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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 36895/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 13.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato continuato in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto 59 mc di gas, di cui l'imputato si era impadronito, allacciandosi abusivamente a un contatore della società erogatrice del relativo servizio.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e mancata assunzione di un prova decisiva, in relazione agli artt. 54 e 55.( c.p., in quanto la corte di appello non ha considerato lo stato di necessità in cui si trovava la famiglia del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha agito per evitare il rischio di ipotermia cui erano sottoposti la figlia ed il figlio di quest'ultima, con lui conviventi, sicché la sua azione non è punibile avendo egli agito per eccesso colposo di legittima difesa, allo scopo di evitare un danno grave alle persone dei suoi familiari; 2) violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis e 464 bis in quanto la corte territoriale ha erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, di cui ricorrevano i presupposti, motivando erroneamente il rifiuto con la considerazione che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] fosse pluriaggravato, senza tacere che elemento dirimente per rigettare la richiesta di messa alla prova non è, come ritenuto dalla corte territoriale, che l'imputato sia incensurato, ma che non sia mai stato dichiarato, come il [OSCURATO:PERSONA], delinquente abituale, professionale o per tendenza.

2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria del 18.5.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va accolto solo parzialmente.

4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in una riproposizione acritica delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), che lo rendono non specifico, e, anzi, meramente apparente, non assolvendo la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

Né va taciuto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del preteso stato di indigenza del [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, su cui ha incentrato la propria tesi difensiva.

Per altro verso va osservato che la decisione della corte territoriale sul punto appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come, ad esempio, il ricorso da parte delle persone indigenti agli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, RV. 267640).

5. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo si osserva che la corte territoriale, dopo avere premesso che il tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova avanzata nell'interesse dell'imputato, in considerazione dei precedenti penali del reo e della fattispecie di furto pluriaggravato contestata al [OSCURATO:PERSONA], correttamente rilevava la parziale fondatezza della censura difensiva sul punto, in quanto "effettivamente la lettera f) dell'art. 550, co. 2, c.p.p.", in cui sono indicati una serie di reati per i quali, ai sensi dell'art. 161 bis co. 1, c.p., opera il meccanismo della sospensione del procedimento con messa alla prova, indipendentemente dalla pena per essi sancita, "ricomprende ogni circostanza aggravante prevista dall'art. 625). c.p., senza operare distinzioni tra le diverse ipotesi ivi previste".

La corte territoriale, tuttavia, giustificava il rigetto della richiesta difensiva sulla "scorta della prognosi negativa dell'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati", considerando quest'ultimo, sulla base delle precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità di svolgimento dell'azione delittuosa, un soggetto dotato di "una pericolosa e particolare proclività a delinquere... di per sé ostativa all'ammissione alla sospensione del procedimento per messa alla prova".

Orbene ritiene il Collegio che tale assunto non sia condivisibile.

L'art. 464 quater, co. 3, c.p.p., prevede che la sospensione è disposta "quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Nella prospettiva seguita dalla corte territoriale sarebbe del tutto inutile la valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato dall'imputato e, in ultima analisi, la stessa allegazione del programma in questione, quando il giudice ritenga che sia impossibile effettuare la prognosi positiva in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

Siffatta interpretazione, tuttavia, sembra accentuare il profilo retributivo dell'istituto, oggetto di critica da parte della dottrina, che ha evidenziato come la previsione della prognosi di non recidiva tradisca "la vocazione risocializzante degli istituti davvero riconducibili alla ristorative justice" (giustizia ripartiva), dimostrando la scelta legislativa di considerare la messa alla prova "come un beneficio elargito dallo Stato a chi, a priori, non abbisogna di un intervento punitivo più severo".

In realtà appare del tutto arbitraria la scelta interpretativa della corte territoriale di sganciare il giudizio sulla prognosi di non recidiva dalla valutazione del programma di trattamento presentato dall'imputato, che nella stessa formulazione della norma concorrono insieme alla decisione finale sulla ammissione alla messa alla prova, da assumere sulla base dei parametri di cui all'art. 133, c.p.

Soccorre, nel percorso argomentativo che si propone, da un lato, l'esperienza di applicazione dell'istituto della messa alla prova minorile, in relazione al quale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha individuato "nella possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale" e "nella evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati" l'orizzonte della prognosi affidata alla discrezionalità del giudice (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. 1, n. 13370/2013; Cass., Sez. 5, n. 14035/2013; Cass., Sez. 3, n. 45451/200).

Dall'altro, i criteri elaborati in tema di concessione della probation penitenziaria, di cui all'art. 47 reg. penit., dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato la necessità per l'imputato di aprirsi a una rimeditazione critica sul passato, rappresentando di essere disponibile a un costruttivo reinserimento nel contesto sociale, del quale il programma di trattamento deve costituire l'efficace supporto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 7781/2006; Cass., Sez. 1, n. 10962/99).

Appare, pertanto conforme a una interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi la finalità rieducativa della pena, sancita dall'art.27, co. 3, Cost, posta a fondamento di tutti gli istituti di "giustizia riparativa", e alla ratio degli istituti di probation previsti nel sistema penale, affermare che il giudizio sulla prognosi di non recidiva non possa non tenere conto del piano di trattamento presentato dall'imputato.

E, in particolare, del contenuto di tale piano rispetto agli obiettivi che esso deve indicare, ai sensi dell'art. 464 bis, co. 4, lett. c), c.p.p., destinati a incidere sulla condotta dell'imputato susseguente al reato e sulle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, da cui il giudice deve desumere, ai sensi dell'art. 133, co. 2, c.p., la capacità a delinquere del prevenuto.

In altri termini è proprio alla luce del contenuto del piano di trattamento che va formulato il giudizio sulla prognosi di non recidiva, alla luce della tendenza dimostrata dall'imputato, attraverso il percorso rappresentato nel piano e gli impegni che si propone di assumere, a essere disponibile a un costruttivo ed efficace reinserimento nel tessuto sociale.

Del resto la giurisprudenza di legittimità, ad eccezione di un'isolata decisione di segno opposto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8158del 13.2.2020, Rv. 278602), è concorde nel ritenere centrale la produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, ai fini della decisione sulla ammissione alla sospensione del processo per messa alla prova (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17.1.2019, Rv. 275355; Cass., Sez. 6, n. 9197 del 26.9.2019, Rv. 278619; Cass., Sez. 2, n. 34878 del 13.6.2019, Rv. 277070).

6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al diniego di messa alla prova, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano, che vi provvederà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

La non completa soccombenza del ricorrente, comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniari in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di messa alla prova, con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 13.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato continuato in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto 59 mc di gas, di cui l'imputato si era impadronito, allacciandosi abusivamente a un contatore della società erogatrice del relativo servizio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e mancata assunzione di un prova decisiva, in relazione agli artt. 54 e 55.( c.p., in quanto la corte di appello non ha considerato lo stato di necessità in cui si trovava la famiglia del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha agito per evitare il rischio di ipotermia cui erano sottoposti la figlia ed il figlio di quest'ultima, con lui conviventi, sicché la sua azione non è punibile avendo egli agito per eccesso colposo di legittima difesa, allo scopo di evitare un danno grave alle persone dei suoi familiari; 2) violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis e 464 bis in quanto la corte territoriale ha erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, di cui ricorrevano i presupposti, motivando erroneamente il rifiuto con la considerazione che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] fosse pluriaggravato, senza tacere che elemento dirimente per rigettare la richiesta di messa alla prova non è, come ritenuto dalla corte territoriale, che l'imputato sia incensurato, ma che non sia mai stato dichiarato, come il [OSCURATO:PERSONA], delinquente abituale, professionale o per tendenza. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 18.5.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va accolto solo parzialmente. 4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in una riproposizione acritica delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), che lo rendono non specifico, e, anzi, meramente apparente, non assolvendo la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Né va taciuto che il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del preteso stato di indigenza del [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, su cui ha incentrato la propria tesi difensiva. Per altro verso va osservato che la decisione della corte territoriale sul punto appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come, ad esempio, il ricorso da parte delle persone indigenti agli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, RV. 267640). 5. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che la corte territoriale, dopo avere premesso che il tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova avanzata nell'interesse dell'imputato, in considerazione dei precedenti penali del reo e della fattispecie di furto pluriaggravato contestata al [OSCURATO:PERSONA], correttamente rilevava la parziale fondatezza della censura difensiva sul punto, in quanto "effettivamente la lettera f) dell'art. 550, co. 2, c.p.p.", in cui sono indicati una serie di reati per i quali, ai sensi dell'art. 161 bis co. 1, c.p., opera il meccanismo della sospensione del procedimento con messa alla prova, indipendentemente dalla pena per essi sancita, "ricomprende ogni circostanza aggravante prevista dall'art. 625). c.p., senza operare distinzioni tra le diverse ipotesi ivi previste". La corte territoriale, tuttavia, giustificava il rigetto della richiesta difensiva sulla "scorta della prognosi negativa dell'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati", considerando quest'ultimo, sulla base delle precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità di svolgimento dell'azione delittuosa, un soggetto dotato di "una pericolosa e particolare proclività a delinquere... di per sé ostativa all'ammissione alla sospensione del procedimento per messa alla prova". Orbene ritiene il Collegio che tale assunto non sia condivisibile. L'art. 464 quater, co. 3, c.p.p., prevede che la sospensione è disposta "quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati". Nella prospettiva seguita dalla corte territoriale sarebbe del tutto inutile la valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato dall'imputato e, in ultima analisi, la stessa allegazione del programma in questione, quando il giudice ritenga che sia impossibile effettuare la prognosi positiva in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati. Siffatta interpretazione, tuttavia, sembra accentuare il profilo retributivo dell'istituto, oggetto di critica da parte della dottrina, che ha evidenziato come la previsione della prognosi di non recidiva tradisca "la vocazione risocializzante degli istituti davvero riconducibili alla ristorative justice" (giustizia ripartiva), dimostrando la scelta legislativa di considerare la messa alla prova "come un beneficio elargito dallo Stato a chi, a priori, non abbisogna di un intervento punitivo più severo". In realtà appare del tutto arbitraria la scelta interpretativa della corte territoriale di sganciare il giudizio sulla prognosi di non recidiva dalla valutazione del programma di trattamento presentato dall'imputato, che nella stessa formulazione della norma concorrono insieme alla decisione finale sulla ammissione alla messa alla prova, da assumere sulla base dei parametri di cui all'art. 133, c.p. Soccorre, nel percorso argomentativo che si propone, da un lato, l'esperienza di applicazione dell'istituto della messa alla prova minorile, in relazione al quale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha individuato "nella possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale" e "nella evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati" l'orizzonte della prognosi affidata alla discrezionalità del giudice (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. 1, n. 13370/2013; Cass., Sez. 5, n. 14035/2013; Cass., Sez. 3, n. 45451/200). Dall'altro, i criteri elaborati in tema di concessione della probation penitenziaria, di cui all'art. 47 reg. penit., dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato la necessità per l'imputato di aprirsi a una rimeditazione critica sul passato, rappresentando di essere disponibile a un costruttivo reinserimento nel contesto sociale, del quale il programma di trattamento deve costituire l'efficace supporto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 7781/2006; Cass., Sez. 1, n. 10962/99). Appare, pertanto conforme a una interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi la finalità rieducativa della pena, sancita dall'art.27, co. 3, Cost, posta a fondamento di tutti gli istituti di "giustizia riparativa", e alla ratio degli istituti di probation previsti nel sistema penale, affermare che il giudizio sulla prognosi di non recidiva non possa non tenere conto del piano di trattamento presentato dall'imputato. E, in particolare, del contenuto di tale piano rispetto agli obiettivi che esso deve indicare, ai sensi dell'art. 464 bis, co. 4, lett. c), c.p.p., destinati a incidere sulla condotta dell'imputato susseguente al reato e sulle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, da cui il giudice deve desumere, ai sensi dell'art. 133, co. 2, c.p., la capacità a delinquere del prevenuto. In altri termini è proprio alla luce del contenuto del piano di trattamento che va formulato il giudizio sulla prognosi di non recidiva, alla luce della tendenza dimostrata dall'imputato, attraverso il percorso rappresentato nel piano e gli impegni che si propone di assumere, a essere disponibile a un costruttivo ed efficace reinserimento nel tessuto sociale. Del resto la giurisprudenza di legittimità, ad eccezione di un'isolata decisione di segno opposto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8158del 13.2.2020, Rv. 278602), è concorde nel ritenere centrale la produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, ai fini della decisione sulla ammissione alla sospensione del processo per messa alla prova (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 12721 del 17.1.2019, Rv. 275355; Cass., Sez. 6, n. 9197 del 26.9.2019, Rv. 278619; Cass., Sez. 2, n. 34878 del 13.6.2019, Rv. 277070). 6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al diniego di messa alla prova, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Milano, che vi provvederà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. La non completa soccombenza del ricorrente, comporta che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniari in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di messa alla prova, con rinvio per nuovo