CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare (custodia in carcere dal 6 ottobre 2014 al 24 ottobre 2014; arresti domiciliari dal 25 ottobre 2014 al 18 luglio 2018). La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato, quale dirigente-finanziatore, ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti previsti dall'art. 73 del medesimo d.P.R. L'odierno ricorrente - condannato in primo grado dal Tribunale di Taranto - il 18 luglio 2018 è stato assolto per insussistenza del fatto dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto perché la Corte di appello non ha rienuto provata l'esistenza degli elementi integrativi del reato associativo, con particolare riferimento al requisito della stabile organizzazione. Tale requisito è stato ritenuto mancante non essendovi prova dell'esistenza di un costante canale di rifornimento della sostanza, di una effettiva rete di spacciatori e di una cassa comune. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che la sentenza di assoluzione ha escluso l'esistenza della associazione, ma ha confermato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio. A sostegno di tale argomentazione l'ordinanza riporta alcuni passaggi della sentenza di assoluzione: un primo passaggio, nel quale, facendo riferimento a una conversazione telefonica intercorsa il 12 luglio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si afferma che questi ha «finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di stupefacente, sebbene la somma risultasse prelevata dai conti del [OSCURATO:PERSONA]»; un secondo passaggio, nel quale, facendo riferimento a una intercettazione ambientale registrata in data 1 novembre 2012, si afferma che «sulla scorta della descrizione che del [OSCURATO:PERSONA] faceva il [OSCURATO:PERSONA] [...] non può neppure parlarsi dell'esistenza di una cassa comune dedicata al traffico di stupefacenti, bensì di singoli finanziamenti effettuati al fine di rendere più produttivo il denaro impiegato, in conseguenza del moltiplicatore dei profitti derivanti dalla successiva vendita della droga sul mercato». Da questi stralci della sentenza di merito la Corte territoriale desume che «in punto di fatto [...] è rimasto accertato che [OSCURATO:PERSONA] avesse finanziato singoli acquisti di sostanza stupefacente». L'ordinanza impugnata ricorda, inoltre, sotto diverso profilo, che le frequentazioni ambigue con persone coinvolte in traffici illeciti possono integrare un comportamento gravemente colposo, idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo e che, quando fu interrogato dal G.i.p., [OSCURATO:PERSONA] ammise «di conoscere i coindagati Cagali e [OSCURATO:PERSONA] e di sapere che quest'ultimo era "un 41 bis"» 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Nei limiti strettamente necessari alla decisione - come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271 - i motivi di ricorso possono essere sintetizzati nei termini che seguono. Il ricorrente sostiene: - che in sede di cognizione è stata esclusa la sussistenza del reato associativo e la misura cautelare fu disposta, invece, proprio ipotizzando l'appartenenza ad una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio; - che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata intercettata un'unica conversazione e, diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, questa conversazione non si riferisce al commercio di stupefacenti, ma di sacchetti di plastica; - che in altre conversazioni [OSCURATO:PERSONA] non è direttamente coinvolto, ma sono terzi a parlare di lui, sicché non è possibile utilizzarle per sostenere un comportamento colposo del ricorrente; - che non v'è prova di alcun rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sicché è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che [OSCURATO:PERSONA] «era un 41 bis»; - che non può assumere riievanza quale colpa ostativa un comportamento extraprocessuale che non si ponga in relazione col fatto oggetto del processo presupposto e, nel caso di specie, quei processo aveva ad oggetto violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e non violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; - che alla assoluzione dal reato associativo non è conseguita la diversa qualificazione giuridica dei fatti come violazione dell'arL 73 d.P.R, n. 309/90. La difesa rileva, inoltre, che nel corso dei giudizio, Vailini ha proposto plurime istanze di revoca o attenuazione deila misura. Sostiene, infine, che la Corte territoriale non avrebbe compiuto una autonoma valutazione dei fatti, affidandosi alle conclusioni della sentenza di assoluzione e facendo della stessa una lettura parziale e incoerente.4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nello stesso senso ha concluso, con memoria scritta, l'Avvocatura dello Stato che, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32:383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663). 3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello KQJ stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di .parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). È coerente con questi principi l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito ",Sez. U n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta "ex ante" - non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Come si è detto, nei giudizio di cognizione [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver fatto parte di una associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti, all'attività della quale avrebbe contribuito quale finanziatore. Egli è stato assolto da tali accuse perché la Corte di appello ha ritenuto non provata l'esistenza della associazione a delinquere per la non provata esistenza di una organizzazione, di stabili canali di approvvigionamento, di una effettiva rete di spacciatori e di una cassa comune. Dall'ordinanza impugnata emerge, tuttavia, che, secondo la sentenza di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] fornì denaro a [OSCURATO:PERSONA] per finanziare attività di traffico di stupefacenti e tale dato deve essere ritenuto accertato senza che in questa sede possano essere discusse le conclusioni cui i giudici della cognizione sono giunti nell'interpretare le emergenze investigative. Non è noto perché tale attività di finanziamento non sia stata ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90„ ma il dato non rileva ai fini che qui interessano atteso che il comportamento accertato nel giudizio di cognizione, ancorché non penalmente rilevante, non è estraneo ai fatti oggetto di imputazione e si pone in relazione con essi. Secondo la Corte territoriale la condotta descritta nella sentenza di assoluzione (che l'ordinanza impugnata riporta) presenta profili di macroscopica negligenza, imprudenza e trascuratezza, determinò una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, e fu causa dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Poiché tale condotta è consistita nel fornire finanziamenti, sia pure occasionali, a persone dedite al traffico di stupefacenti, una tale motivazione non appare contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. Nel caso di specie, peraltro, come puntualmente sottolineato dall'ordinanza impugnata, non può dirsi che l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare fosse evidente ab origine atteso che, quanto all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza applicativa della misura fu confermata dal Tribunale per il riesame prima e dalla Corte di cassazione poi. 5. Nell'economia dell'ordinanza, le frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] assumono carattere marginale, sicché non è utile soffermarsi sull'argomentazione, sviluppata dal ricorrente, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva una frequentazione con lui. Va detto, però, che il ricorso non è autosufficiente sul punto perché si limita a riferire che non sono state intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: una circostanza da se soia insufficiente ad escludere una frequentazione se è vero che (come riportato nell'ordinanza) [OSCURATO:PERSONA] dichiarò al G.i.p. «di conoscere i coindagati Cagali e [OSCURATO:PERSONA] e di sapere che quest'ultimo "era un 41 bis"». Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, infatti, l'ordinanza impugnata valorizza tale dichiarazione considerandola indicativa di una dimestichezza con ambienti criminali che ben può essere valutata gravemente colposa. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr