CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2954/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in atti, domiciliat e “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica digitale del proprio difensore pec : [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] à e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ministero d ella Salute in persona del Ministropro tempore, Ministero dell'Economia e d elle Finanze in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale d ello Stato , “ope legis”, con domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] . -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Rettore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Rettore pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4947/2024 depositata il 11/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito . Così deciso in Roma, il 10/03/20