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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 23253/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1316/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 6599/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04W9GIU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23253/2025 Roma, lì, 23/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 19 settembre 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 533,34 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, prosciogliendolo invece dal delitto di tentato furto per mancanza di querela, reati per i quali gli era stata irrogata la pena di due mesi di reclusione ed euro 300 di multa.

La Corte di appello ha ritenuto provata la condotta dell'avere l'imputato portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un cutter, ed ha ricalcolato la pena per la residua contravvenzione nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1200 di ammenda, riducendola a mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per le già concesse attenuanti generiche, e alla pena indicata per l'ulteriore attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

La Corte di appello ha violato il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto ha riformato la sentenza di primo grado, appellata dal solo imputato, condannandolo ad una pena superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, e ciò nonostante lo abbia prosciolto da uno dei due reati ritenuti sussistenti da quest'ultimo.

La Corte di cassazione ha stabilito che viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, nell'assolvere l'imputato appellante dal più grave di due reati uniti in continuazione, ricalcoli la pena per il reato satellite in misura superiore a quella prima stabilita.

Il giudice di primo grado, poi, pur non indicando in modo distinto l'aumento per il reato satellite, aveva indicato che questo veniva ritenuto sussistente “nella sua ipotesi attenuata”, punibile anche con la sola pena dell'ammenda, per cui deve ritenersi che tale aumento consistesse nella sola pena pecuniaria, mentre la Corte di appello ha irrogato anche la pena detentiva, evidentemente non riconoscendo la sussistenza dell'ipotesi attenuata e così violando ulteriormente il divieto di reformatio in peius.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorrente aveva proposto appello anche chiedendo l'assoluzione dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, e la sentenza impugnata, oltre a motivare in modo scarno e generico il diniego dell'assoluzione, non motiva in alcun modo la valutazione della sussistenza del reato contestato nella forma del primo periodo dell'art. 4, comma 3, anziché in quella del secondo periodo, evidentemente ritenuta dal giudice di primo grado, che ha applicato, quale aumento per continuazione, la sola pena pecuniaria.

Inoltre la sentenza impugnata ha irrogato la pena senza motivarla in relazione alla gravità del fatto, pur ritenendo sussistere un'ipotesi di fatto più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui contesta il trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., e deve essere accolto.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente per i due reati contestati e, ritenendoli uniti in continuazione, aveva stabilito una pena pari a due mesi di reclusione ed euro 100 di multa per il delitto di furto tentato, ritenuto più grave, ed un aumento di 200 euro di multa per la continuazione con «il reato di cui al capo b) riconosciuta nella sua ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 dl 110/75».

La Corte di appello, invece, ha prosciolto il ricorrente dal delitto di furto tentato, ed ha ricalcolato la pena per il reato residuo, non più reato satellite, in quella di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 533,34 di ammenda, partendo dalla pena-base di sei mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, ridotta per le già concesse attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e 89 cod. pen.

Questa Corte ha costantemente stabilito che, mentre «Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279 ), «Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa)» (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258263; si veda Sez. 1, n. 41310 del 07/10/2009, Rv. 245042 per un caso di rideterminazione di pene di specie diversa).

L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che, se appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave, per specie o quantità, di quella irrogata dal giudice di primo grado: anche in caso di scioglimento della continuazione, pertanto, il giudice di appello, pur dovendo eventualmente ricalcolare la pena da irrogare per il reato non più satellite, non può superare, anche solo per quantità, la pena stabilita dal giudice di primo grado.

Inoltre l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

La Corte di appello, pertanto, nel presente caso non poteva irrogare una pena superiore a quella di due mesi di pena detentiva e 300 euro di pena pecuniaria irrogata dal giudice di primo grado per i due reati in continuazione, essendo irrilevante la diversità di species della pena applicata dal giudice di secondo grado.

Infatti questa Corte ha stabilito che «viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta» (Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rv. 281403).

Inoltre, stante il proscioglimento da uno dei due reati ritenuti sussistenti, la Corte di appello avrebbe dovuto in ogni caso diminuire la pena irrogata dal giudice di primo grado.

L'applicazione, per la sola contravvenzione residua, della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 533,34 euro di ammenda è pertanto illegale, perché stabilita in violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo di ricorso, ed il suo secondo motivo, sono fondati anche nella parte in cui contestano la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in ordine alla omessa qualificazione del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 nella sua forma attenuata.

L'art. 597 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice di secondo grado ha cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; egli, quindi, ai sensi del terzo comma di tale norma ha il potere di dare al fatto una definizione giuridica più grave, ma purché la questione sia connessa ad un capo o punto della sentenza che sia stato devoluto con l'atto di appello, e comunque sempre senza modificare in peius la pena irrogata (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, Rv. 280578; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025).

Pertanto nel presente caso, poiché dalla stessa sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo b), una diversa qualificazione, con conseguente riduzione della pena, solo per il reato di cui al capo a), o infine un'attenuazione della pena mediante un diverso bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto rivalutare la correttezza della qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) nell'ipotesi attenuata, non essendo stata devoluta la relativa questione.

Il giudice di primo grado aveva stabilito la sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 scrivendo esplicitamente, nella parte motiva, di ritenere che, «viste ... le modalità dell'azione», si dovesse applicare «l'ipotesi di lieve entità, punita con la sola pena dell'ammenda», ed il giudice di appello non poteva modificare tale valutazione e la conseguente concessione dell'attenuante indicata in assenza di una specifica impugnazione, e tanto meno poteva escludere di fatto l'applicazione dell'attenuante, senza neppure motivare sul punto, ed irrogare la pena congiunta, detentiva e pecuniaria, stabilita per l'ipotesi-base del reato.

L'esclusione di una circostanza attenuante concessa dal giudice di primo grado, in caso di impugnazione da parte del solo imputato, costituisce, infatti, una violazione del divieto di reformatio in peius, anche qualora la pena venga in concreto ridotta (vedi Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Rv. 278928).

Deve anche ricordarsi che, in merito alla pena da irrogare per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, in caso di riconoscimento dell'ìpotesi della lieve entità del fatto, questa Corte ha stabilito che «la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, comporta l'applicazione della sola pena dell'ammenda, non rilevando che nella formulazione della norma sia stata adoperata l'espressione "può", in quanto l'attenuante si giustifica con la natura sproporzionata della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per fatti connotati da minima gravità » (Sez. 1, n. 51388 del 24/11/2023, Rv. 285581) La pena irrogata per il reato residuo, pertanto, deve essere dichiarata illegale anche per questa diversa ragione, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio.

4. Deve precisarsi, infine, che il secondo motivo di ricorso non contiene, in realtà, una impugnazione della sentenza di appello in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, dal momento che il ricorrente stesso non formula una censura precisa, né lamenta che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ed anzi, dopo avere descritto la stessa solo come «scarna» e «generica», esplicitamente afferma di voler tralasciare tale aspetto.

Il giudizio circa la sussistenza del reato contestato al capo b) e la responsabilità dell'imputato per esso deve, pertanto, ritenersi ormai definitivo, e non più suscettibile di nuova valutazione.

5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente alla determinazione della pena per il reato residuo, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1316/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 6599/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04W9GIU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23253/2025 Roma, lì, 23/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2024 la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 19 settembre 2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 533,34 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, prosciogliendolo invece dal delitto di tentato furto per mancanza di querela, reati per i quali gli era stata irrogata la pena di due mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La Corte di appello ha ritenuto provata la condotta dell'avere l'imputato portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un cutter, ed ha ricalcolato la pena per la residua contravvenzione nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1200 di ammenda, riducendola a mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per le già concesse attenuanti generiche, e alla pena indicata per l'ulteriore attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La Corte di appello ha violato il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto ha riformato la sentenza di primo grado, appellata dal solo imputato, condannandolo ad una pena superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, e ciò nonostante lo abbia prosciolto da uno dei due reati ritenuti sussistenti da quest'ultimo. La Corte di cassazione ha stabilito che viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, nell'assolvere l'imputato appellante dal più grave di due reati uniti in continuazione, ricalcoli la pena per il reato satellite in misura superiore a quella prima stabilita. Il giudice di primo grado, poi, pur non indicando in modo distinto l'aumento per il reato satellite, aveva indicato che questo veniva ritenuto sussistente “nella sua ipotesi attenuata”, punibile anche con la sola pena dell'ammenda, per cui deve ritenersi che tale aumento consistesse nella sola pena pecuniaria, mentre la Corte di appello ha irrogato anche la pena detentiva, evidentemente non riconoscendo la sussistenza dell'ipotesi attenuata e così violando ulteriormente il divieto di reformatio in peius. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente aveva proposto appello anche chiedendo l'assoluzione dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, e la sentenza impugnata, oltre a motivare in modo scarno e generico il diniego dell'assoluzione, non motiva in alcun modo la valutazione della sussistenza del reato contestato nella forma del primo periodo dell'art. 4, comma 3, anziché in quella del secondo periodo, evidentemente ritenuta dal giudice di primo grado, che ha applicato, quale aumento per continuazione, la sola pena pecuniaria. Inoltre la sentenza impugnata ha irrogato la pena senza motivarla in relazione alla gravità del fatto, pur ritenendo sussistere un'ipotesi di fatto più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui contesta il trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., e deve essere accolto. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente per i due reati contestati e, ritenendoli uniti in continuazione, aveva stabilito una pena pari a due mesi di reclusione ed euro 100 di multa per il delitto di furto tentato, ritenuto più grave, ed un aumento di 200 euro di multa per la continuazione con «il reato di cui al capo b) riconosciuta nella sua ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 dl 110/75». La Corte di appello, invece, ha prosciolto il ricorrente dal delitto di furto tentato, ed ha ricalcolato la pena per il reato residuo, non più reato satellite, in quella di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 533,34 di ammenda, partendo dalla pena-base di sei mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, ridotta per le già concesse attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e 89 cod. pen. Questa Corte ha costantemente stabilito che, mentre «Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279 ), «Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa)» (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258263; si veda Sez. 1, n. 41310 del 07/10/2009, Rv. 245042 per un caso di rideterminazione di pene di specie diversa). L'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che, se appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave, per specie o quantità, di quella irrogata dal giudice di primo grado: anche in caso di scioglimento della continuazione, pertanto, il giudice di appello, pur dovendo eventualmente ricalcolare la pena da irrogare per il reato non più satellite, non può superare, anche solo per quantità, la pena stabilita dal giudice di primo grado. Inoltre l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». La Corte di appello, pertanto, nel presente caso non poteva irrogare una pena superiore a quella di due mesi di pena detentiva e 300 euro di pena pecuniaria irrogata dal giudice di primo grado per i due reati in continuazione, essendo irrilevante la diversità di species della pena applicata dal giudice di secondo grado. Infatti questa Corte ha stabilito che «viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta» (Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021, Rv. 281403). Inoltre, stante il proscioglimento da uno dei due reati ritenuti sussistenti, la Corte di appello avrebbe dovuto in ogni caso diminuire la pena irrogata dal giudice di primo grado. L'applicazione, per la sola contravvenzione residua, della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 533,34 euro di ammenda è pertanto illegale, perché stabilita in violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 3. Il primo motivo di ricorso, ed il suo secondo motivo, sono fondati anche nella parte in cui contestano la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in ordine alla omessa qualificazione del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 nella sua forma attenuata. L'art. 597 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice di secondo grado ha cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; egli, quindi, ai sensi del terzo comma di tale norma ha il potere di dare al fatto una definizione giuridica più grave, ma purché la questione sia connessa ad un capo o punto della sentenza che sia stato devoluto con l'atto di appello, e comunque sempre senza modificare in peius la pena irrogata (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, Rv. 280578; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025). Pertanto nel presente caso, poiché dalla stessa sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva chiesto l'assoluzione dal reato di cui al capo b), una diversa qualificazione, con conseguente riduzione della pena, solo per il reato di cui al capo a), o infine un'attenuazione della pena mediante un diverso bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti, il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto rivalutare la correttezza della qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) nell'ipotesi attenuata, non essendo stata devoluta la relativa questione. Il giudice di primo grado aveva stabilito la sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 scrivendo esplicitamente, nella parte motiva, di ritenere che, «viste ... le modalità dell'azione», si dovesse applicare «l'ipotesi di lieve entità, punita con la sola pena dell'ammenda», ed il giudice di appello non poteva modificare tale valutazione e la conseguente concessione dell'attenuante indicata in assenza di una specifica impugnazione, e tanto meno poteva escludere di fatto l'applicazione dell'attenuante, senza neppure motivare sul punto, ed irrogare la pena congiunta, detentiva e pecuniaria, stabilita per l'ipotesi-base del reato. L'esclusione di una circostanza attenuante concessa dal giudice di primo grado, in caso di impugnazione da parte del solo imputato, costituisce, infatti, una violazione del divieto di reformatio in peius, anche qualora la pena venga in concreto ridotta (vedi Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Rv. 278928). Deve anche ricordarsi che, in merito alla pena da irrogare per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, in caso di riconoscimento dell'ìpotesi della lieve entità del fatto, questa Corte ha stabilito che «la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110, comporta l'applicazione della sola pena dell'ammenda, non rilevando che nella formulazione della norma sia stata adoperata l'espressione "può", in quanto l'attenuante si giustifica con la natura sproporzionata della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per fatti connotati da minima gravità » (Sez. 1, n. 51388 del 24/11/2023, Rv. 285581) La pena irrogata per il reato residuo, pertanto, deve essere dichiarata illegale anche per questa diversa ragione, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio. 4. Deve precisarsi, infine, che il secondo motivo di ricorso non contiene, in realtà, una impugnazione della sentenza di appello in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, dal momento che il ricorrente stesso non formula una censura precisa, né lamenta che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ed anzi, dopo avere descritto la stessa solo come «scarna» e «generica», esplicitamente afferma di voler tralasciare tale aspetto. Il giudizio circa la sussistenza del reato contestato al capo b) e la responsabilità dell'imputato per esso deve, pertanto, ritenersi ormai definitivo, e non più suscettibile di nuova valutazione. 5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente alla determinazione della pena per il reato residuo, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
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