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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PIACENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a 03051969( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte (integrate con memoria) con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Piacenza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, revocava il decreto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca disposto dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di truffa aggravata.

Il profitto confiscabile veniva quantificato in euro 733.496,00.

Il Tribunale pur riconoscendo il fumus del reato di truffa non riteneva sussistente il periculum in mora in ragione (a) del fatto che Ilaria albanesi aveva venduto un immobile il cui prezzo risultava nella sua disponibilità e non disperso, (b) dalla condotta tenuta dagli indagati nel procedimento civile instaurato dalla società "[OSCURATO:PERSONA]", nell'ambito del quale era stato raggiunto un accordo transattivo, che aveva condotto la società a rinunciare alla causa, ed a ottenere la revoca del sequestro conservativo disposto in sede civile.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.): non sarebbe stato considerato che il provento della vendita dell'Immobile di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere disperso in quanto vincolato dal Tribunale civile di Pavia e che, in relazione ad entrambi gli indagati, non sarebbe stata valutata la sproporzione tra i beni disponibili e le somme lucrate con l'attiva illecita, manifestamente indicative del pericolo di dispersione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. La doglianza proposta non è consentita.

Il collegio si allinea alla giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2.Nel caso in esame il ricorrente criticava il percorso logico argomentativo tracciato dal Tribunale a sostegno della rilevazione del pericolo cautelare, senza individuare alcuna violazione di legge.

Deve, infatti, essere escluso che il provvedimento impugnato sia caratterizzato da motivazione apparente, tenuto conto che giustificava la rilevazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari rilevando come tra la società offesa e l'indagata era stato stipulato un accordo transattivo, che aveva indotto il Tribunale civile a revocare il sequestro conservativo sui beni di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una motivazione accurata, persuasiva, di certo non apparente, che resiste alle censure difensive.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PIACENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a 03051969( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte (integrate con memoria) con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Piacenza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, revocava il decreto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca disposto dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di truffa aggravata. Il profitto confiscabile veniva quantificato in euro 733.496,00. Il Tribunale pur riconoscendo il fumus del reato di truffa non riteneva sussistente il periculum in mora in ragione (a) del fatto che Ilaria albanesi aveva venduto un immobile il cui prezzo risultava nella sua disponibilità e non disperso, (b) dalla condotta tenuta dagli indagati nel procedimento civile instaurato dalla società "[OSCURATO:PERSONA]", nell'ambito del quale era stato raggiunto un accordo transattivo, che aveva condotto la società a rinunciare alla causa, ed a ottenere la revoca del sequestro conservativo disposto in sede civile. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.): non sarebbe stato considerato che il provento della vendita dell'Immobile di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere disperso in quanto vincolato dal Tribunale civile di Pavia e che, in relazione ad entrambi gli indagati, non sarebbe stata valutata la sproporzione tra i beni disponibili e le somme lucrate con l'attiva illecita, manifestamente indicative del pericolo di dispersione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La doglianza proposta non è consentita. Il collegio si allinea alla giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2.Nel caso in esame il ricorrente criticava il percorso logico argomentativo tracciato dal Tribunale a sostegno della rilevazione del pericolo cautelare, senza individuare alcuna violazione di legge. Deve, infatti, essere escluso che il provvedimento impugnato sia caratterizzato da motivazione apparente, tenuto conto che giustificava la rilevazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari rilevando come tra la società offesa e l'indagata era stato stipulato un accordo transattivo, che aveva indotto il Tribunale civile a revocare il sequestro conservativo sui beni di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una motivazione accurata, persuasiva, di certo non apparente, che resiste alle censure difensive. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il gio
Decreto Cassazione n. 27401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris