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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17296/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18166/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 155 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2024 depositata il 22/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, cittadino tunisino, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza del 22.3.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso il 9.2.2024 dal Prefetto della Provincia di Ragusa, per mancanza di delega del funzionario, per l’omessa attestazione di conformità, infine per difetto di motivazione stante il radicamento nel territorio nazionale dell’opponente in virtù di legami familiarivivendo questi in Italia dal 2020 con il padre [OSCURATO:PERSONA], regolarmente soggiornante e con una stabile attività lavorativa e conseguente violazione degli artt. 19 e 13 co. 2 bis D.Lgs. 286/2019. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rilevata in via pregiudiziale la tardività del ricorso, poiché il decreto di espulsione impugnato era stato emesso e notificato in data 9.2.2024 mentre il ricorso era stato depositato in data 9.3.2024, decorso quindi il termine di venti giorni statuito a pena di inammissibilità dall’art. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 3 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. poiché il GdP avrebbe trascurato che il ricorrente è residente all’esteroe che il termine per l’impugnazione, in questo caso è di 40 giorni , e sarebbe s caduto il giorno 20.03.2024.

La circostanza che il ricorrente risiedesse all’estero al momento della proposizione del ricorso era chiaramente evincibile dalla procura alle liti rilasciata all’estero, tradotta in lingua francese ed apostillata in data 01.03.2024 ai fini dell’autenticazione della firma del sig. [OSCURATO:PERSONA].

2. –[OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La questione giuridico controvers a investe il concetto di residenza all’estero del richiedente, ed implica la questione se questa condizione – che consente un termine più lungo per proporre ricorso- venga meno se i l ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] territorio nazionale all’atto della presentazione del ricorso.

Questa Corte, con una recente ordinanza (v.

Cass.8378/2025) ha ritenuto – in un caso in cui si discuteva della tempestività del ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere individuato facendo riferimento al più lungo dei due diversi (ed alternativi) termini previsti dal l’ art. 19 ter comma 4 l. n. 150/2011 - che a coloro che si trovano sul territorio nazionale al momento della domanda è lecito applicare il termine più breve (come ha fatto anche qui il giudice di merito) per la proposizione del ricorso, in conformità delle conclusioni espresse dal Pubblico Ministero, osservando che l’interpretazione fornita dalla parte ricorrente, non facendo affatto riferimento al momento della presentazione della domandadi protezione induce va a concludere che ogni richiedente possa essere considerato come persona residente all’estero purché esibisca un documento di residenza estera, ovvero una interpretazione che potrebbe condurre ad una sorta di indebito e generale allargamento dei termini per la presentazione del ricorso a sessanta giorni.

Conseguentemente ha ritenuto che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisse la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine (in quel caso) di trenta giorni o di sessanta giorni, e trovandosi in quel caso la parte ricorrente in Italia all’atto della presentazione della domanda trova va applicazione il termine dei trenta giorni. 2.1- Venendo al caso di specie il Collegio osserva che nell’illustrare le ragioni del ricorso e lo svolgimento del giudizio il ricorrente non menziona uno dei motivi che aveva sottoposto al Giudice di Pace onde ottenere l’annullamento del decreto di espulsione, ovvero il fatto che egli era da tempo integrato in Italia, ove si trovava sin dal 2020, vivendo con il padre, dunque la ragione ostativa all’espulsione rappresentata dai legami familiari.

Perciò – aderendo alla ratio che sorregge il precedente citato – non può che concludersi che del tutto infondatamente il ricorrente invoca la violazione da parte del Giudice di merito della norma di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs n. 150/2011 («Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero»), dovendo questa trovare applicazione solo laddove la residenza all’estero sia effettiva, giacché la ragione della previsione di un termine più ampio di impugnazione è evidentemente connessa – come afferma lo stesso ricorrente - al l e maggior i difficoltà per chi si trovi all’estero di approntare la propria difesa e conferire un mandato a distanza. 3.- Perciò il ricorso va respinto.

Nessuna statuizione va assunta in punto spese essendo il Ministero rimasto intimato.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 22.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18166/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 155 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2024 depositata il 22/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, cittadino tunisino, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza del 22.3.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto contro il decreto di espulsione emesso il 9.2.2024 dal Prefetto della Provincia di Ragusa, per mancanza di delega del funzionario, per l’omessa attestazione di conformità, infine per difetto di motivazione stante il radicamento nel territorio nazionale dell’opponente in virtù di legami familiarivivendo questi in Italia dal 2020 con il padre [OSCURATO:PERSONA], regolarmente soggiornante e con una stabile attività lavorativa e conseguente violazione degli artt. 19 e 13 co. 2 bis D.Lgs. 286/2019. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Foggia e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rilevata in via pregiudiziale la tardività del ricorso, poiché il decreto di espulsione impugnato era stato emesso e notificato in data 9.2.2024 mentre il ricorso era stato depositato in data 9.3.2024, decorso quindi il termine di venti giorni statuito a pena di inammissibilità dall’art. 18 comma 3 D.lgs. n. 150/2011. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 3 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. poiché il GdP avrebbe trascurato che il ricorrente è residente all’esteroe che il termine per l’impugnazione, in questo caso è di 40 giorni , e sarebbe s caduto il giorno 20.03.2024. La circostanza che il ricorrente risiedesse all’estero al momento della proposizione del ricorso era chiaramente evincibile dalla procura alle liti rilasciata all’estero, tradotta in lingua francese ed apostillata in data 01.03.2024 ai fini dell’autenticazione della firma del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. –[OSCURATO:PERSONA] è infondato. La questione giuridico controvers a investe il concetto di residenza all’estero del richiedente, ed implica la questione se questa condizione – che consente un termine più lungo per proporre ricorso- venga meno se i l ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] territorio nazionale all’atto della presentazione del ricorso. Questa Corte, con una recente ordinanza (v. Cass.8378/2025) ha ritenuto – in un caso in cui si discuteva della tempestività del ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere individuato facendo riferimento al più lungo dei due diversi (ed alternativi) termini previsti dal l’ art. 19 ter comma 4 l. n. 150/2011 - che a coloro che si trovano sul territorio nazionale al momento della domanda è lecito applicare il termine più breve (come ha fatto anche qui il giudice di merito) per la proposizione del ricorso, in conformità delle conclusioni espresse dal Pubblico Ministero, osservando che l’interpretazione fornita dalla parte ricorrente, non facendo affatto riferimento al momento della presentazione della domandadi protezione induce va a concludere che ogni richiedente possa essere considerato come persona residente all’estero purché esibisca un documento di residenza estera, ovvero una interpretazione che potrebbe condurre ad una sorta di indebito e generale allargamento dei termini per la presentazione del ricorso a sessanta giorni. Conseguentemente ha ritenuto che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisse la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine (in quel caso) di trenta giorni o di sessanta giorni, e trovandosi in quel caso la parte ricorrente in Italia all’atto della presentazione della domanda trova va applicazione il termine dei trenta giorni. 2.1- Venendo al caso di specie il Collegio osserva che nell’illustrare le ragioni del ricorso e lo svolgimento del giudizio il ricorrente non menziona uno dei motivi che aveva sottoposto al Giudice di Pace onde ottenere l’annullamento del decreto di espulsione, ovvero il fatto che egli era da tempo integrato in Italia, ove si trovava sin dal 2020, vivendo con il padre, dunque la ragione ostativa all’espulsione rappresentata dai legami familiari. Perciò – aderendo alla ratio che sorregge il precedente citato – non può che concludersi che del tutto infondatamente il ricorrente invoca la violazione da parte del Giudice di merito della norma di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs n. 150/2011 («Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero»), dovendo questa trovare applicazione solo laddove la residenza all’estero sia effettiva, giacché la ragione della previsione di un termine più ampio di impugnazione è evidentemente connessa – come afferma lo stesso ricorrente - al l e maggior i difficoltà per chi si trovi all’estero di approntare la propria difesa e conferire un mandato a distanza. 3.- Perciò il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va assunta in punto spese essendo il Ministero rimasto intimato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 22.