei risultati di attività captativa eseguita in spregio a regole introdotte nell'ottica, tipicamente garantistica, della delimitazione del potere statuale di sacrificare la libertà di comunicazione in funzione della tutela dell'interesse pubblico all'accertamento ed alla repressione dei reati.

Ora, nel caso di specie, eccepiscono i ricorrenti, si sarebbe verificata la trasmigrazione di esiti di attività captativa, della cui rituale acquisizione non si dubita, verso procedimento penale diverso da quello in cui le intercettazioni sono state autorizzate eseguite, in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen., nell'interpretazione fornita dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

Il tema introdotto dai ricorrenti non attiene, dunque, alla formazione della prova ma, piuttosto, alla possibilità di utilizzare i risultati di intercettazioni ritualmente autorizzate ed acquisite nell'ambito di distinto procedimento penale, cioè a profilo che non influisce in alcun modo sull'impiego di quelle captazioni nel procedimento di prevenzione, della cui piena legittimità non vi è, dunque, ragione di dubitare.

Né, va per completezza aggiunto, l'eventuale definizione in senso assolutorio del giudizio penale relativo alla fittizia attribuzione delle quote societarie inciderebbe, ove pure accompagnato dall'espressa indicazione dell'insussistenza dell'addebito, sulla riconosciuta utilizzabilità di elementi di fatto tratti dal diverso procedimento penale nel quale le captazioni furono disposte ed eseguite, che la Corte di appello ha stimato idonei a comprovare, unitamente agli altri indicati nel decreto impugnato, l'appartenenza mafiosa dei germani Bonaffini, rivelata, in ossequio ad un ragionamento scevro da fratture razionali e, perciò, in questa sede insindacabile, dalla gestione occulta di aziende formalmente cedute a terzi, contegno finalizzato a creare una situazione di apparenza destinata ad ingannare le pubbliche autorità, impegnate nell'opera di individuazione ed ablazione di beni e capitali di origine illecita.

Conclusione, questa, che si palesa perfettamente coerente con la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale descritta, con dovizia di particolari, da [OSCURATO:PERSONA] ed emergente dalle vicende ulteriormente descritte e commentate nel decreto impugnato.

Resta, in tal modo, confermato il principio di diritto secondo cui «Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Carvelli, Rv. 260482; Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli, Rv. 239358).

Ciò, in quanto il coefficiente di incidenza dell'esito, liberatorio per l'imputato, del processo penale sull'utilizzabilità e sulla rilevanza degli elementi ivi acquisiti nel procedimento di prevenzione varia, per necessità, in funzione delle ragioni che lo hanno determinato, sicché, ad esempio, alla piena libertà di valutazione conseguente al proscioglimento per estinzione del reato o all'assoluzione per inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 270 cod. proc. pen. fa pendant un vincolo ben più stringente laddove, al contrario, la dimostrazione del fatto contestato sia stata affidata a dichiarazioni accusatorie rivelatesi prive di affidabilità.

7. La decisione impugnata appare, ugualmente, esente da censure nella parte in cui, facendo tesoro dei rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, conferma il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio — pronunziatosi in epoca successiva all'intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto non conforme alla [OSCURATO:PERSONA] la previsione della categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concernente «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» — si è conformato ai principi di diritto enunciati, in epoca anteriore alla decisione del giudice delle leggi, dalla sentenza di annullamento del primo decreto.

Ha, in particolare, stimato che [OSCURATO:PERSONA] viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi dell'attività delittuosa, traendo argomento oltre che dalla commissione, nel passato, dei reati per i quali egli ha riportato condanna, dal sistematico ricorso alla pratica dell'evasione fiscale.

In proposito, la Corte di cassazione aveva sottolineato, con la sentenza di annullamento, la necessità di orientare la verifica giudiziale ad un approccio tassativizzante che, lungi dall'esaurirsi nella constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato, e ancor meno di «indiziabile», per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, consenta di: prendere in considerazione fatti concreti, piuttosto che semplici sospetti; distinguere, di volta in volta, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita; esaminare oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati; cristallizzare, con sufficiente determinatezza, gli indici di pericolosità sociale che permettano di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati.

Con riferimento all'evasione fiscale, valorizzata dal decreto annullato quale indice sintomatico di pericolosità sociale, il giudice di legittimità ha stigmatizzato le valutazioni operate dalla Corte messinese e ricordato: - che il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, che presuppone, invece, che il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili alla figura dell'evasore fiscale, in sé e per sé considerato; - che, ai fini dell'individuazione dei soggetti pericolosi socialmente alla stregua della riferita tipizzazione, è necessaria, anche in ragione dell'esclusione della rilevanza dei reati contravvenzionali (Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240), una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto, altresì, che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; - che, nel giudizio volto alla valutazione della serialità dell'evasione fiscale, al fine di accertare che l'evasore vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, risulta necessario tenere in considerazione l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa.Ora, il giudice del rinvio, con la motivazione del decreto qui impugnato, ha offerto una valutazione che risponde appieno alle esigenze segnalate dalla sentenza di annullamento e che appare, comunque, tetragona alle obiezioni del ricorrente che, in buona sostanza, si esauriscono nella riproposizione delle censure rivolte dalla Corte di cassazione all'originaria pronunzia della Corte di appello, oltre che nella generica deduzione, della cui infondatezza si è già detto, relativa all'utilizzabilità di esiti di intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento.

La Corte peloritana ha, infatti, descritto, tramite il riferimento a conversazioni di incontrovertibile eloquenza, delle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista, un'attività di sottrazione all'imposizione tributaria di ingentissime somme di denaro che, per come emerge dalle parole registrate, rispondeva ad una prassi assolutamente consolidata e tutt'altro che episodica — ciò che consente di ritenere integrato il requisito dell'abitualità — e che ha, ragionevolmente, comportato la commissione di reati che, per la dimensione economica evocata (facendosi a più riprese cenno a movimenti occulti nell'ordine delle centinaia di migliaia, quando non addirittura dei milioni, di euro), hanno assunto consistenza delittuosa, stante il superamento delle soglie previste dalla normativa di settore.

Il provvedimento impugnato descrive, dunque, [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di soggetto che, lungi dal mostrare una generica propensione ad eludere l'imposizione tributaria e, in ultimo, a frodare il fisco o dall'essere raggiunto da meri sospetti, ha improntato il proprio agire al continuo e costante ricorso all'infedeltà fiscale, non accompagnato, peraltro, da momenti di, ancorché interessata, resipiscenza (non risulta, infatti, che egli abbia successivamente versato, neanche in parte, le imposte evase), ed ha, in tal modo, abitualmente vissuto, anche in parte, fruendo dei proventi dell'attività delittuosa.

Nel contesto così delineato, del tutto appropriato si rivela il richiamo, operato dalla Corte di appello, alla lezione giurisprudenziale secondo cui «In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto» (Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Gargano, Rv. 272167).

8. È, invece, fondato, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la legittimità del giudizio di pericolosità sociale del primo, formulato in via incidentale ed in funzione dell'accertamento dei presupposti per disporre la contestata confisca.

In proposito, va premesso che la Corte di appello, dopo avere esposto, alla pag. 3 del decreto impugnato, che quello annullato dalla Corte di cassazione aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale, sia qualificata che generica, espresso dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato, alle pagg. 19-24, la posizione del proposto con esclusivo riferimento alla pericolosità sociale qualificata.

La radicale mancanza di motivazione in ordine al residuo profilo inficia, con ogni evidenza, la legittimità del decreto impugnato, che è, peraltro, affetto da gravi carenze anche in relazione al tema compiutamente sviluppato.

Il giudice del rinvio ha formulato il giudizio di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] sulla base, oltre che dei risalenti precedenti penali e della fittizia attribuzione delle quote delle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare in favore di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], di elementi cui ha assegnato attitudine probatoria attraverso un percorso argomentativo non conforme ai parametri legali.

Il riferimento attiene, per un verso, alla rilevanza, in funzione dimostrativa dell'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], delle condotte dei figli Salvatore ed Antonino.

Quanto al primo, la Corte di appello ne ha ricordato i trascorsi criminali, che gli sono valsi la condanna all'ergastolo per i delitti di omicidio plurimo ed associazione mafiosa, e la successiva opzione, risalente al 1988, per la collaborazione con la giustizia, indicazioni che, al di là della carica suggestiva, nulla dicono in ordine alla personalità del proposto, il quale, deve vieppiù presumersi, non risulta essere stato raggiunto dalle propalazioni accusatorie del rampollo.

Con riferimento, poi, ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello segnala che il secondo, nella conduzione della fiorente attività di narcotraffico cui egli era dedito, si è avvalso, come emerso dalle espletate intercettazioni, di mezzi di trasporto di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., circostanza che evidenzia il consapevole concorso dell'odierno ricorrente nella condotta illecita, non potendo ragionevolmente sostenersi, anche in ragione della convivenza, al tempo, tra i due, «che [OSCURATO:PERSONA] potesse utilizzare i mezzi della società del padre per trasportare lo stupefacente, occultandolo fra le cassette del pesce, anche presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] all'insaputa del padre».Trattasi, a giudizio del Collegio, di conclusione sostanzialmente apodittica, affidata ad una congettura piuttosto che ad un compiuto e razionale sviluppo argomentativo.

Al di là del dato, in sé non decisivo, che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato sottoposto ad indagini per i reati commessi dal figlio, il mero riferimento all'impiego, per il trasporto di stupefacente, di camion frigoriferi di proprietà della società del proposto appare, da solo, insufficiente — nulla conoscendosi, allo stato, su tempi, modalità, eventuale reiterazione della condotta — a cristallizzare, con sufficiente nitore, un fatto espressivo di appartenenza mafiosa ma, al più, ad accreditare una illazione, connotata da un margine di equivocità non tollerabile in seno ad un controllo di natura propriamente giurisdizionale quale è quello affidato al giudice della prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] è, ulteriormente, raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale lo indica come soggetto posto al vertice della consorteria criminale a base familiare ed attivo nel mercato del narcotraffico internazionale, così introducendo informazioni senz'altro suscettibili, tanto più se vagliate in combinazione alle residue emergenze istruttorie, di avallare il postulato di accusa.

La Corte di appello, nel riportare le propalazioni di Merillo, ha, tuttavia, omesso di saggiarne l'attendibilità, con riferimento alla personalità del loquente ed al tenore della sua narrazione, operazione che appare tanto più imprescindibile — sì da integrare il vizio di carenza di motivazione — laddove si consideri che il contributo del collaboratore risale ad oltre quindici anni orsono e che non risulta, a dispetto della centralità del ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto in ambito associativo, che, medio tempore, dette dichiarazioni abbiano avuto significativi riscontri in chiave processuale.

Se ai precedenti rilievi si aggiunge, traendo spunto dalla censura mossa dalla Corte di cassazione al par. 9.6 della sentenza di annullamento, che [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni direttamente attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ricava, nel complesso, l'impressione di una motivazione che non soddisfa le condizioni indicate al giudice del rinvio, onde si impone, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un nuovo giudizio sulla pericolosità sociale, emendato dai vizi sopra riscontrati.

9. Sono fondati, nei termini e nei limiti di seguito indicati, i motivi articolati da Sanno ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione al formulato giudizio di sproporzione tra entrate lecite ed incrementi patrimoniali.

Priva di pregio si rivela, in primo luogo, l'obiezione, mossa da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto saggiare, oltre alla sproporzione tra i beni di cui il proposto è risultato avere la disponibilità ed i redditi di fonte lecita, quella tra i medesimi beni e l'attività economica esercitata.

Al riguardo, premesso che l'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce, al primo periodo, che «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego», l'utilizzo della disgiuntiva «o» convince del fatto che, che, come indicato dalla Corte di appello nel decreto impugnato, la sproporzione giustifica la confisca e l'attività economica anche se riferita ad uno solo dei due parametri ivi citati (il reddito dichiarato e l'attività economica esercitata).

Inammissibili (con l'unica eccezione di cui si dirà poco oltre) perché volti alla rivalutazione, nel merito, di profili già esaminati, in termini scevri dal denunciato vizio di violazione di legge, dai giudici territoriali e non interessati dalla sentenza di annullamento, nonché per carenza di autosufficienza (non essendo stati allegati ai ricorsi gli atti istruttori che supportano le contestazioni), sono le doglianze afferenti all'inserimento, tra le risorse disponibili, dei redditi sottratti all'imposizione tributaria, e, più in generale, al computo, nei periodi di riferimento, dei valori rilevanti.

A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'incidenza, ai fini del conteggio dei redditi di fonte lecita nel periodo di pericolosità sociale, di quelli prodotti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare, delle quali la Corte di appello, già con il primo decreto, aveva disposto la restituzione agli aventi diritto, previo rigetto, in riforma della decisione di primo grado, della richiesta di confisca.

La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha rilevato (par. 10.3) la fondatezza delle «censure relative all'errata determinazione dei redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione (motivo 3, paragrafo c e 4 del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; motivo 6 del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA])» ed aggiunto che «La Corte, nel revocare la confisca delle quote e del patrimonio delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]Amare ne ha ritenuto la legittima acquisizione e disponibilità, con la conseguenza che tra i redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione vanno considerati anche quelli provenienti da tali società nel periodo di ritenuta pericolosità sociale».

Il giudice del rinvio, sul punto, ha rilevato che «Le censure della Corte in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità funzionale all'individuazione dei beni suscettibili di confisca afferivano esclusivamente, come si evince dalla motivazione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]...».

Trattasi di affermazione non persuasiva.

Nel decreto annullato, la Corte di appello, alle pagg. 39-42, ha sinteticamente ripercorso la storia della [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che, in termini più circoscritti, della [OSCURATO:PERSONA]Amare s.r.I.), società che, per molti anni, è rimasta nella proprietà, quantomeno pro quota, dei germani Bonaffini, onde appare evidente che la disposta revoca della confisca è suscettibile, in astratto, di incidere sul giudizio di sproporzione formulato nei confronti degli odierni ricorrenti.

Né, d'altro canto, l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, dei soli motivi articolati dai germani Chiofalo si palesa decisiva, dovendosi tenere conto della natura non esclusivamente personale della doglianza, dalla quale discende l'applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, stando al quale «Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686), sicché «L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155; Sez. 6, n. 46203 del 02/10/2013, Mancuso, non massimata).

Il decreto impugnato deve essere, pertanto, annullato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla valutazione dell'incidenza, sul complessivo giudizio di sproporzione, dei redditi provenienti dalle società sopra indicate, che dovrà essere accertata dal giudice del rinvio.

10. Sono fondati i motivi dedotti dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

10.1. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di prevenzione (e, precisamente, in pendenza del ricorso per cassazione avverso il primo decreto della Corte di appello) ha chiesto la revoca della confisca dei beni che ella assume di avere acquistato con atto trascritto in data anteriore alla trascrizione del decreto di sequestro.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha disposto la riunione del procedimento camerale scaturito dall'istanza della Castagna ma, con il decreto del 4 luglio 2020, ha omesso di provvedere sulle sue richieste, onde deve, per questa parte, disporsi, in vista della delibazione della richiesta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

10.2. Meritevole di accoglimento è, del pari, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente, con saldo attivo di circa 3.500 euro, la cui confisca, disposta in primo grado sul presupposto che il deposito fosse nella disponibilità del proposto, non è stata revocata con il provvedimento impugnato che pure, contraddittoriamente, ha sancito la revoca della confisca dei beni nella disponibilità dei germani Chiofalo, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Gaetano.

Spetterà dunque al giudice del rinvio colmare il ravvisato vuoto motivazionale, verificando, specificamente, se ricorrono o meno le condizioni per disporre la revoca della confisca del menzionato conto corrente.

10.3. Per quanto concerne, infine, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione (atto, quest'ultimo, che ella avrebbe presentato congiuntamente al marito ed al figlio Carmelo) non sono state addotte indicazioni di sorta in merito alla percezione, da parte della donna, di risorse lecite proprie e che, rebus sic stantibus, deve convalidarsi l'assunto che le assegna il ruolo di mera prestanome del proposto.

Così facendo, ha trascurato che — come allegato, con il conforto di pertinente riscontro documentale, dalla ricorrente, e, peraltro, attestato già dalla sentenza di annullamento, oltre che dal primo decreto di appello — ella aveva, invece, dedotto, con l'atto di appello, la titolarità di risorse lecite proprie e presentato, quindi, autonomo ricorso per cassazione, cui erano stati allegati i documenti relativi al dato controverso.

Tanto basta a rendere evidente il disguido in cui è incorsa la Corte di appello e, di conseguenza, ad imporre, sul punto, l'annullamento — assorbiti, ma non preclusi, i residui motivi di ricorso — del decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio, che ponga rimedio al vizio riscontrato.

11. Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C & B [OSCURATO:PERSONA] B.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei residui ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 4 giugno 2020, la Corte di appello di Messina, pronunziandosi a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11242 del 26 ottobre 2018, dep. 2019, ha, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Messina il 5 dicembre 2013, revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., nonché la confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata disposta, tra l'altro, la confisca di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, intestati a terzi. 2. La decisione della cui legittimità, in questa sede, si discute è stata adottata nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], portatori di pericolosità sia generica che qualificata. La Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento — emessa in epoca anteriore, va opportunamente precisato, alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto l'illegittimità costituzionale di quella sub a), che consacra la pericolosità di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi — ha individuato, nell'originario decreto del 2 novembre 2017 della Corte di appello di Messina, taluni vizi, per emendare i quali ha disposto la celebrazione di un nuovo giudizio di appello. 2.1. Con riferimento, innanzitutto, alla pericolosità qualificata dei germani Bonaffini, discendente dall'affermazione della loro appartenenza ad una associazione mafiosa, ha ritenuto l'apparenza della motivazione offerta dalla Corte peloritana in ordine agli indici rinvenuti nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed alcune informative di p.g., che il giudice di primo grado non aveva utilizzato. Rilevato che detti elementi risultano, nel provvedimento cassato, soltanto genericamente evocati, senza l'individuazione di specifiche, ulteriori condotte sintomatiche, ha evidenziato la conseguente violazione del principio, affermato dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), secondo cui il concetto di «appartenenza» ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. 2.2. La Corte di cassazione ha stimato, del pari, apparente la motivazione offerta dalla Corte di appello di Messina con riferimento alla pericolosità generica. In proposito, ha osservato che, «Se da un lato, infatti, il giudizio di pericolosità risulta fondato su elementi di indiscussa sintomaticità (il precedente in tema di stupefacenti per Bonaffini), dall'altro la Corte territoriale ha trascurato alcuni elementi valorizzati dal Tribunale (precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]), fondando il predetto giudizio di pericolosità generica prevalentemente con riferimento all'attività di evasione fiscale, ritenendo che i soggetti proposti rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 lett. a) (ovvero coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi) e b) (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose)». Il giudice di legittimità ha sottolineato, al riguardo, la necessità di non deflettere da un approccio tassativizzante nella ricognizione dei contenuti normativi della predetta disposizione e ricordato, subito dopo, che «la situazione riguardante i soggetti di cui all'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 è caratterizzata dall'essere questi abitualmente dediti a traffici delittuosi e ad attività delittuose suscettive di produrre reddito illecito, destinato, almeno in parte, al sostentamento proprio e della famiglia, in cui l'avverbio 'abitualmente' postula, di necessità, pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate condotte: i traffici delittuosi di cui alla lett. a) o le attività delittuose di cui alla lett. b) dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento». Ha, dunque, rimarcato che l'accertamento non può limitarsi alla constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato e ancor meno di «indiziabile», per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, secondo quanto dimostrato sia dalla differente struttura del sistema della pericolosità qualificata che dalla pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, nel cui solco ha ribadito che: «1) il giudizio di pericolosità deve prendere in considerazione fatti concreti e non semplici sospetti; 2) spetta al giudice valutare di volta in volta, sulla base dei medesimi elementi di fatto, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita; 3) tale delibazione deve essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, esaminando oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati; 4) la cristallizzazione degli indici di pericolosità sociale — in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale — deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati». La Corte di cassazione ha ritenuto che, esaminato alla luce di questi criteri, il ragionamento svolto dalla Corte di merito tradisse un vizio di fondo, tale da integrare una violazione di legge, derivante dalla non corretta interpretazione dell'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159 del 2011, e comportante un'indebita dilatazione del concetto di pericolosità generica. Nello specifico, ha rilevato, quanto al giudizio di pericolosità generica per l'attività di evasione fiscale, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il mero status di evasore fiscale non è, come già chiarito da un consolidato indirizzo interpretativo, sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili alla figura dell'evasore fiscale, in sé e per sé considerato (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata; Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, Malara, Rv. 269026). Ha aggiunto (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata) che il richiamato principio di stretta interpretazione che governa l'applicazione delle norme previste dall'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento alle espressioni «traffici illeciti» ed «attività delittuose» — e che comporta, ai fini dell'individuazione dei soggetti pericolosi socialmente alla stregua della riferita tipizzazione, l'esclusione della rilevanza dei reati contravvenzionali (Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, P.G. in proc. Crea, Rv. 252240) — esige, anche nel caso dell'evasore seriale, una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha, infine, osservato che nel giudizio volto alla valutazione della serialità dell'evasione fiscale, al fine di accertare che l'evasore vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, risulta necessario tenere in considerazione l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa, dovendosi avere rilievo anche all'eventuale circostanza che, in «seguito della procedura amministrativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell'esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisiti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata). 2.3. Più avanti, la Corte di cassazione ha stigmatizzato la decisione annullata per avere inserito, nel novero degli elementi da cui ha desunto la pericolosità qualificata dei fratelli Bonaffini, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle loro solide, continue ed ultratrentennali relazioni con esponenti della criminalità organizzata messinese, che, invece, il Tribunale aveva valorizzato per il solo Sanno; così come censurabile appare, nell'ottica del giudice di legittimità, la valorizzazione di alcune informative di p.g., non citate dal Tribunale, per di più non accompagnata dalla specifica indicazione di condotte, sintomatiche dell'appartenenza, ulteriori rispetto agli episodi indicati (fatti del supermercato e vicenda stupefacenti). 2.4. La Corte di cassazione ha, ancora, stimato la fondatezza delle doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva dedotto la titolarità di risorse lecite proprie — in relazione alla totale carenza di motivazione circa le ragioni del rigetto dell'appello da lei presentato. 2.5. Il giudice di legittimità ha disatteso i motivi di ricorso articolati dai fratelli Bonaffini con riferimento alla determinazione delle fonti reddituali ed al metodo utilizzato per il rilevamento della sproporzione patrimoniale, operato sulla base del raffronto, per le singole annualità, tra le entrate ufficiali e le uscite; a quest'ultimo proposito, ha aggiunto che non risulta dedotta in modo specifico una fonte lecita non presa in considerazione e ritenuto inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza le relative censure formulate, sempre in punto di sproporzione reddituale, nella parte conclusiva del motivo, che si traduce, in buona sostanza, nell'invocazione di una diversa valutazione di merito delle risultanze contabili. Ha, del pari, sancito l'inammissibilità, per genericità, del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per non avere ella dedotto specifiche censure in ordine alla titolarità di proprie risorse lecite, con le quali avrebbe provveduto all'acquisto dei beni confiscati e che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare.Ha, invece, stimato la fondatezza dei motivi di ricorso articolati dai germani Chiofalo in relazione alla determinazione dei redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione sul rilievo che, avendo la Corte di appello ritenuto la legittima acquisizione e disponibilità delle quote e del patrimonio delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare, la cui confisca ha revocato, ne consegue che «tra i redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione vanno considerati anche quelli provenienti da tali società nel periodo di ritenuta pericolosità sociale». 3. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha innanzitutto confermato il giudizio di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso il richiamo alla differenza tra la nozione di «partecipazione» ad associazione mafiosa, che condiziona l'incriminazione penale, e quella di «appartenenza», che è, invece, rilevante in vista dell'applicazione di misure di prevenzione, ha ricordato che alla seconda categoria devono essere ricondotte tanto le condotte indicative di vera e propria partecipazione quanto quelle di supporto causale del non-associato, rientranti, sul versante penale, nell'area del concorso esterno o comunque idonee ad apportare un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso, con esclusione, invece, delle situazioni di contiguità o collateralità all'associazione che non si sostanzino in un apporto individuabile alla vita della compagine e funzionale agli interessi della struttura criminale. Ha, quindi, ravvisato primo elemento sintomatico della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di intermediazione da lui svolta nell'ambito dell'attività estorsiva posta in essere ai danni di un imprenditore interessato all'apertura di un supermercato in una zona controllata dal clan malavitoso cui egli era contiguo, che gli è valsa la condanna irrevocabile per il delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Ha, in secondo luogo, tratto argomento dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della prossimità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa stanziata sul territorio del rione messinese di Mangialupi, tradottasi — oltre che nella gratuita messa a disposizione dei propri locali per la celebrazione di cerimonie da parte dei malavitosi locali — nella consumazione di crimini di natura economica (finanziamenti destinati ad acquisto di partite di sostanze stupefacenti, riciclaggio dei proventi degli illeciti perpetrati mediante investimento nell'attività edilizia) e tale da garantirgli l'esenzione da eventuali richieste estorsive. La Corte di appello ha ritenuto l'attendibilità delle propalazioni di Centorrino, confermata dagli acquisiti riscontri esterni, consistenti in dichiarazioni di altri collaboratori, nonché negli esiti di intercettazioni e di ulteriore attività investigativa, ed afferenti anche alla solidarietà tra [OSCURATO:PERSONA] ed ambienti criminali catanesi, manifestata offrendo, altresì, le strutture ricettive a lui riconducibili quali basi d'appoggio per i familiari di un autorevole esponente della malavita etnea, allorquando costoro si recavano in Messina per far visita ad una loro congiunta, ivi detenuta. Il giudice del rinvio ha assegnato fondamentale rilievo, ai fini dell'apprezzamento della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA], così come di quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], alla fittizia intestazione — ad immediato ridosso del suo arresto per i fatti connessi alla menzionata estorsione in pregiudizio del titolare del supermercato — delle proprie partecipazioni in alcune delle principali società del loro gruppo in favore del socio [OSCURATO:PERSONA], comprovata tanto dalla riscontrata assenza, in capo all'acquirente, delle risorse economiche necessarie al pagamento delle quote trasferite quanto dalle conversazioni intercettate, univocamente attestanti che egli ha continuato, a dispetto dell'apparente cessione, ad interessarsi alle società, ad esempio occupandosi degli adempimenti fiscali, delle contrattazioni finalizzate all'acquisto ed alla vendita di prodotti ittici, dell'assunzione di personale. Il quadro espressivo della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] è completato, nella ricostruzione operata dal giudice del rinvio, dalla destrezza da lui palesata allorquando, fatto bersaglio di una richiesta estorsiva in occasione della costruzione di un complesso edilizio sul litorale jonico messinese, ha mostrato la sicurezza tipica di chi è aduso a rapporti in condizioni di parità, anziché di sottomissione, con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali. Né, conclude la Corte di appello, la precedente conclusione trova smentita nella denunzia sporta da Bonaffini nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe rivolto una richiesta estorsiva, risalente ad un'epoca in cui egli, da poco rimesso in libertà, aveva, con ogni probabilità, interesse ad esibire un'apparente estraneità a dinamiche criminali, coniugata alla fiducia nell'operato delle istituzioni. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, ritenuto soggetto di pericolosità sociale generica, perché sistematicamente dedito all'evasione fiscale ed al ricorso al «nero» come fonte di profitto da reinvestire in operazioni commerciali ed edilizie, secondo quanto ampiamente comprovato dalle intercettazioni in atti, attestanti che egli, grazie alla sottrazione dei ricavi all'imposizione tributaria, reimpiegava i profitti così conseguiti in altre operazioni, attività che, di fatto, gli consentiva di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa. 3.2. La Corte di appello ha, nondimeno, revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in considerazione della risalente collocazione temporale di tutte le condotte sintomatiche, anteriori al 2010, tale da indurre ad escludere il prescritto connotato dì attualità. 4. La Corte di appello ha, ugualmente, stimato la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha, in primis, ripercorso il vissuto giudiziario, per valorizzare, poi, la caratura criminale dei figli Salvatore ed Antonino, coinvolti in vicende giudiziarie che ne attestano, rispettivamente, la pregressa íntraneità alla criminalità mafiosa e la dedizione al narcotraffico. Ha segnalato, in specie, che la societas sceleris ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui [OSCURATO:PERSONA] era esponente di spicco, si serviva, per il trasporto della sostanza stupefacente, dei camion, muniti di cella frigorifera, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], impresa gestita da [OSCURATO:PERSONA], occultando la droga tra le cassette del pesce, ciò che presupponeva, per logica, la connivenza del proposto, con il quale, al tempo, Antonino conviveva. Il giudice del rinvio ha tratto ulteriore argomento, in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività criminale del figlio, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]W°, che ha indicato il padre quale vero dominus della compagine criminale a base familiare, specìfìcandone il modus operandi nel commercio, su vasta scala, di sostanze stupefacenti. Ha, ancora, ricordato la vicenda, già analizzata nell'esame della posizione del fratello, connessa alla simulata cessione delle quote dì partecipazione nelle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare in favore di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], originata — secondo l'impostazione accusatoria, validata dal giudice di merito — dal timore, rivelatosi fondato, di essere raggiunto da misure di prevenzione patrimoniale e dalla conseguente necessità di occultare il proprio patrimonio grazie alla collaborazione di compiacenti prestanome. La Corte di appello ha, conclusivamente, affermato che «Tutti gli elementi sin qui analizzati restituiscono un soggetto incline a violare la legge, coinvolto con persone legate alla criminalità messinese, che utilizzava la propria attività commerciale quale schermo per il traffico di sostanze stupefacenti, reinvestendo i profitti illeciti... [...] ...e che, temendo di potere essere raggiunto da misure ablative, si disfaceva fittiziamente delle società a lui ricollegabili». 5. Il giudice del rinvio ha successivamente rilevato, in ordine al requisito della sproporzione patrimoniale, che il rigetto, da parte della Corte di cassazione, dei motivi dì ricorso articolati, sul punto, dai germani Bonaffini ha delimitato, in forza del principio di formazione progressiva del giudicato, la cognizione del giudice ad quem, precludendo una nuova valutazione in sede di rinvio.Ad ogni buon conto, per mera completezza espositiva, ha riportato le statuizioni contenute, in argomento, nella sentenza annullata, che ha espressamente condiviso e fatto proprie. 6. La Corte di appello ha, infine, rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale, ha osservato, non ha allegato né, tantomeno, dimostrato la percezione di redditi di fonte lecita, sì da legittimare, in accordo con il primo giudice, il convincimento che i beni confiscati in suo pregiudizio siano stati a lei solo formalmente intestati. 7. [OSCURATO:PERSONA] ed i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Immobiltre s.r.I., C&B Costruzioni s.r.I., B.C. Costruzioni s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione affidati a tre motivi, l'ultimo dei quali è relativo alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo, lamentano violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione ascrivendo alla Corte di appello di avere, innanzitutto, violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Osservano, in proposito, che la Corte messinese, incorrendo in un clamoroso errore tecnico, ha riproposto le argomentazioni già utilizzate nel decreto annullato e ritenute non idonee a dimostrare l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione mafiosa e, quindi, l'essere egli portatore di pericolosità sociale qualificata. Tanto, con riferimento, in primis, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], impalpabili e generiche, il cui riscontro è stato rinvenuto nel coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale promosso nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, come documentalmente dimostrato, Trovato, in quel procedimento, è stato definitivamente assolto e che gli addebiti a lui mossi non riguardavano, comunque, reati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti lamentano, per altro verso, l'illogicità delle considerazioni dedicate alle accertate relazioni con i familiari di Salvatore «Turi» Cappello che, rettamente intese, appaiono del tutto neutre nell'ottica della prossimità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti di criminalità organizzata, nonché l'insufficienza, nella specifica ottica dell'accertamento della pericolosità sociale qualificata, dell'episodio per cui egli è stato condannato per violenza privata aggravata.Con riferimento all'intestazione fittizia delle quote sociali in favore dei fratelli Chiofalo, eccepiscono che il procedimento penale promosso per tale fatto, tuttora pendente, poggia su un compendio probatorio composto, in via pressoché esclusiva, da intercettazioni non utilizzabili perché disposte nell'ambito di altro procedimento ed acquisite in difetto delle condizioni di legge, secondo quanto chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). I ricorrenti si dolgono, del pari, delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA], comprovata dall'esito di intercettazioni pure non utilizzabili e, comunque, non idonee ad attestare che egli abbia vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività la cui rilevanza penale, anche in termini di superamento delle soglie quantitative normativamente previste per i reati fiscali e di adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa, non è stata in alcun modo dimostrata. 7.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente confermato il giudizio di sproporzione tra i redditi del proposto ed il valore degli immobili oggetto di confisca, formulato dal primo giudice, senza considerare che la Corte di cassazione, nell'accogliere il motivo, proposto da altri ricorrenti, relativo all'incidenza della revoca della confisca delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare sulla verifica demandata al giudice, ha affermato un principio la cui applicazione avrebbe dovuto essere estesa a tutti i contitolari delle relative quote. Più ad ampio raggio, contestano la metodologia seguita dalla Corte di appello, che ha operato un vaglio circoscritto alla sproporzione tra i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato avere la disponibilità ed i redditi di fonte lecita e non anche — in ossequio ad un'opzione ermeneutica autorevolmente recepita — alla relazione esistente tra i medesimi beni e l'attività economica esercitata. Aggiungono, con riferimento ai redditi sottratti all'imposizione tributaria, che il loro accertamento, seguito dalla sottoposizione a tassazione ma non anche dalla promozione di iniziative giudiziarie sul piano penale, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere la complessiva compatibilità tra le risorse lecite disponibili e gli esborsi sopportati. In tal modo, sarebbe stato possibile, in particolare, la trasparenza delle operazioni connesse al conferimento nella [OSCURATO:SOCIETA]. di anticipazioni per euro 785.000 circa, avvenuto anche grazie alla vendita di un immobile, della quale i giudizi del rinvio non hanno tenuto debito conto. 7.3. Con il terzo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che, avendo ella avanzato formale istanza volta all'esclusione, dall'oggetto della confisca, degli immobili da lei acquistati, per atto pubblico, in epoca anteriore al sequestro, la Corte di appello, dopo avere riunito il procedimento così introdotto a quello scaturito dall'annullamento del primo decreto da parte della Corte di cassazione, ha omesso di adottare, al riguardo, le dovute statuizioni. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere, innanzitutto, il giudice del rinvio ritenuto la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] esaltando, in spregio a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, vicende assai risalenti e, comunque, di modesto o nullo rilievo. Nello specifico, addebitano alla Corte di appello di avere tratto argomento da una mera illazione, quale quella che vuole [OSCURATO:PERSONA] connivente, quando non addirittura concorrente, con il figlio Antonino nel trasporto, a bordo di mezzi di proprietà dell'odierno proposto, di sostanza stupefacente. Sotto altro aspetto, obiettano che il giudice del rinvio ha illogicamente assegnato rilievo alla parola di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità non è stato possibile saggiare, e trascurato, al contrario, l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], silente in ordine alla sua contiguità, diretta o per interposta persona, alla criminalità organizzata. In generale, lamentano che la Corte di appello, nel reiterare gli argomenti utilizzati nel decreto annullato, abbia eluso, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., le censure evidenziate dal giudice di legittimità, fondando la decisione sugli stessi elementi indiziari già ritenuti intrinsecamente inidonei a legittimare un giudizio di pericolosità qualificata, che ha delibato attraverso il medesimo iter logico motivazionale ritenuto insufficiente nella sentenza di annullamento. Evidenziato, ulteriormente, che la documentazione versata in atti smentisce l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avrebbero convissuto sino al 2005, i ricorrenti eccepiscono la carenza delle condizioni cui il legislatore subordina il riconoscimento della pericolosità sociale, sia generica che qualificata, avuto, vieppiù, riguardo all'epoca, remota, dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai quali, peraltro, egli è stato da tempo riabilitato. Ascrivono alla Corte di appello di avere privilegiato una errata lettura della cessione, da parte dei germani Bonaffini ed in favore di Gaetano e [OSCURATO:PERSONA], delle quote di partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. e C&B Immobiliare s.r.I., avvenuta mercè la corresponsione, nell'arco di due anni, della maggior parte del prezzo pattuito (euro 440.000, su un totale di euro 600.000) e I ' segnalano, al riguardo, che il procedimento penale relativo a tale vicenda è ancora sub judice, dovendosi verificare, in quel contesto, l'utilizzabilità, alla luce del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 51 del 28 novembre 2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), delle intercettazioni poste a fondamento dell'impostazione accusatoria. I ricorrenti contestano, del pari, la legittimità del giudizio espresso dal giudice del rinvio in merito alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un supposto status di evasore fiscale, cui non corrisponde la promozione di procedimenti penali per condotte suscettibili di incriminazione perché comportanti il superamento delle soglie di legge. 8.1. Con il secondo ed ultimo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge, in punto di sproporzione tra i redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare ed il valore dei beni nella sua disponibilità, esprimendo riserve di ordine metodologico analoghe a quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati e rimarcando, altresì, che la Corte di appello ha addotto, a supporto della ritenuta sproporzione, considerazioni che attengono in via esclusiva alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed omesso, per contro, di esaminare i rilievi precipuamente attinenti all'incidenza, sul complessivo vaglio di compatibilità, dei redditi prodotti dal proposto e dai figli Vittorio e Carmelo. 9. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto moglie di [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali si duole che la Corte di appello abbia disatteso le univoche indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, sostenendo, in tangibile contrasto con il dato documentale, che ella non ha dedotto, con l'atto di appello, la titolarità di proprie risorse lecite proprie. Deduce, in specie, che sono state depositate, nel primo giudizio di appello, due relazioni di consulenza, con acclusa documentazione contabile e fiscale, nonché una memoria difensiva, che attengono anche alla sua posizione. Aggiunge di avere presentato, diversamente da quanto indicato dal giudice del rinvio, ricorso per cassazione autonomo rispetto a quello proposto dal marito e dal figlio, cui sono stati allegati perizie, note e documenti dimostrativi della disponibilità di redditi leciti propri. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge, anche sub specie di carenza o apparenza della motivazione, in relazione alle argomentazioni utilizzate dal Tribunale, e già contestate con i motivi di appello, per dimostrare la riconducibilità al marito dei beni a lei formalmente intestati.10. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale moglie di [OSCURATO:PERSONA], propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, anche per mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello, in sede di rinvio, omesso di vagliare l'impugnazione da lei presentata avverso la confisca di un conto corrente a lei intestato, con saldo attivo di circa 3.500 euro, sul postulato — la cui fallacia è attestata dal tenore del dispositivo, con il quale è stata disposta la revoca della sola «confisca dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» — dell'intervenuta revoca della confisca di tutti i beni intestati a terzi interessati e, asseritamente, nella disponibilità dei fratelli Gaetano e [OSCURATO:PERSONA]. 11. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità dei residui ricorsi. 12. Il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, con allegata documentazione, rappresentando che il 12 ottobre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, lo ha assolto per insussistenza dell'addebito, unitamente al fratello Sanno ed a Domenico e [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che si assumeva essere stato commesso attraverso la fittizia intestazione, in favore dei germani Chiofalo, delle quote delle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare già di proprietà dei Bonaffini. L'8 novembre 2021, poi, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. 13. Il 29 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta depositato motivi nuovi, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali sono stati riproposte e sviluppate le obiezioni, già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, in punto di pericolosità sociale, qualificata e generica, e di sproporzione tra redditi di fonte lecita e beni nella disponibilità del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono — nelle parti e nei limiti che saranno, di seguito, indicati — fondati, sì da imporre l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.2. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale — specificamente, del dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021 — operata, in allegato ai motivi nuovi, da [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, è pertinente il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, deo, 2013, Platamone, Rv. 254302). Espressione di tale orientamento è, con diretto riferimento alla materia in trattazione, l'affermazione per la quale «Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens" di cause estintive e di disposizioni più favorevoli. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione)» (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). 3. Sempre in via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 4. La verifica da compiersi, nei limiti delle deduzioni operate con i motivi di ricorso, in questa sede attiene al rispetto, da parte del giudice del rinvio, delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, che attengono alla posizione di entrambi i proposti — oltre che a quella di taluni terzi interessati — ed alla pericolosità sociale sia generica che qualificata, ed al conseguente superamento delle enucleate deficienze. 5. Il controllo sortisce esito senz'altro positivo con riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], la cui trascorsa appartenenza ad una associazione mafiosa è stata ritenuta dalla Corte di appello sulla scorta di un apparato motivazionale che resiste alle critiche difensive. La Corte di appello ha, innanzitutto, nitidamente tratteggiato, attraverso pertinenti riferimenti agli approdi della giurisprudenza di legittimità, la nozione di «appartenenza» ad un'associazione mafiosa, rilevante in vista dell'apprezzamento della pericolosità sociale qualificata, opportunamente distinguendola da quella di «partecipazione», che connota, invece, la condotta penalmente sanzionata dall'art. 416-bis cod. pen.. La Corte ha, quindi, debitamente valorizzato (cfr. pagg. 9-10) l'episodio che è valso a Bonaffini la condanna per il delitto di violenza privata aggravata, espressivo di fattiva solidarietà con esponenti di un accreditato clan malavitoso e della capacità del proposto di interloquire con cognizione di causa nell'ambito di vicende illecite, connesse al ferreo controllo del territorio da parte delle congreghe criminali ivi stanziate, e di favorire la composizione della vertenza in termini soddisfacenti anche per l'organismo parassitario, senza il cui benestare non sarebbe stato possibile avviare l'attività economica. Il giudice del rinvio ha, subito dopo, dato conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto il rapporto sinallagmatico intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clan di Mangialupi in termini tali da non lasciare dubbi in merito all'appartenenza del proposto al sodalizio, tradottasi in fattiva collaborazione finanziaria e commerciale, ampiamente travalicante la sfera della compiacente contiguità.Dopo aver chiarito, in ossequio a pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939), che, in materia di prevenzione, possono valorizzarsi anche chiamate in reità o correità assistite da riscontri non individualizzanti, ha analiticamente indicato (cfr. pagg. 11-13) gli elementi che confermano, in linea generale, la piena credibilità — estesa alla riferita commistione di interessi tra il clan di Mangialupi e Bonaffini, sulla cui liquidità l'associazione poteva contare e che era in grado di reinvestire in attività lecita i proventi del traffico di stupefacenti — di Centorrino, via via rinvenuti nella conferma al suo dire proveniente da [OSCURATO:PERSONA], nell'accertata vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Trovato, in una conversazione intercorsa tra il proposto e l'arch. [OSCURATO:PERSONA], nell'ospitalità fornita da Bonaffini ai parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio ha assegnato primaria rilevanza, in vista dell'accertamento della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], così come del fratello [OSCURATO:PERSONA], al contegno da loro serbato tra il 2009 ed il 2010 — ovvero subito dopo che Sanno era stato arrestato nell'ambito del procedimento relativo all'estorsione in pregiudizio del gestore del supermercato MD Discount — tradottosi nel dismettere fittiziamente, in favore dei germani Chiofalo, le partecipazioni nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e C&B Immobiliare s.r.I., allo scopo di eludere eventuali, temute iniziative di prevenzione patrimoniale e mantenendo, nondimeno, l'effettivo controllo sulla conduzione di tali aziende. A tal fine, la Corte di appello ha indicato, a positivo riscontro dell'impostazione accusatoria, l'esito degli accertamenti promossi sulla capacità reddituale dei Chiofalo, rivelatasi insufficiente all'effettuazione di quegli investimenti, nonché le conversazioni, oggetto di captazione occulta, plasticamente attestanti che, ancora a distanza di quasi un anno dalla cessione delle quote, [OSCURATO:PERSONA] si atteggiava a dominus delle società formalmente trasferite a terzi. La Corte di appello ha infine indicato, a completamento dell'esposizione degli elementi che la hanno indotta a ritenere la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], l'atteggiamento da lui tenuto quale destinatario di una richiesta estorsiva, evocativo di consolidata abitudine a destreggiarsi in vicende criminali, ed escluso che le conclusioni raggiunte possano essere revocate in dubbio dalla denunzia sporta nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], formalizzata in un frangente in cui Bonaffini, da poco scarcerato, era presumibilmente mosso dall'intento di offrire una diversa, e più rassicurante, immagine di sé quale operatore economico estraneo ad ambienti criminali e disponibile alla collaborazione con le istituzioni.6. A fronte di un iter argomentativo emendato dalle carenze evidenziate dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento e che, lungi dal concretare la dedotta mancanza o apparenza della motivazione, si palesa completo e lineare, il ricorrente introduce obiezioni prive di pregio che, con riferimento all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], si incentrano sull'effettiva dimensione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero su circostanze che, ove pure apprezzate nei termini indicati in ricorso, non perdono l'attitudine a confortare ab externo, insieme a quelle ulteriormente indicate dalla Corte di appello, il formulato giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia. Il ricorrente si colloca, con riferimento agli indici di appartenenza mafiosa enucleati dal giudice del rinvio, in una prospettiva che, in quanto confinata nell'area della confutazione e della proposizione di letture alternative del compendio istruttorio, non vale — avuto riguardo ai sopra richiamati limiti del giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione — a configurare la dedotta violazione di legge. Né, per pervenire ad opposta soluzione, può lecitamente porsi l'accento sull'esito del procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], per la fittizia intestazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della C&B Immobiliare s.r.I., pendente, all'atto dell'adozione del decreto impugnato, presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza con cui la Corte di appello di Messina aveva, in proposito, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Con il decreto impugnato, la Corte di appello ha, invero, tratto argomento, in termini tutt'altro che illogici, da elementi tratti da un procedimento penale in itinere e non contraddetti, in fatto, da alcuna pronunzia giurisdizionale, costituiti dalle conversazioni attestanti, unitamente ad elementi di natura documentale, frutto delle espletate indagini patrimoniali, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si spogliarono solo in apparenza, ed al precipuo scopo di eludere le investigazioni, delle rispettive partecipazioni nelle società trasferite. Tanto, in perfetto ossequio al principio di reciproca autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, che consente la valutazione, nel secondo, dei fatti accertati in sede penale anche in assenza di sentenza di condanna ed alla sola condizione che gli elementi di fatto de quibus agitur non siano stati definitivamente smentiti. Sotto questo profilo — a prescindere dal dato inerente all'attuale, perdurante pendenza del menzionato procedimento penale, che, di per sé, consente, in assenza di vincoli derivanti dal giudicato, l'utilizzo, nel procedimento di prevenzione, degli elementi considerati — irrilevanti si palesano le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA], al pari del fratello, dedica al tema dell'utilizzabilità, nel processo penale, delle menzionate intercettazioni. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, ha da tempo stabilito che «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione» (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271), non è men vero, per converso, che tale principio è destinato ad essere applicato in tutte le ipotesi di violazione delle modalità di formazione della prova normativamente previste, id est di difformità dal modello legale che, in ragione della natura compiutamente giurisdizionale del procedimento di prevenzione, non possono che incidere anche sull'utilizzabilità, in tale ultima sede, dei risultati di attività captativa eseguita in spregio a regole introdotte nell'ottica, tipicamente garantistica, della delimitazione del potere statuale di sacrificare la libertà di comunicazione in funzione della tutela dell'interesse pubblico all'accertamento ed alla repressione dei reati. Ora, nel caso di specie, eccepiscono i ricorrenti, si sarebbe verificata la trasmigrazione di esiti di attività captativa, della cui rituale acquisizione non si dubita, verso procedimento penale diverso da quello in cui le intercettazioni sono state autorizzate eseguite, in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen., nell'interpretazione fornita dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Il tema introdotto dai ricorrenti non attiene, dunque, alla formazione della prova ma, piuttosto, alla possibilità di utilizzare i risultati di intercettazioni ritualmente autorizzate ed acquisite nell'ambito di distinto procedimento penale, cioè a profilo che non influisce in alcun modo sull'impiego di quelle captazioni nel procedimento di prevenzione, della cui piena legittimità non vi è, dunque, ragione di dubitare. Né, va per completezza aggiunto, l'eventuale definizione in senso assolutorio del giudizio penale relativo alla fittizia attribuzione delle quote societarie inciderebbe, ove pure accompagnato dall'espressa indicazione dell'insussistenza dell'addebito, sulla riconosciuta utilizzabilità di elementi di fatto tratti dal diverso procedimento penale nel quale le captazioni furono disposte ed eseguite, che la Corte di appello ha stimato idonei a comprovare, unitamente agli altri indicati nel decreto impugnato, l'appartenenza mafiosa dei germani Bonaffini, rivelata, in ossequio ad un ragionamento scevro da fratture razionali e, perciò, in questa sede insindacabile, dalla gestione occulta di aziende formalmente cedute a terzi, contegno finalizzato a creare una situazione di apparenza destinata ad ingannare le pubbliche autorità, impegnate nell'opera di individuazione ed ablazione di beni e capitali di origine illecita. Conclusione, questa, che si palesa perfettamente coerente con la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale descritta, con dovizia di particolari, da [OSCURATO:PERSONA] ed emergente dalle vicende ulteriormente descritte e commentate nel decreto impugnato. Resta, in tal modo, confermato il principio di diritto secondo cui «Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, Carvelli, Rv. 260482; Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli, Rv. 239358). Ciò, in quanto il coefficiente di incidenza dell'esito, liberatorio per l'imputato, del processo penale sull'utilizzabilità e sulla rilevanza degli elementi ivi acquisiti nel procedimento di prevenzione varia, per necessità, in funzione delle ragioni che lo hanno determinato, sicché, ad esempio, alla piena libertà di valutazione conseguente al proscioglimento per estinzione del reato o all'assoluzione per inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 270 cod. proc. pen. fa pendant un vincolo ben più stringente laddove, al contrario, la dimostrazione del fatto contestato sia stata affidata a dichiarazioni accusatorie rivelatesi prive di affidabilità. 7. La decisione impugnata appare, ugualmente, esente da censure nella parte in cui, facendo tesoro dei rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, conferma il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio — pronunziatosi in epoca successiva all'intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ritenuto non conforme alla [OSCURATO:PERSONA] la previsione della categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, concernente «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» — si è conformato ai principi di diritto enunciati, in epoca anteriore alla decisione del giudice delle leggi, dalla sentenza di annullamento del primo decreto. Ha, in particolare, stimato che [OSCURATO:PERSONA] viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi dell'attività delittuosa, traendo argomento oltre che dalla commissione, nel passato, dei reati per i quali egli ha riportato condanna, dal sistematico ricorso alla pratica dell'evasione fiscale. In proposito, la Corte di cassazione aveva sottolineato, con la sentenza di annullamento, la necessità di orientare la verifica giudiziale ad un approccio tassativizzante che, lungi dall'esaurirsi nella constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato, e ancor meno di «indiziabile», per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, consenta di: prendere in considerazione fatti concreti, piuttosto che semplici sospetti; distinguere, di volta in volta, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita; esaminare oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati; cristallizzare, con sufficiente determinatezza, gli indici di pericolosità sociale che permettano di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. Con riferimento all'evasione fiscale, valorizzata dal decreto annullato quale indice sintomatico di pericolosità sociale, il giudice di legittimità ha stigmatizzato le valutazioni operate dalla Corte messinese e ricordato: - che il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, che presuppone, invece, che il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili alla figura dell'evasore fiscale, in sé e per sé considerato; - che, ai fini dell'individuazione dei soggetti pericolosi socialmente alla stregua della riferita tipizzazione, è necessaria, anche in ragione dell'esclusione della rilevanza dei reati contravvenzionali (Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240), una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto, altresì, che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; - che, nel giudizio volto alla valutazione della serialità dell'evasione fiscale, al fine di accertare che l'evasore vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, risulta necessario tenere in considerazione l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa.Ora, il giudice del rinvio, con la motivazione del decreto qui impugnato, ha offerto una valutazione che risponde appieno alle esigenze segnalate dalla sentenza di annullamento e che appare, comunque, tetragona alle obiezioni del ricorrente che, in buona sostanza, si esauriscono nella riproposizione delle censure rivolte dalla Corte di cassazione all'originaria pronunzia della Corte di appello, oltre che nella generica deduzione, della cui infondatezza si è già detto, relativa all'utilizzabilità di esiti di intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento. La Corte peloritana ha, infatti, descritto, tramite il riferimento a conversazioni di incontrovertibile eloquenza, delle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista, un'attività di sottrazione all'imposizione tributaria di ingentissime somme di denaro che, per come emerge dalle parole registrate, rispondeva ad una prassi assolutamente consolidata e tutt'altro che episodica — ciò che consente di ritenere integrato il requisito dell'abitualità — e che ha, ragionevolmente, comportato la commissione di reati che, per la dimensione economica evocata (facendosi a più riprese cenno a movimenti occulti nell'ordine delle centinaia di migliaia, quando non addirittura dei milioni, di euro), hanno assunto consistenza delittuosa, stante il superamento delle soglie previste dalla normativa di settore. Il provvedimento impugnato descrive, dunque, [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di soggetto che, lungi dal mostrare una generica propensione ad eludere l'imposizione tributaria e, in ultimo, a frodare il fisco o dall'essere raggiunto da meri sospetti, ha improntato il proprio agire al continuo e costante ricorso all'infedeltà fiscale, non accompagnato, peraltro, da momenti di, ancorché interessata, resipiscenza (non risulta, infatti, che egli abbia successivamente versato, neanche in parte, le imposte evase), ed ha, in tal modo, abitualmente vissuto, anche in parte, fruendo dei proventi dell'attività delittuosa. Nel contesto così delineato, del tutto appropriato si rivela il richiamo, operato dalla Corte di appello, alla lezione giurisprudenziale secondo cui «In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo pertanto essere oggetto di confisca i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria così ottenuta, i quali possono essere considerati provento del delitto» (Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Gargano, Rv. 272167). 8. È, invece, fondato, il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la legittimità del giudizio di pericolosità sociale del primo, formulato in via incidentale ed in funzione dell'accertamento dei presupposti per disporre la contestata confisca. In proposito, va premesso che la Corte di appello, dopo avere esposto, alla pag. 3 del decreto impugnato, che quello annullato dalla Corte di cassazione aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale, sia qualificata che generica, espresso dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato, alle pagg. 19-24, la posizione del proposto con esclusivo riferimento alla pericolosità sociale qualificata. La radicale mancanza di motivazione in ordine al residuo profilo inficia, con ogni evidenza, la legittimità del decreto impugnato, che è, peraltro, affetto da gravi carenze anche in relazione al tema compiutamente sviluppato. Il giudice del rinvio ha formulato il giudizio di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] sulla base, oltre che dei risalenti precedenti penali e della fittizia attribuzione delle quote delle [OSCURATO:SOCIETA]&B Immobiliare in favore di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], di elementi cui ha assegnato attitudine probatoria attraverso un percorso argomentativo non conforme ai parametri legali. Il riferimento attiene, per un verso, alla rilevanza, in funzione dimostrativa dell'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], delle condotte dei figli Salvatore ed Antonino. Quanto al primo, la Corte di appello ne ha ricordato i trascorsi criminali, che gli sono valsi la condanna all'ergastolo per i delitti di omicidio plurimo ed associazione mafiosa, e la successiva opzione, risalente al 1988, per la collaborazione con la giustizia, indicazioni che, al di là della carica suggestiva, nulla dicono in ordine alla personalità del proposto, il quale, deve vieppiù presumersi, non risulta essere stato raggiunto dalle propalazioni accusatorie del rampollo. Con riferimento, poi, ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello segnala che il secondo, nella conduzione della fiorente attività di narcotraffico cui egli era dedito, si è avvalso, come emerso dalle espletate intercettazioni, di