CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 577/20 del 6.2.2020 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Si trattava, in sostanza, di un episodio successivo ad un breve diverbio intervenuto tra i due nel negozio dove entrambi lavoravano come dipendenti. 3. La sentenza impugnata escludeva che nella specie ricorresse la legittima difesa, mentre riteneva compatibili le lesioni della parte lesa, sulla base del certificato in atti, con la condotta attribuita all'imputato.4. In primo luogo l'imputato, nel ricorso, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento dei fatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 5. Contesta l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la certificazione medica della parte civile sarebbe compatibile con il racconto fornito dalla stessa; secondo quest'ultima, avrebbe riportato ecchimosi, ematomi e tumefazione al ginocchio a causa dei colpi subiti dall'imputato, ma il certificato del pronto soccorso fa riferimento esclusivamente ad un "trauma distorsivo al ginocchio destro" e ad un "trauma contusivo al viso con qualche escoriazione" ed una successiva visita ortopedica ha escluso tumefazioni. Nessuna contusione al ginocchio sarebbe stata quindi riscontrata, e nessuna ecchimosi ed ematoma, come invece affermato nella sentenza di appello. Inoltre censura il fatto che, anche a fronte di queste contraddizioni, la Corte d'Appello non abbia disposto una perizia medica, ritenendola superflua. Ancora, deduce che la Corte non ha tenuto conto di dichiarazioni di testi che avrebbero riferito che la parte lesa soffriva di dolori al ginocchio già prima dell'episodio coinvolgente l'imputato. Censura, ancora, l'erronea interpretazione della certificazione medica relativa all'imputato stesso. Per la Corte d'Appello sarebbe, erroneamente, compatibile con una condotta aggressiva dello stesso nei confronti della parte lesa. Deduce, infine, la errata valutazione delle dichiarazioni di altri testi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, non avrebbero permesso di confermare la versione dei fatti della parte lesa. 6. Ciò integrerebbe travisamento della prova, desumibile non solo dal testo del provvedimento, ma anche da altri atti processuali specificamente indicati. Nel caso di specie, secondo il motivo di ricorso, la Corte d'Appello, con le errate valutazioni di cui sopra, avrebbe inserito in motivazione elementi insussistenti, omettendo di confrontarsi con altri elementi di prova decisivi. 7. La Corte avrebbe poi del tutto svalorizzato la condotta della parte lesa che ha colpito l'imputato, escludendo irragionevolmente sia la legittima difesa sia l'attenuante della provocazione, non considerando, a quest'ultimo riguardo, le dichiarazioni di un teste. 8. Il ricorso deduce poi erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso le attenuanti generiche. 9. Infine, eccepisce che il reato è comunque prescritto. 10. Il sostituto pg ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, mentre sia la parte civile che l'imputato hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo l'imputazione, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe aggredito [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con calci e pugni su tutto il corpo causandogli: trauma distorsivo al ginocchio destro, trauma contusivo al viso con qualche escoriazione, escoriazione al gomito destro, lesioni guaribili in giorni 30. 3. In primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con pena sospesa, ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 4. La Corte d'Appello, nel giudizio di secondo grado, ha ritenuto superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della perizia, affermando che la certificazione medica menziona lesioni compatibili con i fatti, e che, dato il lungo tempo trascorso (i fatti risalgono al 2012), non appariva decisivo compiere al momento del processo di appello, nel 2020, una perizia per valutare lesioni stimate guaribili in 30 giorni occorse otto anni prima. 5. Non ha ritenuto necessario risentire il dott. [OSCURATO:PERSONA], ma ha ammesso la documentazione medica dell'imputato relativa all'immediatezza dei fatti (a testimonianza, si può osservare, di un ulteriore sforzo ricostruttivo dei fatti, anche a favore della versione dell'imputato). Ha confermato la lettura della sentenza di primo grado (pag. 7) e la versione ritenuta dal primo giudice (pag. 8). Sulla consulenza medica dell'imputato, la sentenza ha evidenziato che, in realtà, il certificato della parte lesa riporta contusioni al ginocchio e al viso, e quindi "lesioni traumatiche delle parti molli che ricomprendono sia le ecchimosi che gli ematomi" (pag. 9). Ha, poi, rilevato che, invece, la lesione contusiva al viso della parte lesa è del tutto compatibile con una aggressione con pugni. Ha escluso la legittima difesa (pag. 10) in sostanza sulla base del fatto che la lite è stata reciproca e perché ha ritenuto che fosse [OSCURATO:PERSONA] ad avere aggredito [OSCURATO:PERSONA], e per mancanza di prova di una situazione riconducibile alla legittima difesa. Ha escluso la provocazione alla luce del ritenuto svolgimento dei fatti (pag. 10-11). Ha escluso, infine, le attenuanti generiche (pag. 11 e 12). 6. Alla luce delle suddette risultanze processuali, il ricorso è sostanzialmente basato su elementi di fatto, la cui valutazione è inammissibile in questa sede. Certo, gli stessi sono prospettati sotto il profilo della illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma, in realtà, rappresentano doglianze sulla valutazione delle prove. 7. In ordine all'eventuale sussistenza del vizio di "travisamento della prova", poi, va ricordato che si tratta di concetto ben preciso che nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, tra le altre, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758-01), ed è stato definito nei termini secondo i quali esso deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. 8. Ora, nel caso di specie, in cui, come rilevato dal sostituto pg nella requisitoria scritta, si è in presenza di una "doppia conforme", effettivamente questa Corte ha posto dei limiti nella deducibilità del vizio di travisamento della prova nel senso che esso può essere dedotto con il ricorso per cassazione, quando si presenta in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155). 9. Tale evenienza non ricorre, atteso che l'interpretazione del contenuto del certificato medico relativo alla parte lesa, che, comunque, evidenziava indubitabilmente lesioni a carico dello stesso, ed il giudizio di compatibilità dello stesso con lo svolgimento dei fatti, come ritenuto dal giudice di appello, non è tale da integrare il concetto di travisamento della prova nel senso sopra indicato. 10. Il ricorso si traduce, quindi, in sostanza, nella richiesta di rivalutazione degli elementi probatori e sez. 6, n. 22253 del 7/7/2020, n.nn., ha chiarito al riguardo che "va ribadito che non è consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinato in sede di merito, sollecitandone un nuovo esame attraverso evocati vizi della motivazione che in realtà surrettiziamente mirano ad una diversa e alternativa valutazione del compendio di riferimento. In questo modo, infatti, si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando si cerchi di pervenire a detto risultato eccependo, come nella specie, un asserito travisamento della prova, posto a fondamento, implicitamente, anche della contestata configurabilità del reato ascritto al ricorrente. Sotto quest'ultimo versante è stato recentemente ribadito (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.nn. sul punto), che il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento". 11. Ci si deve, quindi, attenere ai limiti tipici del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ancora da ultimo, sez. 5, n. 33869 del 2/7/2021).12. Per quanto riguarda l'entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ugualmente il motivo è inammissibile, trattandosi di valutazione tipicamente rientranti nella sfera di discrezionalità del giudice, non sindacabile in questa sede se congruamente motivata. Nella specie, la sentenza impugnata si è ampiamente soffermata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata per la natura e modalità del fatto, affermando, correttamente, che la concessione del beneficio non discende quasi in maniera automatica dalla sola incensuratezza dell'imputato, e da ciò è dipesa l'entità della pena. 13. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato, richiesta come da terzo motivo, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale che abbia consentito l'esame del merito 14. Alla condanna del ricorrente consegue anche il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 15. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, che ha presentato nota spese, liquidate in euro tremila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il