CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 11238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9462/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] più 32, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 424/2021depositata il 28/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche il dottor [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la R.G. 9462/2022 Cron. Rep. C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, l’Università degli studi di Cagliari e la Regione Sardegna chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione in anni anteriori al 2006-2007, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007; che, pertanto, tale aggiornamento doveva, ad avviso degli attori, essere a loro riconosciuto, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, a titolo contrattuale o, in subordine, di risarcimento dei danni; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale, esclusa la legittimazione passiva della Regione Sardegna, rigettò la domanda; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 28 settembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propongono ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri 32 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo; che resiste la sola Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche, con atto dell’8 febbraio 2024, il difensore dei ricorrenti, munito delle relative procure speciali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi consolidato presso questa Corte un orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi prospettate dai ricorrenti; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma