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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18152/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'imputato e quelli che contestano la motivazione posta a base della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. quanto alla dichiarazione di responsabilità, ed, in particolare, all'attendibilità della p.o. ed ai riscontri documentali alle sue dichiarazioni, anche quanto alle intervenute erogazioni di denaro, che l'imputato non giustifica diversamente; pag. 5 quanto alle residue statuizioni in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, ed al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano complessivamente in euro cinquemilaseicentosedici, oltre accessori di legge.

Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA] C^ A • [OSCURATO:PERSONA] oggi. --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'imputato e quelli che contestano la motivazione posta a base della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. quanto alla dichiarazione di responsabilità, ed, in particolare, all'attendibilità della p.o. ed ai riscontri documentali alle sue dichiarazioni, anche quanto alle intervenute erogazioni di denaro, che l'imputato non giustifica diversamente; pag. 5 quanto alle residue statuizioni in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, ed al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano complessivamente in euro cinquemilaseicentosedici, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani [OSCURATO:PERSONA] C^ A • [OSCURATO:PERSONA] oggi. --
Sentenza Cassazione n. 18152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris