CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 32084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1201/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1428/2017 depositata il 27/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proprietari di alcuni terreni interessati da una procedura espropriativa promossa dal [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Palermo per la realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali ed industriali alla quale era seguita la determinazione dell’indennità provvisoria e l’espropriazione definitiva da parte dell’ASI, proposero ricorso innanzi alla Corte di appello di Palermo chiedendo la condanna del [OSCURATO:PERSONA], gestione separata IRSAP, dell’Istituto regionale per lo sviluppo alle attività produttive - IRSAP - e del CO.P.A.L.- Consorzio polifunzionale artigianale locale s.c.r.a.l., al pagamento in favore degli stessi della giusta indennità liquidata in maniera irrisoria dal collegio dei tecnici, oltre interessi legali dal decreto di esproprio con ordine al deposito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte di appello di Palermo, mutato il rito sommario in ordinario, in accoglimento della domanda proposta con sentenza n.1428, pubblicata il 27 luglio 2017, riteneva la carenza di legittimazione passiva del CO.P.A.L., che all’interno del procedimento espropriativo definito con l’esproprio in favore del [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto unicamente il ruolo di soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, invece riconoscendo la legittimazione passiva tanto del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto espropriante in favore del quale era stata pronunziata l’espropriazione che dell’IRSAP, comunque legittimato passivo per le controversie a suo tempo attivate nei confronti dei singoli Consorzi ASI seppure con il limite di responsabilità derivante dall’incomunicabilità al patrimonio proprio dell’Istituto delle obbligazioni già facenti capo ai soppressi Consorzi ASI. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il [OSCURATO:PERSONA] per la provincia di Palermo, gestione separata Irsap e l’Irsap, rispettivamente affidati ad un motivo ciascuno. Si sono costituiti con controricorso avverso il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il CO.P.A.L. s.c.r.a.l. ha proposto controricorsi, resistendo ad entrambi i ricorsi. I proprietari delle aree espropriate ed il COPAL hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dall’IRSAP e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il COPAL ha depositato note responsive alle conclusioni del P.G. Il procedimento, nel quale sono stati inseriti i due ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza, trattato in pubblica udienza, è stato posto in decisione all’udienza del 21 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Giova premettere che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale -cfr. Cass. n. 27680/2021; conf. Cass. n. 33809 del 19/12/2019; Cass. n. 25054 del 07/11/2013-. Orbene, deve qualificarsi come ricorso principale quello proposto dall’Irsap mentre il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, notificato a mezzo pec a pochi minuti di distanza e nello stesso giorno di quello del [OSCURATO:PERSONA] alle altre parti, va qualificato come ricorso incidentale. Esaminando il ricorso principale l’IRSAP, con l’unico motivo proposto, deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art.19 l.r. Sicilia n.8/2012. La Corte di appello, affermando la legittimazione passiva del ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra indicato, in base al quale i rapporti attivi e passivi dei soppressi [OSCURATO:PERSONA] della regione siciliana permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione, mantenendo i Consorzi la propria autonoma personalità giuridica. -art.64 l.reg. sic.n.64, cit.-. Il motivo è fondato. Giova ricordare, ai fini di una più chiara comprensione della censura, che la legge della regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), allo scopo di promuovere «l’insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle azioni necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti» (art. 2, comma 1), ha istituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell’Assessorato regionale delle attività produttive» (art. 1, comma 1). All’istituzione dell’IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei Consorzi ASI, secondo le fasi scandite dall’art. 19 della stessa legge regionale. La legge anzidetta, in particolare, prefigurava il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all’Istituto» (art. 19, comma 4, secondo periodo, nella versione originaria). Ove il termine di centottanta giorni fosse trascorso infruttuosamente il legislatore regionale aveva previsto che «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo, nella versione originaria). In sede d’interpretazione autentica della disciplina regionale appena ricordata l’art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale») aveva poi specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l’IRSAP, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. In particolare, secondo l’originaria formulazione dell'art. 64 della legge reg. n. 9 del 2013 "Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19 , è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.". Peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare, a proposito della disciplina normativa appena ricordata – e prima dell’introduzione della l.r. Sicilia n.8/2016 del 17 maggio 2016 di cui si dirà appresso -che “La legge interpretativa ripropone la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell’IRSAP: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013).” -cfr. Corte cost. 3 marzo 2016 n. 45-. Come si ricordava sopra, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente modificato con la l.r. Siciliana n. 8/2016 che, con l’art.19, ha per quel che qui rileva, modificato la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, art.19 nel modo di seguito riportato: “a) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 le parole «dalla competente Agenzia del territorio» sono sostituite dalle parole «dagli uffici del Genio civile competenti per territorio»; b) al comma 4 dell'art. 19 le parole «nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'istituto» sono sostituite dalle parole «l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun consorzio in liquidazione(enfasi aggiunta n.d.r.).»; c) al comma 5 dell'art. 19 le parole «nella gestione delle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei consorzi in liquidazione.»; d) il comma 8 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: «8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex consorzi ASI, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell'ex consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione.» (enfasi aggiunta n.d.r.). Orbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, nel riconoscere la concorrente legittimazione dell’IRSAP per i rapporti debitori sorti rispetto al procedimento espropriativo promosso dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo non sia conforme a legge, in quanto la Corte di appello, dalle argomentazioni assertive utilizzate, sembra avere fondato il suo assunto sulla base di un quadro normativo che non considera affatto la disposizione introdotta dall’art.2 l.r. Sicilia n.8/2016- che ha modificato il comma 8 dell’art.19 l.r. Siciliana n.8/2012, tralasciando quindi di vagliare la portata precettiva dell’ulteriore norma sostitutiva dell’art.19 c.8 l. n. 8/2012 nella quale, parzialmente innovando il quadro normativo rispetto alla modifica introdotta dall’art.64 l.r. Sic. n. 9/2013, si è espressamente previsto che i rapporti attivi e passivi facenti capo ai [OSCURATO:PERSONA] “permangono” in capo alle gestioni separate espressamente, evidenziando poi che “in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”. Orbene, la disposizione innovativa appena indicata ha sostituito integralmente la vecchia disposizione dell’art.19, c.8 l.r. Sic. n.8/2012, modificata dall’art.64 l.r. Sic. n.9/2013, anche nella parte in cui si era stabilito che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata. Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo di riferimento che la Corte di appello ha totalmente tralasciato di considerare e valutare nella sua portata complessiva, orientata a consolidare in capo ai [OSCURATO:PERSONA] i rapporti pregressi, soprattutto laddove risulta che il legislatore regionale, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art.19 c.8 l.r. sic. cit., ha rimarcato in maniera precisa la permanenza in via esclusiva dei rapporti attivi e passivi in capo ai [OSCURATO:PERSONA] fino alla fine della gestione delle operazioni di liquidazione, in modo da escludere il transito delle posizioni debitorie facenti capo alle gestioni all’IRSAP. Sulla base di tale complesso ed in effetti non particolarmente agevole reticolo normativo, reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia affermato la legittimazione passiva dell’IRSAP rispetto ad un rapporto debitorio nascente da una procedura espropriativa iniziata dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo e conclusa, come acclarato dalla Corte di appello, con il decreto di esproprio emesso in favore dello stesso Consorzio in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 n.149 resa da medesimo ente senza fare corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra richiamato al quale pure ha fatto compiuto ed analitico riferimento il Procuratore Generale. Il ricorso principale va quindi accolto. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha dedotto il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi nel giudizio. L’affermazione contenuta nella sentenza, a tenore della quale il CO.P.A.L. non sarebbe il soggetto espropriante, risulterebbe contrastante con quanto dichiarato dallo stesso soggetto in comparsa di risposta circa l’espropriazione avvenuta nei confronti dello stesso soggetto, tanto risultando altresì dalla determina dirigenziale n.149 del 26.4.2011 del Consorzio ASI di Palermo. La sentenza impugnata risulterebbe in evidente contrasto con le risultanze indicate nel ricorso sicché l’iter argomentativo si sostanzierebbe in una motivazione apparente, contenente un contrasto irriducibile con gli atti di causa. Il motivo è inammissibile. Ed invero, la Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del CO.P.A.L. come si è visto ritenendo che, oltre all’IRSAP, il soggetto legittimato passivamente rispetto alle pretese dei proprietari espropriati fosse da individuare nel soggetto nei cui confronti è stata pronunziata l’espropriazione, individuato nel [OSCURATO:PERSONA] in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed invece risultando il CO.P.A.L. unicamente il soggetto “che avrebbe dovuto realizzare, nell’area espropriata, insediamenti produttivi artigianali e industriali, alla stregua del piano attuativo approvato dal [OSCURATO:PERSONA] con delibera n.23 del 23 maggio 2008” -cfr.pag.4 primo cpv. sent.impugnata-. Orbene, il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c. ritenendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente laddove ha escluso che il CO.P.A.L. sia il soggetto espropriante, in ragione di quanto dichiarato dallo stesso soggetto nella comparsa di costituzione e del contenuto della determina dirigenziale del 26 aprile 2011. Ritiene il Collegio che la censura relativa al carattere apparente della motivazione sia priva di giuridico fondamento, risultando la sentenza conforme al c.d. minimo costituzionale in punto di motivazione, laddove ha evocato le ragioni poste a base del riconoscimento della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto come detto soggetto espropriante in favore del quale è stato pronunziato il decreto di espropriazione. Siffatto accertamento fattuale compiuto dalla Corte di appello esclude che si possa profilare il vizio di omesso esame di un fatto, una volta che la Corte di appello ha espressamente riconosciuto che dalle acquisizioni documentali era stato individuato il soggetto beneficiario dell’espropriazione nel [OSCURATO:PERSONA] -pag.3 ult. cpv. sent. imugnata-e non già nel CO.P.A.L., indicato dalla Corte di appello come soggetto unicamente tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi alla stregua del piano attuativo approvato dal [OSCURATO:PERSONA] con delibera n.23 del 23 maggio 2008. Ragion per cui la censura si risolve in una ricostruzione meritale diversa da quella posta a base della sentenza impugnata, come tale inammissibile sotto il profilo di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c., avendo per l’appunto esaminato il fatto controverso relativo al soggetto espropriante. -cfr. Cass. S.U. n.8054/2013- . In conclusione, non contestando la ricorrente una violazione di legge- anzi avendo la stessa condiviso l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine al soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo nel motivo di ricorso- la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale proposto dall’IRSAP, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], va quindi cassata e la causa va rimessa alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sul regime delle spese processuali dell’intero giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. PQM Accoglie il ricorso principale proposto dall’Irsap, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali dell’intero giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà att