CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., che sanziona l'acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei a sostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, essendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativo elemento psicologico. Ritenuto che la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione e, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Riqualificato il fatto quale ipotesi prevista dall'articolo 712 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 13 dicembre 2022.