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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 21214/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27731-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] volo riliquidazione pensione R.G.N. 27731/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2018 R.G.N. 795/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], pilota militare iscritto all’Inpdap, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’[OSCURATO:PERSONA], a che nella determinazione dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, co.2 l. n.29/79 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap.

La Corte riteneva che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 125 d.P.R. n.1092/73 relativi alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps da parte del dipendente militare cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto della costituzione della posizione assicurativa.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.unico l. n.322/58 e dell’art.2, l. n.29/79.

Sostiene che l’istituto della ricongiunzione non si applica ove, come nel caso di specie, il passaggio dalla gestione Inpdap a quella del [OSCURATO:PERSONA] costituito presso l’Inps avvenga quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto alla pensione.

In tal caso opererebbe solo l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73.

Il ricorso è fondato.

In fatto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA], al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturatapresso l’Inpdap.Ciò posto, questa Corte (Cass.20522/19, Cass.14381/20, Cass.17611/20, C29820/22), con orientamento consolidato da cui non v’è motivo di discostarsi, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi dell’art.2, co.2 l. n.29/79, ha ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto della ricongiunzione bensì quello della costituzione della posizione previdenziale.

In particolare, si è affermato il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzione di posizione assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio e va conseguentemente cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, essa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Le spese dell’intero processo sono comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27731-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] volo riliquidazione pensione R.G.N. 27731/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2018 R.G.N. 795/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], pilota militare iscritto all’Inpdap, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’[OSCURATO:PERSONA], a che nella determinazione dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, co.2 l. n.29/79 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap. La Corte riteneva che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 125 d.P.R. n.1092/73 relativi alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps da parte del dipendente militare cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto della costituzione della posizione assicurativa. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.unico l. n.322/58 e dell’art.2, l. n.29/79. Sostiene che l’istituto della ricongiunzione non si applica ove, come nel caso di specie, il passaggio dalla gestione Inpdap a quella del [OSCURATO:PERSONA] costituito presso l’Inps avvenga quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto alla pensione. In tal caso opererebbe solo l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73. Il ricorso è fondato. In fatto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA], al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturatapresso l’Inpdap.Ciò posto, questa Corte (Cass.20522/19, Cass.14381/20, Cass.17611/20, C29820/22), con orientamento consolidato da cui non v’è motivo di discostarsi, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi dell’art.2, co.2 l. n.29/79, ha ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto della ricongiunzione bensì quello della costituzione della posizione previdenziale. In particolare, si è affermato il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzione di posizione assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione. La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio e va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, essa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero processo sono comp