CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 35484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2920-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SABETTA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTO "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - contron"corrente - avverso la sentenza n. 4216/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4216/21, del 15 giugno 2021, della Corte di Appello di Roma, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito, in via incidentale, dal Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in poi, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 22808/16, del 7 dicembre 2016, del Tribunale di Roma, respingendo, invece, quello proposto in via principale dall'odierna ricorrente — ha condannato la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di €: 23.477,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva convalidarsi lo sfatto per morosità a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in relazione ad un immobile dalla stessa condotto in locazione ad uso tavola calda; - che la conduttrice resisteva alla domanda di convalida, agendo anche in via di riconvenzione; - che essa — sul presupposto che il locatore, dopo neanche sei mesi dalla conclusione del contratto, avvenuta il 10 giugno 2013, comunicava la necessità di realizzare lavori per ovviare ad infiltrazioni d'acqua (addirittura intimando alla società [OSCURATO:SOCIETA], in data 8 aprile 2014, di lasciare l'immobile libero per otto giorni, per l'esecuzione di Ric. 2022 n. 02920 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- interventi improcrastinabili, volti ad ovviare a fughe di gas) — ha chiesto il rimborso di spese anticipate per opere che aveva provveduto ad effettuare, ma in realtà, a suo dire, di spettanza del locatore; - che l'adito giudicante, emessa ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, dichiarava, con sentenza, risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, condannata a pagare C 64.710 per canoni non corrisposti, contestualmente accogliendo la riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA] per il recupero delle spese sostenute per lavori urgenti, per un importo di C 55.600,00; - che esperito gravame da entrambe le parti, il giudice di appello accoglieva parzialmente quello del [OSCURATO:PERSONA], confermando la sussistenza dell'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, nella misura di C 181.000,00, da compensare con la somma dalla stessa tardivamente versata (pari a C 157.523,00), per un debito residuo, quindi, di 23.477,00; - che, sempre in accoglimento del gravame principale, il secondo giudice rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA], sul rilievo che, pur rientrando i lavori da essa eseguiti in una situazione di urgenza riconosciuta anche dal locatore, mancava, nella specie, il presupposto dell'inerzia dello stesso, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] offerto di eseguirli, a condizione che la conduttrice liberasse l'immobile, cosa non avvenuta; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 1577 cod. civ., non avendo il giudice di appello considerato che il locatore era stato immediatamente informato, avendone acquisito contezza, Ric. 2022 n. 02920 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- dell'effettuazione dei lavori e della realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle tubazioni pericolose; - che il secondo motivo denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 1577 cod. civ., per non essersi la Corte territoriale avveduta che, nella fattispecie concreta, il locatore era stato reso edotto dell'effettuazione dei lavori, applicando, così, una norma, il comma 2 del predetto art.1577 cod. civ., non pertinente al caso esaminato; - che il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., poiché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "talmente generica e scarna da considerarsi mancante"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che i tre motivi — da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione — non colgono, né quindi censurano adeguatamente, la "ratio decidendl" della sentenza impugnata, donde la loro inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); Ric. 2022 n. 02920 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- - che essi, invero, insistono sul fatto che il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che la parte locatrice era stata informata dell'esecuzione dei lavori, mentre la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione dell'ari 1577 cod. civ., sul presupposto che, nella specie, difettasse l'inerzia del locatore; - che la Corte territoriale, infatti, affermato che il locatore "non solo si è immediatamente attivato [...] eseguendo lavori tesi alla risoluzione delle problematiche, ma ritenendo che tali interventi non fossero stati risolutivi, ha invitato 1... j la società conduttrice a liberare l'immobile per consentirgli di eseguire integralmente e in modo definitivo i lavori di sua competenza"; - che così pronunciandosi — con motivazione che si colloca ben al di sopra del "minimo costituzionale", ciò che consente di escludere in radice il denunciato vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01) — il giudice di appello si è conformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; - che essa ha, per vero, affermato che, se il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione, allorché dette riparazioni presentino "il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore", ma solo "nell'inerzia di questi" (nella specie, come detto, esclusa dalla Corte capitolina), "ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore" (Cass. Sez. 3, sent. 23 luglio Ric. 2022 n. 02920 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- 2002, n. 10742, Rv. 556107-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16136, Rv. 614027-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, al Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "[OSCURATO:PERSONA]", le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2022 n. 02920 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- Così deciso in Roma, all