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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 giugno 1980

Cassazione n. 28331/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1980 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per essersi con la sua azienda inserito in posizione dominante sul mercato assicurando proventi alla cosca Mancuso.

Il procedimento si era concluso con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 29 luglio 2014, irrevocabile, di assoluzione per non aver commesso il fatto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge processuale ed in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen.

Rileva il ricorrente che il silenzio serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia sulla natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'omonima cosca, sarebbe stato connotato da colpa grave e avrebbe contribuito concausalmente al mantenimento dello stato di detenzione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non fosse configurabile una colpa grave nella sua condotta, giacché, da un lato, le intercettazioni che lo avevano riguardato erano state ritenute insufficienti, generiche e neutre e, dall'altro, il silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio era dovuto al fatto che non aveva nulla da chiarire.

3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

4. A fronte della motivazione su indicata, il motivo del ricorso, che si incentra esclusivamente sulla ritenuta irrilevanza del silenzio, è manifestamente infondato.

A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d.

Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.».

Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della recente modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato/imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1980 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per essersi con la sua azienda inserito in posizione dominante sul mercato assicurando proventi alla cosca Mancuso. Il procedimento si era concluso con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 29 luglio 2014, irrevocabile, di assoluzione per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge processuale ed in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il silenzio serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia sulla natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'omonima cosca, sarebbe stato connotato da colpa grave e avrebbe contribuito concausalmente al mantenimento dello stato di detenzione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non fosse configurabile una colpa grave nella sua condotta, giacché, da un lato, le intercettazioni che lo avevano riguardato erano state ritenute insufficienti, generiche e neutre e, dall'altro, il silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio era dovuto al fatto che non aveva nulla da chiarire. 3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4. A fronte della motivazione su indicata, il motivo del ricorso, che si incentra esclusivamente sulla ritenuta irrilevanza del silenzio, è manifestamente infondato. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della recente modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato/imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. De
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