Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:307
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 giugno 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Bonfait (Buonfatti)
(causa T‑471/09)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti – [OSCURATO:PERSONA] denominativo anteriore Bonfait – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti
56‑57, 86)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4),
relativa ad un’opposizione tra la Bonfait BV e la Dr. [OSCURATO:PERSONA] KG.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Dr. [OSCURATO:PERSONA] KG
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «Buonfatti» per prodotti delle classi 29 e 30 - domanda di registrazione n. 3 939 915
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Bonfait BV
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
In particolare la registrazione nel [OSCURATO:PERSONA] dell marchio denominativo «Bonfait» n. 393 133 e il marchio figurativo comunitario
«Bonfait» n. 648 816 per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dr. [OSCURATO:PERSONA] KG.