CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore; A."( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto la sostituzione della pena detentiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa inflitta ad ALMI Yassine con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 17 marzo 2022, irrevocabile il 20 gennaio 2023, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata ex art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni. 2. Ricorre ALMI Yassine, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando l'assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nonché l'omessa risposta in merito a del:ta più favorevole sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, a seguito di istanza di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare avanzata ex art. 95, comma 1, cil.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto sussistenti le condizioni per sostituire la pena, identificando, alla luce degli elementi acquisiti, la pena sostituibile in quella della detenzione domiciliare, ritenendola idonea al reinserimento sociale del ricorrente. 2. È il caso di ricordare che l'art. 53, comrna 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato "Sostituzione delle pene detentive brevi", stabilisce: «Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56- quater». 2 /7' Il successivo art. 58, rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", espressamente stabilisce: «1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. 3. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. 4. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domicilliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui alll'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354». 3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta, giusto il disposto normativo, con l'osservanza dei criteri dell'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).41,/ Tale principio è applicabile anche alle "nuove" pene sostitutive, atteso che la disciplina normativa novellata continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri dell'art. 133 cod. iDen. 3.1. Il giudizio formulato a seguito di richiesta di sostituzione della pena, pertanto, non può prescindere dal riferimento agli indici dell'art. 133 cod. pen. e alla formulazione di una motivazione congrua e adeguata, con conseguente possibilità di ricorrere avverso il provvedimento connotato da un vizio di motivazione. 4. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni della sussistenza delle condizioni per la sostituzione e, in particolare, ha totalmente omesso di valutare la richiesta del lavoro sostitutivo e di motivare la scelta della individuazione della pena sostitutiva, non emergendo nell'ordinanza impugnata gli eventuali fattori ostativi al riconoscimento della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, né le ragioni della ritenuta idoneità della sola detenzione domiciliare sostitutiva al reinserimento sociale dell'istante. 4.1. Ciò determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il giudice di rinvio, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, colmerà il rilevato vuoto motivazionale, attenendosi ai richiamati principi, prendendo in esame, in particolare, l'istanza di lavoro sostitutivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indag