CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 51,00 euro di multa, condizionalmente sospesa. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla configurabilità dell'ipotesi di reato di cui al primo comma (e non secondo, come si ostina a ritenere il ricorrente) dell'art.334 cod. pen. sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 / [OSCURATO:PERSONA],ht i [OSCURATO:PERSONA] olo Li - \ e .