mezzi di trasporto di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., circostanza che evidenzia il consapevole concorso dell'odierno ricorrente nella condotta illecita, non potendo ragionevolmente sostenersi, anche in ragione della convivenza, al tempo, tra i due, «che [OSCURATO:PERSONA] potesse utilizzare i mezzi della società del padre per trasportare lo stupefacente, occultandolo fra le cassette del pesce, anche presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] all'insaputa del padre».Trattasi, a giudizio del Collegio, di conclusione sostanzialmente apodittica, affidata ad una congettura piuttosto che ad un compiuto e razionale sviluppo argomentativo. Al di là del dato, in sé non decisivo, che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato sottoposto ad indagini per i reati commessi dal figlio, il mero riferimento all'impiego, per il trasporto di stupefacente, di camion frigoriferi di proprietà della società del proposto appare, da solo, insufficiente — nulla conoscendosi, allo stato, su tempi, modalità, eventuale reiterazione della condotta — a cristallizzare, con sufficiente nitore, un fatto espressivo di appartenenza mafiosa ma, al più, ad accreditare una illazione, connotata da un margine di equivocità non tollerabile in seno ad un controllo di natura propriamente giurisdizionale quale è quello affidato al giudice della prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] è, ulteriormente, raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale lo indica come soggetto posto al vertice della consorteria criminale a base familiare ed attivo nel mercato del narcotraffico internazionale, così introducendo informazioni senz'altro suscettibili, tanto più se vagliate in combinazione alle residue emergenze istruttorie, di avallare il postulato di accusa. La Corte di appello, nel riportare le propalazioni di Merillo, ha, tuttavia, omesso di saggiarne l'attendibilità, con riferimento alla personalità del loquente ed al tenore della sua narrazione, operazione che appare tanto più imprescindibile — sì da integrare il vizio di carenza di motivazione — laddove si consideri che il contributo del collaboratore risale ad oltre quindici anni orsono e che non risulta, a dispetto della centralità del ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto in ambito associativo, che, medio tempore, dette dichiarazioni abbiano avuto significativi riscontri in chiave processuale. Se ai precedenti rilievi si aggiunge, traendo spunto dalla censura mossa dalla Corte di cassazione al par. 9.6 della sentenza di annullamento, che [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni direttamente attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si ricava, nel complesso, l'impressione di una motivazione che non soddisfa le condizioni indicate al giudice del rinvio, onde si impone, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un nuovo giudizio sulla pericolosità sociale, emendato dai vizi sopra riscontrati. 9. Sono fondati, nei termini e nei limiti di seguito indicati, i motivi articolati da Sanno ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione al formulato giudizio di sproporzione tra entrate lecite ed incrementi patrimoniali. Priva di pregio si rivela, in primo luogo, l'obiezione, mossa da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati, secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto saggiare, oltre alla sproporzione tra i beni di cui il proposto è risultato avere la disponibilità ed i redditi di fonte lecita, quella tra i medesimi beni e l'attività economica esercitata. Al riguardo, premesso che l'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce, al primo periodo, che «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego», l'utilizzo della disgiuntiva «o» convince del fatto che, che, come indicato dalla Corte di appello nel decreto impugnato, la sproporzione giustifica la confisca e l'attività economica anche se riferita ad uno solo dei due parametri ivi citati (il reddito dichiarato e l'attività economica esercitata). Inammissibili (con l'unica eccezione di cui si dirà poco oltre) perché volti alla rivalutazione, nel merito, di profili già esaminati, in termini scevri dal denunciato vizio di violazione di legge, dai giudici territoriali e non interessati dalla sentenza di annullamento, nonché per carenza di autosufficienza (non essendo stati allegati ai ricorsi gli atti istruttori che supportano le contestazioni), sono le doglianze afferenti all'inserimento, tra le risorse disponibili, dei redditi sottratti all'imposizione tributaria, e, più in generale, al computo, nei periodi di riferimento, dei valori rilevanti. A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'incidenza, ai fini del conteggio dei redditi di fonte lecita nel periodo di pericolosità sociale, di quelli prodotti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e Mare d'Amare, delle quali la Corte di appello, già con il primo decreto, aveva disposto la restituzione agli aventi diritto, previo rigetto, in riforma della decisione di primo grado, della richiesta di confisca. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha rilevato (par. 10.3) la fondatezza delle «censure relative all'errata determinazione dei redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione (motivo 3, paragrafo c e 4 del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; motivo 6 del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA])» ed aggiunto che «La Corte, nel revocare la confisca delle quote e del patrimonio delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]Amare ne ha ritenuto la legittima acquisizione e disponibilità, con la conseguenza che tra i redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione vanno considerati anche quelli provenienti da tali società nel periodo di ritenuta pericolosità sociale». Il giudice del rinvio, sul punto, ha rilevato che «Le censure della Corte in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità funzionale all'individuazione dei beni suscettibili di confisca afferivano esclusivamente, come si evince dalla motivazione, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]...». Trattasi di affermazione non persuasiva. Nel decreto annullato, la Corte di appello, alle pagg. 39-42, ha sinteticamente ripercorso la storia della [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che, in termini più circoscritti, della [OSCURATO:PERSONA]Amare s.r.I.), società che, per molti anni, è rimasta nella proprietà, quantomeno pro quota, dei germani Bonaffini, onde appare evidente che la disposta revoca della confisca è suscettibile, in astratto, di incidere sul giudizio di sproporzione formulato nei confronti degli odierni ricorrenti. Né, d'altro canto, l'indicazione, da parte della Corte di cassazione, dei soli motivi articolati dai germani Chiofalo si palesa decisiva, dovendosi tenere conto della natura non esclusivamente personale della doglianza, dalla quale discende l'applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, stando al quale «Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686), sicché «L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155; Sez. 6, n. 46203 del 02/10/2013, Mancuso, non massimata). Il decreto impugnato deve essere, pertanto, annullato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla valutazione dell'incidenza, sul complessivo giudizio di sproporzione, dei redditi provenienti dalle società sopra indicate, che dovrà essere accertata dal giudice del rinvio. 10. Sono fondati i motivi dedotti dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di prevenzione (e, precisamente, in pendenza del ricorso per cassazione avverso il primo decreto della Corte di appello) ha chiesto la revoca della confisca dei beni che ella assume di avere acquistato con atto trascritto in data anteriore alla trascrizione del decreto di sequestro.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha disposto la riunione del procedimento camerale scaturito dall'istanza della Castagna ma, con il decreto del 4 luglio 2020, ha omesso di provvedere sulle sue richieste, onde deve, per questa parte, disporsi, in vista della delibazione della richiesta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 10.2. Meritevole di accoglimento è, del pari, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente, con saldo attivo di circa 3.500 euro, la cui confisca, disposta in primo grado sul presupposto che il deposito fosse nella disponibilità del proposto, non è stata revocata con il provvedimento impugnato che pure, contraddittoriamente, ha sancito la revoca della confisca dei beni nella disponibilità dei germani Chiofalo, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Gaetano. Spetterà dunque al giudice del rinvio colmare il ravvisato vuoto motivazionale, verificando, specificamente, se ricorrono o meno le condizioni per disporre la revoca della confisca del menzionato conto corrente. 10.3. Per quanto concerne, infine, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che nell'atto di appello e nel ricorso per cassazione (atto, quest'ultimo, che ella avrebbe presentato congiuntamente al marito ed al figlio Carmelo) non sono state addotte indicazioni di sorta in merito alla percezione, da parte della donna, di risorse lecite proprie e che, rebus sic stantibus, deve convalidarsi l'assunto che le assegna il ruolo di mera prestanome del proposto. Così facendo, ha trascurato che — come allegato, con il conforto di pertinente riscontro documentale, dalla ricorrente, e, peraltro, attestato già dalla sentenza di annullamento, oltre che dal primo decreto di appello — ella aveva, invece, dedotto, con l'atto di appello, la titolarità di risorse lecite proprie e presentato, quindi, autonomo ricorso per cassazione, cui erano stati allegati i documenti relativi al dato controverso. Tanto basta a rendere evidente il disguido in cui è incorsa la Corte di appello e, di conseguenza, ad imporre, sul punto, l'annullamento — assorbiti, ma non preclusi, i residui motivi di ricorso — del decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio, che ponga rimedio al vizio riscontrato. 11. Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere a