CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27874/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72 nello studio del primo; -ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli AvvocatiFEDERICA SCAFARELLI e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce del controricorso, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G BORSI n. 4nello studio della prima; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -controricorrenti – nonchè nei confronti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.(già [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ex legge prsso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour -controricorrente- nonché nei confronti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., CA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avversola sentenza del TRIBUNALE VENEZIA n. 1634/2021 depositata il 05/08/2021; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1.Con sentenza n. 1634/2021, depositata il 5.8.2021, il Tribunale di Venezia rigettava integralmente l’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.relativa al giudizio n. r . g. 12560/2018 pendent e avanti lo stesso tribunale, nel quale la opposizioneallaesecuzione immobiliar e n. 257/2008 r.g.e. era stata riunita alla opposizione n.20/2009 r.g.e. , C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi proposte entrambe da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, con un primo pignoramento, richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- ora [OSCURATO:SOCIETA] - e notificato in data 16.4.2008, veniva avviata ai danni diGuida Falcier, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione immobiliare R.G.n. 257/2008 dinanzi al Tribunale di Venezia, con oggetto un capannone ad usoartigianale, sito in Jesolo (VE), via Colombo 10 e le relative pertinenze; con un secondo pignoramento, richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato in data 4.12.2008, veniva avviata,sempre ai danni dei tre predettisoggetti, l’esecuzione immobiliare R . G . n. 20/2009 dinanzi al Tribunale diVenezia, avente ad oggetto anche una abitazione sita in Jesolo (VE), via Vivaldi 42, e le relative pertinenze; le due esecuzioni venivano in seguito riunite, con gli interventi dei seguenti creditori : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvocatoMarco Vocaturo in proprio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agenzia delleEntrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora Agenzia delle Entrate -Riscossione), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; per quanto ancora di interesse, il [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata: a) rigettava la doglianza relativa all’omessa comunicazione dell’ordinanzadi vendita affermando che essa “costituisce oggetto del precedente giudizio di opposizione agli atti (RG n. 7303/18), opposizione già rigettata in primo grado e oggetto di ricorso in cassazione proposto dai medesimi attori e non costituisce oggetto del presente giudizio” (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 6); b) rigettava la doglianza relativa ai poteri del delegato alla vendita in quanto “parte convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha dimesso quale doc. 14 il provvedimento del G.E. 2.5.2017 attributivo dei poteri al delegato. Né C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risultano apprezzabili le doglianze riferite alla asserita invalidità di tale provvedimento non essendo prevista l’interlocuzione con le parti in relazione alla scelta del delegato da parte del G.E.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); c) rigettava la doglianza relativa al mancato svolgimento conmodalità telematiche della vendita in quanto “risultaparimenti dimessa in atti quale documento 16 la circolare del Tribunale di Venezia che indicava ai delegati l’obbligatorietà di tale modalità di vendita a far data dal 10 aprile 2018 mentre nel caso di specie l’avviso di vendita risultava depositato anteriormente (in data 31.3.2018: documento 15)” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); d) rigettava le doglianze relative alle modalità del versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, al mancato deposito delle relazioni periodiche ovvero della liquidazione del fondo spese da parte del delegato alla vendita, alle irregolarità nella redazione del verbale di aggiudicazione in quanto non è stata indicata l’incidenza dannosa di tali atti in capo agli opponenti (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6e 7); e) rigettava la doglianza relativa alla mancata partecipazione degli ulteriori offerenti in quanto “non risulta supportata da alcuna documentazione o prova tenuto conto che, diversamente da quanto opinato dal patrocinio degli opponenti, l’onere della prova relativamente alla circostanza che tali offerte risultavano presentate in relazione alla procedura oggetto di causa e tuttavia non risultavano dal verbale, motivo di doglianza, gravava sull’opponente e non certo sugli opposti che si sono limitati ad evidenziare come le offerte risultano presentate in forma anonima e si riferiscono a tutte le diverse procedure sicché solo successivamente all’apertura è datoindividuare la procedura cui si riferiscono e solo in quella néverrà data contezza a verbale” (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. a vverso la sentenza del Tribunale di Venezia , [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi ; h a nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ; sebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., CA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria; Considerato che 1. c on il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamenta no ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., e , nello specifico,contestano le affermazioni del giudice di merito come erronee nella parte in cuiha ritenuto di individuare il thema decidendum sulla scorta delle sole conclusioni rassegnate dagli opponenti, giungendo così a ritenere che la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita “non costituisce oggetto del presente giudizio (come chiaramente specificatoanche nelle conclusioni …)” (cfr. sent. impugnata, p. 6); 2.con il secondo motivo denunciano ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c. nella parte in cui , con la sentenza impugnata,il Tribunale veneziano, senza disporre la riunione o la sospensione del procedimento, non ha deciso in merito alla invalidità del decreto di trasferimento n. 355/2018 del Tribunale di Venezia per mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita, ed ha C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rigettato integralmente la s econda o pposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di giudizio; sottolineano,peraltro, che, all’esito della prima opposizione, il Tribunale di Venezia aveva accertato che “non vi è prova della notifica agli esecutati ovvero ai legali degli esecutati, del decreto di convocazione dell’udienza per audizione parti e neppure dell’ordinanza conclusiva ex art. 569, terzo comma cpc, ed anche ex art. 591 bis cpc” e che “ i n sostanza sia l’ordinanza ex art. 569 cpc, del 2017 sia gli atti successivi anteriori all’avviso di vendita devono ritenersi conosciuti dal 18 aprile, data di notifica di quest’ultimo” ( p. 9 sentenza impugnata) ; e videnziano che tale capo di sentenza non è stato impugnato e che il ricorso per cassazione proposto si fonda proprio sui predetti accertamenti e di certo non li contesta (ricorso Vallese-Falcier, p. 13 e ss., allegato all’integrazione dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre nessuna delle controparti ha proposto ricorso incidentale (controricorsi Gerotto - Serafini a llegati all’integrazione dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA]); contestano inoltre,che, neppure nella seconda opposizione è stata fornita prova che il decreto di convocazione e l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] siano stati notificati agli esecutati; in proposito, alla luce del principio per cui “Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita” (Cass. n. 26930/2014; Cass. n. 5341/2009), insistono per la fondatezza della seconda opposizione; 3. con il terzo motivo di ricorso , i ricorrenti lamentano ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c; in particolare, contestanoche Tribunale di Venezia non si sia pronunciato sulla domanda relativa all’errore in cui sarebbeincorso il G.E., laddove C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di fatto ha “verosimilmente nominato per il medesimo bene, ben due custodi: il dott. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]”; 4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi alla doglianza relativa all’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento, risultano manifestamente infondati. Il T ribunale Veneziano ha correttamente non esamina to la doglianza relativa all’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita agli esecutati, in quanto detta doglianza costituiva oggetto della precedente opposizione agli atti ( causa civile R.G. 7303/18) , già rigettata in primo grado d a l Tribunale di Venezia con la sentenza n.1243/2020,oggetto di distinto e precedente ricorso per cassazione , proposto dai medesimi ricorrenti (r.g. n. 27966/2020) avverso detta decisione; doglianza che , in ogni caso, non era contenuta nelle conclusioni della causa di merito n.r.g. 12560 /2018 , cui è seguita la sentenza n.1634/2021del Tribunale veneziano, oggetto del presente ricorso per cassazione, come risulta dalle conclusioni rese in quest’ultimo giudizio, riportate testualmente dal controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] e da quellodegli aggiudicatari Gerotto e Serafini, ove difatti non vi è traccia di detta questione; per completezza ed in proposito , il Collegio osserva che questa Corte,nelle more, ha defini to con ordinanza (Cass. Sez. 3, 14/02/2023 n.4626) la precedente impugnazione proposta avverso l a sentenza n.1243/2020 del Tribunale di Venezia, accertando, per un verso, che la domanda di nullità della vendita per omessa convocazione all’udienza fissata eratardiva, perché introdotta soltanto nel giudizio di merito e , per l’altro verso , che la motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia,allora impugnata (n.1243/20), resa in merito alla C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi questione della tardiva con oscenza dell’ordinanza di vendita , era addirittura ultronea perché attinente aduna prospettazione introdotta solo nella causa di merito e,quindi, irritualmente (cfr. ordinanza Cass. Sez. 3, n.4626/2023 pagg. 4 e 5); va pure evidenziato, in conclusione , che dal l a tardività dell’opposizione ex art.617 c.p.c. edalla mancata puntuale e diligente difesa da parte degli esecutati, odierni ricorrenti,non possono di certo derivare conseguenze pregiudizievoli per gli aggiudicatari, odierni resistenti,Gerotto e Serafini; pertanto, le nullità paventate con i due motivi in esame non sussistono; 5.risulta infondato anche il terzo motivo; come ribadito dal giudice di meritocon la sentenza impugnata, il giudice dell’esecuzione con il provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva nominato quale delegato alla vendita e custode il dr. [OSCURATO:PERSONA], mentre con il provvedimento del 02.05.2017, lo stesso giudice “a modifica della propria ordinanza di delega alla vendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” aveva nominato “il dottor [OSCURATO:PERSONA] in luogo del dr. [OSCURATO:PERSONA]. Fermo il resto”. Tale provvedimento in sostanza sostituiva un notaio conun altro notaio, già a conoscenza della pratica , e non mirava , di certo,a dividere tra due professionisti le competenze ; 6.in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); C.C. 5.07.2023 n. R.G. 27874/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle part i resistent i , che liquida in favore di Gerotto e Serafini,in complessivi Euro 11.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge ed in favore ed in favore della Banca diCividale S.P.A. in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il ver